Casa di riposo: chi paga la retta e quando la copre il Servizio Sanitario Nazionale
Non sempre la retta della casa di riposo grava per intero sulla famiglia: la legge individua i casi in cui la copertura spetta al Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo quali sono.
- La retta della casa di riposo si compone di una quota sanitaria, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e di una quota sociale (o alberghiera), a carico dell’ospite o del Comune.
- Alcune categorie di persone non autosufficienti, come i malati di Alzheimer in fase avanzata, hanno diritto alla copertura totale della retta quando le prestazioni sanitarie e assistenziali sono inscindibili tra loro.
- La Corte di Cassazione ha più volte annullato le richieste di pagamento rivolte ai familiari, ma l’orientamento più recente chiede la prova di un piano terapeutico personalizzato, non la sola diagnosi.
La retta della casa di riposo supera spesso i 2.500 euro al mese, e molte famiglie firmano l’impegno al pagamento senza sapere che una parte – in certi casi l’intero importo – spetta per legge al sistema sanitario. Se hai un genitore o un familiare non autosufficiente già ricoverato, o in lista d’attesa, sappi che potresti ricevere supporto dallo Stato. L’ammontare dello stesso dipende dal tipo di struttura, dalla gravità della patologia e da come vengono qualificate le prestazioni che riceve. Il diritto in questo campo cambia caso per caso, e la giurisprudenza degli ultimi anni ha tracciato confini piuttosto precisi.
Chi paga la retta della casa di riposo?
Nelle RSA accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, la retta si compone di due parti distinte, individuate dal DPCM 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) in attuazione dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Sono:
- la quota sanitaria, che copre le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, ed è a carico del SSN tramite l’ASL competente;
- la quota sociale (o alberghiera), la quale invece copre vitto, alloggio e assistenza di base, ed è a carico dell’ospite, con eventuale integrazione del Comune di residenza in base all’ISEE.
Solo le RSA accreditate e con contratto in essere con l’azienda sanitaria possono erogare prestazioni a carico del SSN. Se la struttura non è accreditata, o è accreditata ma priva di un contratto attivo, l’intera retta – compresa la componente sanitaria – resta a carico della famiglia. Prima di sottoscrivere l’impegno al pagamento conviene sempre verificare lo status della struttura presso l’ASL territoriale.
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Quando paga il Sistema sanitario nazionale?
Il DPCM 14 febbraio 2001, nella tabella allegata, distingue le prestazioni in base all’intensità dell’intervento assistenziale e stabilisce criteri di finanziamento diversi.
In particolare:
- nella fase intensiva e nelle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria della fase estensiva, il costo è al 100% a carico del SSN;
- nella fase di lungoassistenza per anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, la retta si ripartisce al 50% tra SSN e Comune, fatta salva la compartecipazione dell’utente sulla quota comunale;
- per i disabili gravi ospitati in strutture semiresidenziali o residenziali accreditate, la ripartizione è del 70% a carico del SSN e del 30% a carico dei Comuni;
- per i disabili gravi privi di sostegno familiare, inseriti in servizi di residenza permanente, la quota SSN scende al 40%, con il 60% a carico dei Comuni.
Queste percentuali sono forfettarie e regionali: alcune Regioni le hanno modificate con delibere proprie, sempre nel rispetto dei livelli minimi fissati dal DPCM nazionale.
Chi ha diritto alla retta della casa di riposo gratuita a carico del SSN?
Al di là delle percentuali forfettarie, esistono situazioni in cui l’intera retta – non solo la quota sanitaria – deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale. Questo accade quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali non possono essere separate.
Rientrano tipicamente in questa ipotesi:
- le persone in fase intensiva o estensiva di un percorso di cura, secondo la classificazione del DPCM 14 febbraio 2001;
- i pazienti con demenza grave o Alzheimer avanzato, quando l’assistenza quotidiana (igiene, alimentazione, mobilizzazione) è parte integrante di un piano terapeutico e non può essere fornita separatamente dalle cure sanitarie;
- le persone con gravi patologie neurodegenerative o psichiatriche per cui sussiste un progetto terapeutico personalizzato che richiede un impegno clinico continuativo;
- gli ospiti con ISEE sociosanitario pari a zero, per i quali nessuna compartecipazione può essere richiesta sulla quota sociale, indipendentemente dalla situazione economica dei familiari.
Per i disabili gravi e per gli anziani in semplice lungoassistenza, invece, la legge prevede la ripartizione percentuale vista sopra: la copertura totale non è automatica, ma richiede la dimostrazione dell’inscindibilità delle prestazioni.
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Esempio: pagamento retta RSA in caso di Alzheimer
L’orientamento più recente dei giudici di merito segue questa impostazione con maggiore rigore: la diagnosi di Alzheimer o di demenza grave, da sola, non è sufficiente a ottenere la gratuità della degenza. Lo ha confermato la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 1° luglio 2026, che ha respinto la richiesta di rimborso di un’erede per la quota sociale pagata dalla madre, deceduta con una diagnosi di demenza da Alzheimer, crisi epilettiche e parkinsonismo.
Secondo i giudici, le prestazioni ricevute (igiene personale, supporto alimentare, prevenzione di cadute e decubiti) rientravano nella lungoassistenza sociosanitaria, soggetta al regime ordinario di compartecipazione, e non nell’assistenza ad elevata integrazione sanitaria, l’unica che dà diritto alla gratuità totale. La differenza, per la Corte, sta nella natura cronico-degenerativa della patologia, non responsiva a trattamenti farmacologici specifici e non suscettibile di recupero riabilitativo.
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Quanto paga il Comune?
Quando la retta non è interamente a carico del SSN, la quota sociale residua viene calcolata sulla base dell’ISEE sociosanitario, che in molti casi va richiesto nella forma “ristretta” prevista dall’articolo 6 del DPCM 159/2013: comprende solo il beneficiario, l’eventuale coniuge e i figli fiscalmente a carico, non l’intero nucleo familiare allargato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026 (Sezione Terza), pronunciata su un progetto individuale per una persona con disabilità gravissima, ha ribadito che l’ISEE sociosanitario ristretto è il parametro esclusivo e vincolante per la capacità contributiva nelle prestazioni sociosanitarie agevolate: se risulta pari a zero, l’ente pubblico non può imporre nessuna compartecipazione, né tenere conto dei redditi dei genitori o di altri familiari.
Il principio, pur nato per i progetti individuali ex articolo 14 della legge 328/2000, si applica per lo stesso meccanismo di calcolo anche alla quota sociale della retta in RSA. Quando le risorse dell’ospite non bastano a coprire la quota sociale residua, può intervenire il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, tramite l’integrazione retta gestita dal Comune di residenza.
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Quali sono i limiti dell’obbligo alimentare dei figli?
I Comuni chiedono spesso ai parenti – figli in primo luogo – di contribuire alla quota sociale facendo leva sull’obbligo alimentare previsto dall’articolo 433 del Codice civile. Questo obbligo esiste, ma incontra limiti precisi: i familiari non possono essere costretti a impoverirsi, e la richiesta di contribuzione deve tenere conto della loro reale capacità economica, non di un automatismo basato sul solo grado di parentela.
Quando le prestazioni ricevute dall’ospite rientrano tra quelle ad elevata integrazione sanitaria, secondo l’orientamento della Cassazione visto sopra, nessuna richiesta di pagamento può essere rivolta ai familiari: l’intero costo resta a carico del SSN, e gli eventuali impegni già firmati sono nulli.
Come chiedere il rimborso della retta della casa di riposo pagata al posto del SSN
Chi ritiene che la retta pagata avrebbe dovuto gravare, in tutto o in parte, sul Servizio Sanitario Nazionale può muoversi su più fronti, cioè potrebbe:
- richiedere alla ASL la valutazione multidimensionale (UVG o UVM, a seconda della Regione) della condizione clinica del familiare ricoverato, per accertare se rientra nella fase intensiva, estensiva o in un piano terapeutico personalizzato;
- verificare presso il Comune l’applicazione corretta dell’ISEE sociosanitario ristretto e contestare eventuali richieste basate sul reddito dell’intero nucleo familiare;
- impugnare l’impegno di pagamento firmato al momento del ricovero, se le prestazioni ricevute risultano inscindibili da quelle sanitarie;
- agire per la ripetizione delle somme già versate indebitamente, quando la documentazione clinica dimostra che la retta doveva essere a carico del SSN fin dall’inizio.
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Retta casa di riposo – Domande frequenti
Se esiste un piano terapeutico personalizzato che rende inscindibili cura e assistenza, la retta è interamente a carico del SSN.
Può chiedere un contributo in base all’obbligo alimentare, ma senza costringerli a impoverirsi e senza automatismi.
Per legge interviene il Comune con l’integrazione retta, ma solo se informato per tempo: in caso di ritardo o diniego, va sollecitato formalmente o impugnato davanti al TAR.
Riferimenti normativi
- DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
- articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE ristretto);
- articolo 433 e articolo 1418 del Codice civile;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 4558/2012 e sentenza n. 22776/2016;
- Corte di Cassazione, ordinanze n. 26943/2024 e n. 33394/2024;
- Corte d’Appello di Brescia, sentenza depositata il 1° luglio 2026;
- Consiglio di Stato, sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026 (Sezione Terza).
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