Sport all’aperto, passeggiate e mezzi di trasporto pubblico: cosa cambia con la Fase 2?
Quali sono tutti i cambiamenti introdotti dal decreto del 26 aprile 2020 in relazione agli spostamenti, allo sport e alle passeggiate.
Gli spostamenti nella fase 2
Il decreto del 26 aprile 2020 ha introdotto alcune importanti novità relative agli spostamenti concessi durante l’emergenza coronavirus: tra le più significative c’è stata, per esempio, quella che consente di spostarsi per andare a trovare i congiunti, ipotesi precedentemente non contemplata, in quanto prima del 4 maggio 2020 era possibile spostarsi di casa soltanto per andare a fare la spesa o per l’acquisto di farmaci, per esigenze lavorative o per motivi urgenti.
Le modifiche e le minori limitazioni alla libertà di movimento hanno riguardato anche altri temi, sui quali sono state poste diverse domande nel corso degli ultimi due mesi, in particolar modo quelli legato alle passeggiate, allo sport all’aperto e all’attività motoria.
Riassumiamo quali sono le nuove condizioni di circolazione introdotte con il decreto del 26 aprile 2020, in particolare quali saranno le differenze rispetto alla fase precedente a proposito di passeggiate, sport all’aperto e utilizzo dei mezzi di trasporto. Rimane in vigore il divieto per il quale non sono consentiti gli spostamenti dal proprio domicilio e devono essere limitati al massimo i contatti sociali nel caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5°.
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Le passeggiate nella fase 2
Anche durante la fase 2 si potrà uscire necessariamente per andare al lavoro, per motivi di salute, o per necessità, come per andare a fare la spesa. Per questo motivo, le passeggiate saranno ammesse solo nel caso in cui servano a giustificare uno spostamento legato a uno dei motivi appena citati.
Volendo fare qualche esempio, le passeggiate sono giustificate:
- se si esce per comprare giornali, per recarsi in farmacia, oltre che per fare la spesa;
- per comprare beni di prima necessità, come una lampadina;
- per recarsi presso uno qualunque degli esercizi commerciali già aperti;
- per andare a trovare un congiunto che abiti nella stessa Regione.
È ancora in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere una distanza minima di sicurezza pari ad almeno un metro.
È consentito spostarsi tra Regioni diverse?
La risposta è dipende: nel caso in cui si volesse uscire dal proprio domicilio per andare a trovare un congiunto che abiti in un’altra Regione, non è possibile farlo. Lo si può invece fare:
- nel caso di genitori separati che abitino in due regioni diverse e abbiano dei figli che possono vedere soltanto in determinati giorni e orari della settimana;
- nel caso in cui ci si ritrovasse, per motivi diversi, fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza e si volesse tornare a casa per ricongiungersi con la propria famiglia.
Una domanda che in molti si sono posti è se una volta fatto rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione sia possibile spostarsi nuovamente al di fuori della propria Regione in base a quanto contenuto nel Dpcm del 26 aprile 2020. In questo caso, varrà il principio per il quale lo spostamento sarà legittimo soltanto per comprovate esigenze lavorative, oppure per motivi urgenti o di salute.
Tra gli spostamenti consentiti all’interno della stessa Regione ci sono:
- la possibilità di andare al parco o presso un giardino pubblico con i propri figli, rispettando le regole in vigore, posto che le aree attrezzate per il gioco non possono essere utilizzate;
- andare al cimitero per omaggiare i propri cari, anche al di fuori delle cerimonie pubbliche.
Lo sport all’aperto e le uscite: cosa cambia
Prima del 4 maggio 2020, tra i motivi eccezionali per i quali era possibile uscire di casa rientravamo le passeggiate con il cane, al fine di permettere all’animale di espletare i suoi bisogni, e le corse, ma solo nei pressi del proprio domicilio e da soli.
Le attività sportive all’aperto in gruppo continuano ad essere vietate anche durante la fase 2: è possibile correre con qualcun altro solo nel caso in cui si tratti di una persona convivente. Dal 4 maggio 2020 è possibile fare sport non più solo in prossimità della propria abitazione. I minori e le persone non autosufficienti potranno svolgere attività sportiva e motoria alla presenza di un accompagnatore.
Gli assembramenti sono dunque vietati e deve essere rispettata:
- la distanza interpersonale di almeno di metri, nel caso dell’attività sportiva;
- la distanza interpersonale di un metro, nel caso dell’attività motoria.
A proposito dello svolgimento di un’attività sportiva o motoria:
- è possibile spostarsi con i mezzi pubblici o privati al fine di raggiungere il luogo nel quale svolgere tali attività;
- non è possibile spostarsi in una Regione diversa da quella in cui ci si trova per fare sport.
Non è necessario portare con sé l’autocertificazione durante lo svolgimento dell’attività sportiva o motoria.
L’attività sportiva in palestra e gli altri sport
Attualmente lo sport individuale può essere svolto soltanto all’aperto: le palestre, le piscine e le altre strutture per lo svolgimento di una pratica sportiva resteranno chiuse al pubblico. La possibile riapertura è stata ipotizzata nel periodo compreso fra il 18 e il 25 maggio.
Possono svolgere allenamenti individuali a porte chiuse soltanto gli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, nel pieno rispetto del divieto di assembramento nel locali al chiuso e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Gli spogliatoi non possono essere utilizzati in contemporanea da più persone.
Per quanto riguarda le altre attività sportive:
- i proprietari o gli affidatari dei cavalli potranno prelevare il loro cavallo per lo svolgimento dell’attività sportiva all’esterno della struttura in cui si trova l’animale, come per esempio in campi da lavoro, prati, piste, paddock, campagna, fermo restando che anche in questo caso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri;
- attività quali surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard, canoa o kayak possono essere praticate in forma individuale, posto che siano rispettate le norme igienico-sanitarie e il divieto di assembramento;
- non si possono svolgere attività sportive nei centri cinofili in quanto sono attualmente sospese;
- attività quali yoga, pilates o ginnastica posturale possono essere svolte individualmente e in forma libera in parchi e aree pubblici, fermo restando che debbano essere rispettate le norme igienico-sanitarie, il divieto di assembramento e la distanza interpersonale di due metri;
- è possibile fare pesca sportiva individuale, rispettando le regole generali previste per gli spostamenti e per l’attività sportiva.
L’utilizzo dei mezzi di trasporto: bicicletta e mezzi pubblici
Vediamo di seguito come funziona invece l’utilizzo dei mezzi di trasporto, da quelli pubblici a quelli privati. La bicicletta può essere utilizzata:
- per recarsi sul posto di lavoro;
- per raggiungere la propria residenza;
- per recarsi presso uno dei negozi attualmente aperti.
Non ci sono limitazioni circa l’utilizzo della bici in due, quindi un genitore può spostarsi trasportando il proprio figlio in bicicletta.
Sui mezzi pubblici gli accessi saranno contingentati al fine di favorire il rispetto del distanziamento interpersonale: l’uso della mascherina e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio.
Cosa cambia per le moto e le automobili
Mentre fino al 3 maggio 2020, la moto poteva essere utilizzata soltanto da soli per gli spostamenti legati a esigenze lavorative, di salute e di necessità, dal 4 maggio 2020 è possibile salire in moto anche in due, ma solo se si è conviventi. Chi indossa il casco integrale non è obbligato a utilizzare la mascherina.
Nel momento in cui si utilizza la propria auto per uno spostamento, è necessario portare con sé l’autocertificazione, che potrà essere compilata anche nel momento in cui si viene fermati per un controllo, fatta eccezione per gli spostamenti legati a esigenze lavorative. In questo caso “la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.
Chi viaggia in auto da solo, non è tenuto a indossare la mascherina e nemmeno nel caso in cui a bordo ci fosse un convivente. Se si viaggia con un parente o con una terza persona:
- si dovrà indossare la mascherina;
- bisognerà distanziarsi di un metro: una macchina da 5 persone, potrà trasportarne soltanto 3. I due passeggeri dovranno sedersi sul sedile posteriore, ai due lati.
Nel caso in cui si viaggiasse senza rispettare i motivi consentiti dalla legge, non sarebbero previsti né il sequestro, né la denuncia penale, ma una multa che va da 533 a 4.000 euro.
Gli spostamenti nella fase 2 – Domande frequenti
Sì, dal 4 maggio 2020 è possibile, ma solo in alcuni casi. Scopri quali sono e quali sono invece le regole da rispettare per gli spostamenti con la propria automobile.
Esistono soltanto alcuni casi nei quali ci si può spostare tra una Regione e un’altra: scopri quali sono e come sono cambiati gli spostamenti con il decreto del 26 aprile 2020.
No, in quanto gli amici non rientrano nella definizione di congiunti. Scopri chi sono i congiunti per evitare di incorrere in una sanzione.
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