Passaggio in giudicato della sentenza: significato, termini, effetti e come si prova
Tutto quello che devi sapere sul giudicato: quando scattano i termini, come si certifica e quali rimedi hai ancora a disposizione.
- Si parla di passaggio in giudicato della sentenza quando diventa definitiva e non più impugnabile.
- I principali effetti sono la preclusione di nuovi giudizi, la forza esecutiva e la vincolatività tra le parti.
- La riforma Cartabia ha introdotto una riduzione dei termini per i nuovi processi.
Quando si parla di passaggio in giudicato di una sentenza, ci si riferisce al momento in cui una decisione del giudice diventa definitiva e non è più possibile impugnarla con i normali mezzi di ricorso. In parole semplici: la sentenza è diventata “intoccabile” per le parti in causa.
L’espressione deriva dal latino res iudicata, che significa “cosa giudicata”: ciò che è stato deciso dal giudice non può essere rimesso in discussione. Da questo momento, la sentenza ha forza di legge tra le parti e deve essere rispettata ed eseguita. Una sentenza passata in giudicato non può più essere impugnata con appello o ricorso in Cassazione. È, per così dire, chiusa definitivamente. Vediamo quali sono gli effetti che procduce.
Perché si dice “sentenza passata in giudicato”?
L’espressione indica proprio il “passare” da uno stato di provvisorietà – la sentenza può ancora essere impugnata – a uno stato di definitività – la sentenza non è più impugnabile. Il termine “giudicato” richiama l’idea che il giudice ha pronunciato la sua parola finale: la lite è risolta.
Nel linguaggio giuridico si distingue tr:
- giudicato formale – la sentenza non è più impugnabile;
- giudicato sostanziale – il contenuto della sentenza non può più essere rimesso in discussione in un altro processo tra le stesse parti.
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Quando si ha il passaggio in giudicato?
Il passaggio in giudicato avviene in tre situazioni principali:
- scadono tutti i termini per impugnare senza che nessuna parte abbia proposto impugnazione;
- la sentenza viene confermata dopo aver esaurito tutti i gradi di giudizio (fino in Cassazione);
- le parti rinunciano espressamente a impugnare.
I termini ordinari per impugnare corrispondono a:
- 30 giorni dalla notifica della sentenza: è il termine breve per proporre appello o ricorso in Cassazione;
- 6 mesi dal deposito in cancelleria: è il termine lungo, che scatta quando la sentenza non è stata notificata.
Se la sentenza non viene notificata dall’avvocato della controparte, si attende il decorso del termine lungo. Trascorso questo periodo senza impugnazioni, la sentenza passa in giudicato.
Qual è il termine lungo per il passaggio in giudicato?
Il termine lungo è fissato in 6 mesi dal deposito della sentenza in cancelleria (art. 327 c.p.c.). Questo termine si applica quando la sentenza non è stata notificata alla parte. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha però modificato l’art. 327 c.p.c., riducendo il termine lungo da 6 mesi a 3 mesi per i giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Per i processi precedenti continua ad applicarsi il termine semestrale.
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Qual è la differenza tra sentenza definitiva e sentenza passata in giudicato
Spesso questi termini vengono usati come sinonimi, ma in realtà hanno un significato tecnico diverso in quanto:
- la sentenza definitiva chiude il giudizio davanti a quel determinato giudice, decidendo il merito della causa — a differenza delle sentenze non definitive, che riguardano solo questioni processuali o parziali;
- la sentenza passata in giudicato è invece la sentenza che non è più impugnabile, perché sono scaduti i termini o sono stati esauriti tutti i gradi di giudizio.
Una sentenza può essere “definitiva” (chiude quel giudizio) senza essere ancora “passata in giudicato” (se i termini per l’impugnazione non sono ancora scaduti).

Come si fa a sapere se una sentenza è passata in giudicato?
Per verificarlo occorre controllare se:
- la sentenza è stata notificata e sono trascorsi 30 giorni senza impugnazioni;
- la sentenza non è stata notificata e sono trascorsi 6 mesi (o 3 mesi per i processi post 28/02/2023) dal deposito in cancelleria;
- stutti i gradi di giudizio sono stati esauriti, compresa l’udienza in Cassazione.
La verifica si effettua consultando il fascicolo del processo in cancelleria oppure tramite il portale PCT – Processo Civile Telematico, accessibile agli avvocati.
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Come si prova il passaggio in giudicato? L’attestazione
Lo strumento principale è la certificazione del passaggio in giudicato, rilasciata dalla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di un timbro o annotazione con cui il cancelliere attesta che la decisione è diventata definitiva.
Chi attesta il passaggio in giudicato? È il cancelliere del tribunale che ha emesso la sentenza. La richiesta va presentata in cancelleria, allegando copia della sentenza e dichiarando che non risultano impugnazioni proposte.
Per ottenere l’attestazione, è necessario presentare una richiesta scritta in cancelleria, corredata dalla sentenza di cui si chiede la certificazione. I tempi variano da tribunale a tribunale.
Quali sono gli effetti del passaggio in giudicato
Gli effetti di una sentenza passata in giudicato sono essere diversi. In particolare, si può avere un effetto:
- preclusivo: le stesse parti non possono riproporre la stessa controversia in un nuovo processo;
- esecutivo: la sentenza costituisce titolo esecutivo, permettendo al creditore di agire in via esecutiva (es. pignoramento) senza ulteriori autorizzazioni;
- dichiarativo: i diritti e gli obblighi accertati si considerano definitivamente stabiliti e vincolanti tra le parti.
In alcuni casi, il giudicato produce effetti anche nei confronti di soggetti estranei al processo (es. successori universali).

È possibile impugnare una sentenza passata in giudicato?
In linea di principio, no, ma il nostro ordinamento prevede alcuni rimedi straordinari, utilizzabili solo in casi eccezionali. Ti suggeriamo:
- la revocazione straordinaria (art. 395 c.p.c.): nei casi tassativi previsti dalla legge, come dolo di una parte, falsità di prove, scoperta di documenti decisivi precedentemente sconosciuti;
- l’opposizione di terzo: riservata ai soggetti estranei al giudizio che siano pregiudicati dalla sentenza;
- il ricorso straordinario in Cassazione (art. 111 Cost.): contro sentenze non altrimenti impugnabili che violano la legge;
- il ricorso alla Corte EDU: in caso di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea, con possibile riapertura del processo interno.
I rimedi straordinari sono tassativi e di stretta interpretazione: non basta ritenere la sentenza ingiusta. In più, è sempre necessario il supporto di un avvocato esperto.
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Le novità della Riforma Cartabia sul passaggio in giudicato
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023 per i nuovi processi) ha introdotto alcune modifiche rilevanti. Per esempio, il termine lungo è stato ridotto a 3 mesi (ex art. 327 c.p.c.) per i processi instaurati dopo il 28/02/2023. La conseguenza è stata che le sentenze diventano definitive più rapidamente.
Tra le altre novità, possiamo citare:
- il filtro di ammissibilità dell’appello più stringente: riduce il numero di gravami e favorisce una più rapida stabilizzazione delle sentenze;
- il rafforzamento del processo telematico: facilita la verifica dello stato delle impugnazioni e dell’avvenuto passaggio in giudicato.
Per i processi avviati prima della riforma continuano ad applicarsi le vecchie regole: il termine lungo resta di 6 mesi.
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