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Coronavirus: diritto di visita dei genitori separati

Come funziona il diritto di visita da parte di genitori separati o divorziati in seguito alle restrizioni negli spostamenti.

diritto di visita genitori separati

Diritto di visita e coronavirus: cosa sapere

Dal 9 marzo 2020 in Italia è stato imposto di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” al fine di contenere l’espansione del virus COVID-19.

Tra i vari dubbi sorti in seguito all’emanazione del decreto ce n’è uno che ha riguardato il diritto di visita del genitore non collocatario, ovvero quello al quale non sono stati affidati i figli in seguito a un divorzio o a una separazione. La domanda che in molti si sono posti è legata alla liceità degli spostamenti dei genitori separati o divorziati nell’ipotesi in cui dovessero andare a prendere i propri figli o riportarli dall’altro genitore.

Nel decreto non c’è un riferimento specifico alla questione, ragion per cui si si è chiesti se si tratti di spostamenti necessari e dunque legittimi oppure no. È stato lo stesso Governo, sul sito governo.it, a fare luce sull’argomento. Esaminiamo la questione più da vicino, con qualche considerazione sui fatti.

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Diritto di visita dei genitori separati al tempo del Coronavirus

Il 10 marzo 2020 sul sito istituzionale del Governo è stato spiegato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Il diritto di visita dei genitori separati o divorziati rientra, pertanto, tra le situazioni di necessità imposte dal decreto. Il decreto non impatta, dunque, i diritti del genitore che non convive con il figlio minore in seguito alla separazione o al divorzio.

A tal proposito potrebbe essere citata una decisione del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020 la quale ha ribadito che due genitori separati avrebbero dovuto attenersi agli accordi che erano stati raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, anche nel caso di residenza in due Comuni diversi.

Secondo il Tribunale, infatti, nell’articolo 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11:

  • non è stata preclusa l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e sono permessi gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza e il domicilio;
  • quindi i provvedimenti di separazione o divorzio non subiscono cambiamenti in seguito all’attuazione del decreto.

Rimane il fatto che il genitore separato o divorziato che visiti i propri figli deve farlo in modo responsabile e applicando le regole del buonsenso. Deve quindi cercare di:

  • non esporre i minori a rischi di contagio;
  • non metterli in contatto con terze persone;
  • trasportarli con mezzi adeguati;
  • prendere tutte le precauzioni richieste dall’emergenza sanitaria in corso.

Nell’effettuare lo spostamento, il genitore separato o divorziato dovrà essere munito:

  1. dell’autocertificazione necessaria per effettuare spostamenti in questi giorni;
  2. del provvedimento di separazione o divorzio.

Potrà quindi recarsi senza limitazioni presso il Comune di residenza dei propri figli nel rispetto dei tempi di permanenza riconosciuti dal provvedimento di separazione o divorzio.

Cos’è il diritto di visita dei genitori separati

Quando si verifica una separazione o un divorzio di una coppia con figli minori, la prole viene assegnata a uno dei due genitori, che viene chiamato collocatario. All’altro coniuge spetta il diritto di visita del propri figli in determinati giorni, periodi e orari che vengono stabiliti dal giudice in modo tale che i figli possano mantenere legami stabili con entrambi i genitori.

Un tempo il criterio in base al quale veniva assegnata la collocazione si basava sul principio della “maternal prereference”, ovvero sull’assunto che la madre fosse il genitore con il quale i figli dovessero vivere in relazione al rapporto di dipendenza fisica e materiale che li lega.

Negli anni questo concetto è stato via via sempre più abbandonato a favore della diffusione del principio di bigenitorialità, nonché di quello della parità genitoriale e della neutralità del genitore affidatario.

L’assegnazione, dunque, non fa più distinzione fra padre e madre, ma si considera “il solo preminente interesse del minore”, in base al fatto che non si può considerare il solo genere per “determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale”.

Nell’ultimo periodo si è anche diffusa l’esclusione del collocamento prevalente presso un solo genitore: il principio della parità tra madre e padre ha trasformato la residenza dei figli in una questione meramente anagrafica, dando loro la possibilità di frequentare il domicilio di entrambi i genitori indifferentemente, senza che ci siano limitazioni di orari e tempi.

Quando il diritto di visita viene meno

Possono esserci alcuni casi nei quali il diritto di visita del minore può essere limitato o addirittura escluso: si tratta di quelle situazioni nelle quali la visita potrebbe comportare lesioni all’equilibrio psico-fisico del minore.

Il diritto di visita rappresenta un dovere da parte dei genitori e, nel caso in cui si dovesse essere inadempienti nei confronti dello stesso, l’altro genitore può, ai sensi dell’ex art. 709-ter del codice di procedura penale, appellarsi al giudice per mettere in evidenza le mancanze da parte dell’ex coniuge e i pregiudizi che vengono in questo modo arrecati al minore.

La reazione del giudice in merito può essere di diverso tipo:

  1. si può disporre un’ammonizione nei confronti del genitore inadempiente;
  2. si può applicare un risarcimento dei danni provocati al minore e all’altro genitore, con sanzioni amministrative pecuniarie del valore compreso fra i 75 euro e i 5.000 euro.

Le disposizioni attuali, che limitano la libertà negli spostamenti, sono state prese da molti genitori separati come un pretesto per ostacolare il diritto di visita dell’altro genitore.

Si tratta di scuse non legittime in quanto, come è stato confermato dallo stesso Governo, il decreto ministeriale in vigore fino al 3 aprile 2020 non comporta la sospensione delle visite:

  • i genitori dovrebbero, pertanto, cercare di mettere da parte le diatribe e agire unicamente nell’interesse dei figli;
  • dovrebbero pertanto cercare di individuare il modo migliore per riorganizzare le visite al fine di tutelare al meglio i figli dal rischio di essere contagiati.

In generale, si dovrebbe cercare di limitare al massimo gli spostamenti o comunque cercare di concentrare le visite evitando che la frequenza possa rappresentare una possibile occasione in più di contagio. La salute dei minori deve essere messa al primo posto: il diritto di visita potrebbe, pertanto, in queste ore difficili, essere trasformato in incontri virtuali, su Skype, WhatsApp o qualsiasi altro servizio di videochiamata.

L’articolo 316 del Codice Civile: la responsabilità genitoriale

Ai sensi dell’articolo 316 del Codice Civile, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che viene esercitata di comune accordo in base alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. Come anticipato, “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

Ciò significa che il genitore separato che non ha la responsabilità genitoriale sul figlio ha comunque il dovere di occuparsi della sua istruzione, dell’educazione e di vigilare sulle condizioni di vita del minore, a maggior ragione ai tempi del coronavirus.

In sintesi, si consiglia pertanto di:

  • limitare le visite nei casi in cui possano in qualche modo rappresentare un rischio per la salute dei propri figli;
  • se possibile, evitare di lasciare i figli in casa con i nonni, in quanto i bambini rappresentano una facile via di trasmissione del virus verso gli anziani, che sono i soggetti più vulnerabili;
  • i genitori, separati e non, che lavorano e non hanno la possibilità di lavorare in smart working, farebbero meglio ad assumere una baby sitter: ricordiamo che il voucher baby sitter da 600 o 1.000 euro rappresenta uno dei bonus economici che sono stati introdotti dal decreto Cura Italia per sostenere le famiglie in questa situazione di grande difficoltà.

Diritto di visita dei genitori separati – Domande frequenti

Il genitore non convivente ha il diritto di visitare i propri figli minori nonostante il decreto che limita gli spostamenti?

Sì, lo stesso Governo ha precisato online che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Cos’è il diritto di visita dei genitori separati?

Nel momento in cui si verifica una separazione o un divorzio, il minore viene in genere assegnato a uno dei due genitori, presso il quale avrà la residenza. All’altro genitore spetta, invece, il diritto di visita attraverso il quale mantenere il legame con i propri figli e continuare a occuparsi degli aspetti che riguardano la loro istruzione, educazione e crescita.

Quali sono i casi nei quali il diritto di visita viene negato?

Si tratta di quelle situazioni nelle quali la visita rappresenta una lesione della salute psico-fisica del minore, come quelli in cui il genitore sia violento o faccia uso di sostanze stupefacenti.

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Maria Saia
Esperta di diritti delle donne
Ha respirato per più di 20 anni la stessa aria di Falcone e Borsellino e ne condivide, ancora oggi, il sogno utopico di un mondo senza mafie e ingiustizie. Non a caso, “È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo” è una delle sue citazioni preferite. Su deQuo, scrive di bonus e agevolazioni statali e di diritti della persona - in particolare, di diritti delle donne.
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