Lo Stato deve risarcire 76.000 euro alla Sea Watch: analisi della sentenza del Tribunale di Palermo
Una sentenza - fortemente criticata da alcuni esponenti politici - che vede lo Stato a dover risarcire la nave Sea Watch 3 per un totale di bene 76.181,62 euro (ai quali aggiungere gli interessi e la rivalitaz
- La Cassazione ha confermato che il dovere di soccorso in mare costituisce un adempimento di un dovere che prevale sulle norme di interdizione alla navigazione.
- Il Tribunale di Palermo ha disposto un risarcimento di 76.181,62 euro a favore della ONG Sea Watch per il fermo illegittimo della nave protrattosi oltre i termini di legge.
- La condanna deriva dal “silenzio-accoglimento”: la Prefettura non ha risposto entro dieci giorni al ricorso della ONG, rendendo nullo il sequestro dal 1° ottobre 2019.
La vicenda giuridica che vede protagonista Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, ha segnato un punto fermo nella giurisprudenza italiana. Il 20 dicembre 2021, il GIP di Agrigento ha prosciolto la comandante dalle accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. Secondo i magistrati, l’azione di forzare il blocco rappresentava un comportamento legittimo in quanto finalizzato all’adempimento del dovere di soccorso in mare.
Tale principio trova fondamento nell’articolo 51 del Codice penale, che esclude la punibilità per chi agisce nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica. In questo contesto, le convenzioni internazionali sul soccorso in mare sono state ritenute prevalenti rispetto alle direttive ministeriali. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato questo orientamento, ribadendo che il soccorso si conclude solo con lo sbarco in un porto sicuro. A distanza di anni, oggi si è tornati a parlare della Sea Watch. Vediamo perché.
Il risarcimento danni e il meccanismo del silenzio-accoglimento
La recente sentenza del Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato al pagamento di 76.181,62 euro a favore della ONG tedesca.
La motivazione tecnica risiede nella violazione dell’articolo 19 della legge n. 689 del 1981, che regola l’opposizione ai sequestri amministrativi:
- la legge impone alla Prefettura di pronunciarsi sul ricorso entro dieci giorni dalla sua presentazione;
- in assenza di risposta entro tale termine, scatta il “silenzio-accoglimento”, che rende il sequestro privo di efficacia;
- la Prefettura di Agrigento non ha rispettato tale scadenza, rendendo il fermo della nave illegittimo a partire dal 1° ottobre 2019.
Nonostante la cessazione automatica del sequestro, le autorità hanno trattenuto la nave nel porto di Licata fino a dicembre 2019, rendendo necessario l’intervento d’urgenza di un giudice civile per liberare l’imbarcazione.
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Composizione del risarcimento e spese riconosciute
Il Tribunale ha accolto le richieste relative ai danni patrimoniali documentati maturati durante il periodo di fermo eccedente i limiti legali. Lo Stato italiano è stato condannato a corrispondere le seguenti somme.
| Voce di spesa | Importo da pagare |
| Spese portuali e d’agenzia | 39.681,62 euro |
| Carburante e manutenzione impianti | 31.500 euro |
| Spese legali (fase d’urgenza) | 5.000 euro |
| Totale risarcimento patrimoniale | 76.181,62 euro |
| Spese di lite (soccombenza) | 14.103 euro |
Il giudice ha invece rigettato le richieste di risarcimento per danno d’immagine e mancato godimento del bene, osservando che la nave non è un mezzo destinato a fini commerciali, ma a scopi umanitari.

Il dibattito istituzionale e la responsabilità dello Stato
Le critiche mosse dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono concentrate sulla natura “assurda” della decisione. Tuttavia, la sentenza applica un principio generale di diritto amministrativo: la violazione dei termini perentori da parte della Pubblica amministrazione genera una responsabilità civile per i danni causati al privato.
Il Tribunale ha respinto la tesi dell’Avvocatura dello Stato riguardante il cosiddetto “errore scusabile”, chiarendo che la normativa sulla sanzione amministrativa è univoca e non permetteva dubbi sull’autorità competente, né sull’applicabilità del silenzio-accoglimento, anche in questioni di pubblica sicurezza nazionale.
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