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Violazione diritto d’autore: come funziona il risarcimento del danno

violazione diritto autore
  • Il diritto d’autore è un istituto giuridico che ha la funzione di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo
  • Vengono quindi riconosciuti all’autore (o agli autori) di un’opera dei diritti di tipo morale o patrimoniale
  • Il diritto d’autore viene applicato alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, ai software e alle banche dati, ma esistono anche delle eccezioni, come per esempio i testi degli atti ufficiali dello Stato o delle amministrazioni pubbliche. 
  • Quando si parla di violazione del diritto d’autore, ci si riferisce all’utilizzo di un’opera dell’ingegno senza l’autorizzazione del suo autore (o chi per lui), la quale genera un danno morale o economico e la riduzione dei diritti afferenti. 

Violazione del diritto d’autore: cos’è

Il diritto d’autore in Italia è disciplinato dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, in materia di Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ma anche dall’articolo 2577 c.c., titolato Contenuto del diritto

Tale articolo prevede che: 

“L‘autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. 

I diritti che derivano dalla creazione di un’opera di ingegno hanno una duplica naturale, quindi possono essere:

  • diritti morali;
  • diritti patrimoniali. 

Le conseguenze derivanti da una violazione dipenderanno dal tipo di diritto che è stato leso

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Violazione diritti morali

Nel primo caso, la violazione di un diritto morale di paternità, inedito e integrità potrà consistere in:

  1. un plagio, ovvero nella modifica totale o parziale di un’opera. Nel caso in cui il plagio sia totale, quindi un semplice copia-incolla, si parla di usurpazione;
  2. contraffazione, che consiste nello sfruttamento economico di un’opera che viene venduta nella versione taroccata (è il caso dei CD musicali);
  3. plagio-contraffazione, ovvero lo sfruttamento economico di un’opera con l’usurpazione della sua paternità

Ai sensi dell’articolo 168 della legge sulla protezione del diritto d’autore, “Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli”. Ci si riferisce, in pratica, alle norme sui diritti patrimoniali.

Violazione diritti patrimoniali 

Violare i diritti patrimoniali di un’opera significa utilizzarla in modo indebito e non autorizzato al fine di ricavarne dei compensi economici. 

I diritti patrimoniali su un’opera ne regolano il suo sfruttamento economico fino a 70 anni dopo la morte del suo autore.

In caso di violazione dei diritti patrimoniali, le conseguenze cambiano a seconda che si tratti di:

  1. illecito civile;
  2. illecito amministrativo;
  3. reato

Le conseguenze variano anche in relazione al fatto che le intenzioni siano di tipo colposo o doloso

Violazione del diritto d’autore e risarcimento del danno

L’articolo 158 l.d.a. prevede che:

“1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile”.

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Illecito amministrativo

Nel caso di illecito amministrativo, è prevista “la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto” (art. 174 l.d.a.). 

Ai sensi dell’articolo 153 l.d.a., in alcuni casi ci potrebbe essere anche la sospensione dell’attività professionale

Reato 

In altri casi, la violazione del diritto d’autore potrà avere natura penale: si dovrà fare riferimento agli articoli 171-17 nonies l.d.a.

In particolare, l’articolo 171 l.d.a. prevede che:

“Salvo quanto previsto dall’art. 171 bis e dall’art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  1. a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
  2. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
  3. b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  4. c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  5. d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
  6. [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all’estero;
  7. f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

Violazione diritto d’autore – Domande frequenti

Cosa succede se si viola il diritto d’autore?

La violazione del diritto d’autore può comportare delle conseguenze di tipo civile, amministrativo o penale: clicca qui per saperne di più

Cosa vuol dire violazione del copyright?

Violare il copyright significa utilizzare illegalmente l’opera di ingegno realizzata da un’altra persona e trarne anche dei ricavi economici. 

Che tipo di sanzioni prevede la legge rispetto al reato di riproduzione illegittima di contenuti protetti da diritto d’autore?

Le sanzioni previste dalla legge nel caso di violazione del diritto d’autore possono avere natura differente: se vuoi saperne di più, leggi la nostra guida

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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