Secondary ticketing: sottratto al Fisco 1 milione di euro
Rivendere biglietti online a prezzi maggiorati non è solo scorretto verso chi vuole andare a un concerto: può essere un illecito amministrativo - e in certi casi anche penale. Un caso recente lo dimostra.
- Il secondary ticketing – la rivendita di biglietti a prezzi superiori al nominale – è vietato dalla legge italiana e sanzionato dall’AGCOM con multe fino a 180.000 euro per singolo evento.
- Chi lo pratica in modo sistematico rischia anche accertamenti fiscali sui proventi, recuperati a tassazione come redditi non dichiarati.
- Una recente indagine della Guardia di Finanza ha portato alla luce un caso da due milioni di euro di ricavi e un milione di euro sottratti al Fisco.
Hai mai cercato un biglietto per un concerto tutto esaurito, trovandolo su una piattaforma parallela a tre volte il prezzo originale? Quello che sembra un semplice mercato dell’offerta e della domanda è, nella maggior parte dei casi, un illecito. In Italia il fenomeno del secondary ticketing – la rivendita professionale di titoli di accesso a prezzi maggiorati – è regolato da norme precise, con sanzioni amministrative significative e, quando si intrecciano evasione fiscale o frodi, conseguenze ben più serie.
Il caso: 15.000 biglietti, 166 account falsi e due milioni di ricavi
A fare da spunto è un’indagine della Guardia di Finanza – operazione “Follow the Ticket”, sviluppata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi – che ha portato all’accertamento di una condotta durata anni. Una coppia di coniugi modenesi, nel periodo tra il 2020 e il 2025, ha acquistato sistematicamente biglietti per eventi sportivi e musicali tramite 166 account di posta elettronica, la maggior parte intestati a nomi di fantasia ma riconducibili ai due, eludendo così i limiti quantitativi imposti dai rivenditori primari.
Il risultato: oltre 15.000 biglietti acquistati per circa 500 eventi – concerti, partite di Serie A, Formula Uno – e rivenduti sulle principali piattaforme online con ricarichi che andavano dal 20-30% per le partite di campionato fino al 300% per i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma nel luglio 2024.
I ricavi complessivi hanno raggiunto circa due milioni di euro, con proventi illeciti da sovrapprezzo stimati in circa un milione di euro, cifra recuperata a tassazione dagli accertatori.
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Cosa dice la legge sul secondary ticketing
Il divieto di rivendita di biglietti a prezzi superiori al nominale è stato introdotto in Italia dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che ha modificato il D.Lgs. n. 114/1998. La norma vieta la cessione a titolo oneroso di titoli di accesso a eventi a un prezzo superiore a quello indicato sul biglietto stesso, quando la vendita avviene al di fuori dei canali ufficiali autorizzati dall’organizzatore.
Le sanzioni sono di natura amministrativa e vengono irrogate dall’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’organo preposto a vigilare sulla trasparenza delle transazioni digitali in questo settore. L’entità della sanzione va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 180.000 euro per singolo evento. Nel caso esaminato, con circa 500 eventi contestati, l’esposizione sanzionatoria amministrativa potenziale è quindi molto elevata.N
Nel caso della coppia modenese, non è stato contestato nessun reato penale, in quanto i due non hanno superato le soglie di punibilità previste dalla legge fiscale. L’accertamento si è quindi fermato sul piano amministrativo-tributario.
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Quando il secondary ticketing diventa anche evasione fiscale
Il punto che trasforma una violazione amministrativa in un problema fiscale serio è la sistematicità e l’abitualità della condotta. Chi rivende qualche biglietto una tantum si trova in una posizione molto diversa da chi, come nel caso descritto, costruisce una vera e propria attività commerciale non dichiarata.
I proventi della rivendita – in particolare il sovrapprezzo rispetto al valore nominale – costituiscono un reddito imponibile. Se non vengono dichiarati al Fisco, scattano gli accertamenti tributari, il recupero a tassazione delle somme non dichiarate e le relative sanzioni fiscali, che si aggiungono a quelle amministrative per la violazione della normativa sul secondary ticketing.
Nel caso in esame, il milione di euro di proventi illeciti è stato interamente recuperato a tassazione dalla Guardia di Finanza. A seconda dell’entità e delle modalità, una condotta di questo tipo può integrare anche il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, se vengono superate le soglie di punibilità previste dalla legge.
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L’uso di account falsi è un elemento aggravante?
Un aspetto che non va sottovalutato è l’utilizzo dei 166 account di posta elettronica con nomi di fantasia. Questa condotta, finalizzata a eludere i limiti quantitativi di acquisto imposti dalle piattaforme ufficiali, può rilevare sotto il profilo dell’art. 494 del Codice penale – sostituzione di persona – e potenzialmente della frode informatica ex art. 640-ter c.p., a seconda di come viene valutata la condotta concreta dagli inquirenti. Nel caso specifico, non risulta contestato nessun reato in questa direzione, ma l’elemento è stato comunque considerato nell’ambito dell’indagine.
Cosa rischia chi rivende biglietti online?
Tirando le fila, chi pratica secondary ticketing – anche in modo non sistematico – si espone a:
- sanzioni amministrative da 5.000 a 180.000 euro per singolo evento, su segnalazione all’AGCOM;
- accertamento fiscale sui proventi non dichiarati, con recupero a tassazione e sanzioni tributarie;
- eventuale rilevanza penale, se la condotta integra reati come frode informatica, sostituzione di persona o violazioni fiscali che superano le soglie di punibilità.
Stai affrontando un accertamento fiscale o una contestazione AGCOM? Che tu abbia ricevuto un avviso di accertamento, una segnalazione all’AGCOM o voglia semplicemente capire in che acque ti muovi, il consiglio è di rivolgerti subito a un avvocato tributarista o a un avvocato penalista con esperienza in diritto informatico.
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