Dall’autoproduzione alla partita IVA agricola

La legge n. 590/65 prevede, al suo articolo 8, l’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o in enfiteusi, di terreni che vengono concessi in affitto a dei coltivatori diretti.
Il fondo può essere acquistato anche da chi lo gestisce come mezzadro, colono o compartecipante: in tutti questi casi si esercita quello che prende il nome di diritto di prelazione agraria.
Vediamo di capire più nel dettaglio come funziona, chi sono i suoi beneficiari e quali requisiti devono essere rispettati.
Il diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto di un fondo (o di chi ne usufruisce come mezzadro, colono o compartecipante) può essere esercitato solo nel caso in cui:
Il diritto di prelazione agraria non potrà essere esercitato nel caso in cui l’affittuario non abbia intenzione di rinnovare l’affitto e se il rapporto non è più attivo a causa di un grave inadempimento o per il recesso da parte del conduttore.
Non si potrà esercitare tale diritto neanche nei casi di:
L’articolo 7 della legge n. 87/71 ha esteso il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto di terreni confinanti, a condizione che il terreno in vendita non spetti di diritto all’affittuario coltivatore diretto.
Quindi il diritto di prelazione del confinante è escluso nel momento in cui vi siano dei coltivatori diretti, anche nei casi in cui questi ultimi non abbiano intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione.
Ne deriva dunque che:
Il diritto di prelazione agraria permette alla persona che coltiva un determinato terreno di diventarne anche il proprietario. Per questo motivo la prelazione del coltivatore diretto che sceglie di vendere il fondo a soggetti terzi subito dopo aver acquistato il fondo, senza fornire validi motivi, viene considerata nulla.
La normativa in vigore prevede che il diritto di prelazione agraria si debba esercitare entro 30 giorni di tempo dalla notifica della proposta di alienazione, che sarà inviata tramite lettera raccomandata dal proprietario, assieme al preliminare di compravendita, in cui sarà indicato il prezzo di vendita del fondo.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 mesi, la cui scadenza decorre dal 30° giorno dalla ricezione della notifica. Questo termine sarà sospeso e poi riattivato nel caso in cui fosse stata richiesta la concessione di un mutuo per procedere con l’acquisto del terreno.
Il terreno potrà essere riscattato dal coltivatore diretto che ha diritto di prelazione se:
Il riscatto rappresenta un diritto potestativo, con il quale il coltivatore diretto potrà subentrare nel contratto di vendita con effetti retroattivi.
In presenza di più affittuari del fondo, il diritto di prelazione potrà essere esercitato da tutti i soggetti in modo congiunto. Viene considerato rinunciatario colui che non comunica agli altri aventi diritto la sua intenzione di esercitare il suo diritto di prelazione entro 15 giorni dalla notifica.
Per esercitare il diritto di prelazione su un terreno agricolo si dovrà essere in possesso di alcuni requisiti: clicca per sapere di cosa si tratta.
Ci sono alcuni casi nei quali il diritto di prelazione agraria viene meno: ecco quando si verifica questa condizione.
Il diritto di prelazione agraria può essere esercitato anche dai coltivatori diretti dei terreni confinanti, ma deve essere presente una determinata condizione.