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Tregua fiscale: le istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Cosa si intende con il termine tregua fiscale? Quali sono le novità in arrivo con la nuova legge di Bilancio 2023 e i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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  • La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte a consentire al contribuente di adempiere agli oneri fiscali con modalità agevolate.
  • Le principali misure previste sono: la rottamazione-quater, lo stralcio delle cartelle con valore inferiore ai 1.000 euro e la regolarizzazione di infrazioni formali.
  • I pagamenti vengono effettuati con modello F24, con indicazione del codice tributo.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto molteplici misure in ambito fiscale, finalizzate al recupero del gettito, oltre che ad aiutare i contribuenti in difficoltà.

A tal proposito si è parlato di tregua fiscale, che è la nuova definizione di quella che era la c.d. Pace fiscale. Come già accaduto in passato, le disposizioni hanno previsto una rottamazione, che oramai è la quarta in linea di successione temporale.

Grazie a questo strumento il cittadino potrà chiedere la rateizzazione delle imposte da versare. Inoltre, è stato previsto anche uno stralcio delle cartelle esattoriali di valore inferiore ai 1.000 euro.

A differenza della precedente pace fiscale, con la Legge di Bilancio si ampliano gli strumenti messi a disposizione degli utenti. Sarà, ad esempio, possibile anche regolarizzare delle violazioni prettamente formali. Qualche cambiamento si prospetta anche in punto di definizione delle controversie tributarie. Vediamo, allora, cosa c’è da sapere sulla tregua fiscale 2023

Tregua fiscale: di cosa si tratta?

Quando si parla di Tregua fiscale si fa riferimento a una serie di agevolazioni che spesso il legislatore adotta per recuperare parte del gettito non versato. È sicuramente un meccanismo che avvantaggia il cittadino, che può procedere ad adempiere ai propri oneri tributari con più facilità e riducendo, spesso, le sanzioni.

Quindi, per le cartelle che non sono prescritte, sarà possibile ricorrere a uno degli strumenti introdotti dal legislatore. Si ricorda che i debiti verso l’Agenzia delle Entrate si prescrivono in 10 anni. Con la la Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stato introdotto il quarto pacchetto di misure fiscali finalizzate a predetto obiettivo. 

In particolare, sono state adottate delle disposizioni per:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  • l’adesione agevolata;
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la chiusura delle liti tributarie;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute;
  • lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

A seguito di tale intervento, poi, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare, la n. 2 del 2023, al fine di chiarire le suddette disposizioni. 

LEGGI ANCHE Come funziona il ravvedimento operoso

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Tregua fiscale: il calendario

In primo luogo, però, vogliamo dettare i tempi della tregua fiscale, in modo da chiarire le idee su come muoversi. Come abbiamo già detto poc’anzi, la Legge di Bilancio ha introdotto una serie di misure di agevolazioni. Ovviamente, queste potranno essere esercitate secondo specifici termini.

AgevolazionePeriodo irregolaritàTermine regolarizzazione
Irregolarità formaliCompiute entro31 ottobre 2023due rate entro:
– il 31 marzo 2023
– il 31 marzo 2024. 
Definizione agevolataDal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.Unica rata entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate di cui:
– le prime 2 con scadenza 31 luglio e 30 novembre 202;
– le altre 16 ripartite in 4 anni saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024
Stralcio debiti fino a 1.000 euroDebiti maturati dal: 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015Automatico dal 1° gennaio 2023
Ravvedimento specialePeriodo di imposta in corso dal 31 dicembre 2021 Otto rate con scadenze, la prima al 31 marzo 2022, le altre il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno

La normativa in questione ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le comunicazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Tale operazione può eseguita a partire dal 1° gennaio 2023. 

Per quanto riguarda la regolarizzazione di infrazioni formali, ossia quelle che poi non incidono sulla base imponibile, sono sanabili se compiute fino al 31 ottobre del 2022. Questa sanatoria presuppone il versamento di una somma di 200 euro per periodo di imposta. Deve essere effettuata in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. 

La Legge, poi, ha previsto anche la definizione agevolata ​​per i debiti riscossi dall’Agenzia delle Entrate, per l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In questo caso, sarà possibile il versamento in un’unica rata di quanto dovuto, da effettuarsi entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate di cui:

  • le prime 2 con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023;
  • le altre 16 ripartite in 4 anni saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024. 

Per lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, invece, l’annullamento è automatico, per le imposte riscosse dall’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio, ha offerto alcuni chiarimenti sulle misure da adottare con apposita circolare, la n. del 2023. Con il documento in questione, sono state illustrate le misure e soprattutto dati alcuni suggerimenti su come muoversi. 

Vediamo, quindi, in breve, alcune indicazioni che sono state comunicate dall’amministrazione finanziaria. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali

Una delle prime misure che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio è quella della regolarizzazione delle infrazioni, irregolarità o inosservanze di obblighi formali. Ovviamente, questa sanatoria riguarda tutti quegli oneri che, se inadempiuti, non consentono all’Agenzia di procedere a un controllo formale.

Quindi, non vi rientrano tutte quelle formalità che non sono suscettibili di ostacolare l’attività di controllo della PA. Queste sono considerate irrilevanti e quindi non punibili. Esse si distinguono comunque dalle infrazioni sostanziali, le quali non consentono di stabilire con certezza la base imponibile.

Possono essere sanate quelle infrazioni compiute entro il 31 ottobre 2022. Tale sanatoria può essere esercitata dalla generalità dei contribuenti in relazione alle violazioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. 

Inoltre, anche gli intermediari e altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscali possono esercitare questa regolarizzazione. La misura, dunque, si rivolge in prevalenza a quelle violazioni che sono sanzionate in via pecuniaria entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. 

tregua fiscale 2023

In via esemplificativa, rientrano tra le infrazioni sanabili:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o di variazione dell’attività.

Queste irregolarità formali si possono sanare con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguibile in due rate di pari importo. 

Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

Nell’ambito della disciplina della Tregua fiscale, il ravvedimento operoso c.d. speciale, consiste in una peculiare ipotesi di ravvedimento operoso, che deroga, in parte, alla disciplina ordinaria. 

Questo istituto trova applicazione alle violazioni sostanziali diverse da quelle riguardanti:

  • la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • le irregolarità formali, che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente.

Le infrazioni in rilievo sono quelle concernenti le dichiarazioni presentate per il periodo di imposta in corso dal 31 dicembre 2021 e per i periodi di imposta precedenti. Possono essere definite anche le violazioni relative anche le c.d. dichiarazioni tardive, cioè quelle ancora accertabili, presentate entro 90 giorni dal termine di legge. 

Sono sanabili le:

  • violazioni sostanziali dichiarative;
  • violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione.

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Tregua fiscale e regime del ravvedimento speciale

Al ravvedimento speciale si applicano anche alcune disposizioni previste per quello ordinario. Sono dovute autonomamente, ad esempio, le sanzioni per le violazioni prodromiche – non si applica quindi il principio del cumulo giuridico. 

A differenza dell’istituto ordinario, però, le sanzioni sono dovute in misura pari a un diciottesimo del minimo edittale normalmente previsto. Ovviamente si dovrà anche procedere al pagamento dell’imposta per intero e degli interessi, nella misura del 2% annuo.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto la facoltà di rateizzare il pagamento in otto versamenti. La prima rata deve essere versata entro il 31 marzo 2023, per le altre le scadenze sono, ogni anno:

  • il 30 giugno;
  • il 30 settembre;
  • il 20 dicembre;
  • il 31 marzo.

Laddove il contribuente non provveda a pagare una delle rate successive alla prima, decade dal beneficio. Si procederà all’iscrizione a ruolo per le somme residue da versare. Infine, precisiamo anche che, per accedere alla regolarizzazioni, le somme in questioni non devono essere state contestate alla data del versamento della prima rata con atto di liquidazione, accertamento o recupero. 

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Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato anche l’agevolazione della definizione degli atti del procedimento accertato riferito ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Per beneficiare della misura, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023, oppure se notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli atti, inoltre, non devono neanche essere stati impugnati e devono risultare ancora impugnabili. Questo meccanismo non opera per gli atti emessi nell’ambito della collaborazione volontaria. 

Possono esser definiti in tal modo gli accertamenti con adesione concernenti:

  • processi verbali di constatazione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;
  • inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

La misura comporta anche la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo di quelle normalmente irrogate. La definizione secondo questa modalità è ammessa anche con riferimento agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati dall’Agenzia fino al 31 marzo 2023.

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000

Mediante stralcio, il contribuente non sarà tenuto a versare gli oneri che non superano i 1000 euro. Questa misura era già stata applicata in precedenza. Tuttavia, a differenza delle precedenti previsioni, l’annullamento opera automaticamente, anche se con modalità diverse a seconda dell’ente di riferimento.

La legge di Bilancio, infatti, distingue tra amministrazioni statali (o agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) già incluse nell’ambito della rottamazione-ter dalle altre amministrazioni non statali. Per le prime, lo stralcio opera con riferimento ai tributi dovuti nel periodo di riscossione compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per le somme già riscosse alla data del 31 marzo 2023, queste si intendono definitivamente acquisite. 

Il meccanismo non opera per i seguenti enti debiti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Al contrario, con riferimento ai tributi dovuti ad altri enti creditori diversi dalle amministrazioni statali è stato previsto che non sono dovute le somme, ove non residuino in misura superiore ai 1.000 euro.

Lo stralcio però opera solo con riferimento:

  • agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni; 
  • interessi di mora.

Non si applica invece a:

  • capitale;
  • somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e notificazione cartelle di pagamento.

Il provvedimento di stralcio è emanato a discrezione dell’ente, entro il 31 gennaio 2023. Deve esser pubblicato nello stesso termine e comunicato all’Agenzia delle Entrate, mediante PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.  L’ente, inoltre, è tenuto a pubblicarlo anche sul sito internet. 

LEGGI ANCHE Quali cartelle di prescrivono in 5 anni

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Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

La rottamazione è ormai un procedimento noto ai contribuenti: siamo infatti arrivati alla sua quarta edizione. La legge di Bilancio, benché dia applicazione ad alcune norme già previste nei precedenti appuntamenti, ha introdotto comunque alcune novità.

I debiti che possono esser oggetto di rottamazione sono quelli affidati alla gestione dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni, in questo caso la rottamazione opera solo previa autorizzazione dell’ente creditizio, che deve aver adottato una deliberazione entro il 31 gennaio 2023, comunicata mediante PEC all’amministrazione finanziaria. 

Il contribuente potrà beneficiare di questo strumento ove presenti domanda in via telematica entro il 30 aprile 2023. In tal sede, dovrà anche indicare, oltre alla volontà di ricorrere a tale strumento, anche il numero di rate, che non può essere superiore a 18. 

Dovranno essere pagate, poi, tutte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate come rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento. Non dovranno essere versate le sanzioni comprese nei carichi, ovvero gli interessi di mora.

Le somme dovute possono esser versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure procedere al pagamento rateale a partire dal 1° agosto 2023, con pagamento di interessi al tasso del 2% annuo. 

Quali sono i codici tributo?

Per il pagamento delle imposte è possibile procedere mediante modello F24, sul quale dovrà anche essere indicato un apposito codice che identifica il tributo che si sta versando.

In particolare i codici tributo sono:

  • TF44 – Regolarizzazione violazioni formali
  • TF45 – IRPEF – Ravvedimento speciale
  • TF46 – IRES – Ravvedimento speciale 
  • TF47 – IVA – Ravvedimento speciale 
  • TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale
  • TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale
  • TF50 – IRAP – Ravvedimento speciale 
  • TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale
  • TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale
  • TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale
  • TF54 – Ritenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale 
  • TF55 – Ritenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale 
  • TF56 – Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale

Tregua fiscale – Domande frequenti

Cosa si intende per tregua fiscale?

Con tregua fiscale si identifica il pacchetto di disposizioni introdotto dal legislatore per regolarizzare le posizioni fiscali dei contribuenti.

Quando va in prescrizione un debito dell’Agenzia delle entrate?

Si prescrive in 10 anni.

Quali cartelle rientrano nella nuova tregua fiscale?

Possono essere oggetto di stralcio le cartelle con valore inferiore a 1.000 euro, mentre con la nuova tregua fiscale possono essere regolarizzate le posizioni debitorie sia nei confronti di enti creditizi statali sia non statali. 

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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