Compiere atti sessuali con un minorenne è reato? Ecco qual è l’età minima per fare sesso in Italia
Compiere atti sessuali con un soggetto minore di anni 14, e in alcuni casi con un soggetto minore di anni 16, sia esso di sesso maschile o femminile, con il suo consenso, è comunque reato ed è punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale, ossia con la reclusione da 6 a 12 anni.
- L’età minima per compiere atti sessuali prevista dal nostro codice penale è di anni 14, che diventa di anni 16 se l’altro soggetto è l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
- La Legge del 1996 ha completamente riformulato i reati sessuali, prevedendo che il reato di violenza sessuale sia un delitto contro la persona e non contro la famiglia e il buon costume.
- L’art. 609 quater che prevede e punisce gli atti sessuali con minore è un’autonoma fattispecie criminosa, punita gravemente con la reclusione da 6 a 12 anni, non più una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale come prima dell’entrata in vigore della legge del 1996.
Nel nostro codice penale, fino all’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66, non era previsto il reato di atti sessuali con minorenne, ma era contemplata solo la circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. Oggi, l’art. 609 quater del Codice Penale prevede e disciplina gli “atti sessuali con minore”, una fattispecie criminosa autonoma.
Anche il reato di violenza sessuale era disciplinato e concepito in modo completamente differente: era, infatti, un delitto contro la famiglia e il buon costume, non un delitto contro la persona così come oggi lo intendiamo a seguito dell’introduzione della citata Legge del 1996.
Rapporti sessuali: qual è l’età minima?
La libertà sessuale si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età con delle eccezioni. L’articolo 609 quater, infatti, punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest’ultimo.
Proponiamo un esempio pratico perché la norma potrebbe apparire contorta. Se un soggetto (uomo o donna) di età di 25 anni, intrattiene rapporti sessuali con un altro soggetto di anni 13, con il consenso di quest’ultimo, avrà commesso il reato previsto dall’art. 609 quater, e sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
In alcuni casi l’età minima prevista dalla norma è superiore a 14 anni, quindi si commetterà reato se il soggetto non ha compiuto almeno 16 anni se il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Possiamo concludere che al di sotto dei 14 anni è sempre reato compiere atti sessuali; non è prevedibile un rapporto sessuale lecito con un soggetto che abbia meno di 14 anni. A tal riguardo, il consenso della persona offesa infraquattordicenne è del tutto irrilevante.
Approfondisci leggendo Violenza sessuale contro i minorenni

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Qual è la pena se c’è un rapporto di parentela?
La legge prevede che chiunque, abusando del proprio ruolo, a causa del quale sussistono doveri di cura, custodia e istruzione nei confronti di un minore di anni 18, qualora compia atti sessuali con lo stesso, anche ultrasedicenne, ma solamente nel caso in cui si riscontri un abuso dei poteri connessi alla sua posizione, soggiogando dunque la vittima e sfruttando la propria posizione, è punito con la reclusione da tre a sei anni, una pena minore rispetto al caso precedentemente analizzato.
Atti sessuali tra minorenni: cosa cambia?
Diverso è il caso di atti sessuali tra minorenni. Costituisce un’eccezione perché non è punibile il minorenne che compie atti sessuali, ovviamente consensuali, con un minore di anni tredici, qualora la differenza di età non superi i tre anni. Per esempio, un sedicenne può avere rapporti sessuali con un tredicenne e non commettere alcun reato.
Non si incorre in un reato qualora sussistano entrambe le due condizioni, ovvero che:
- il più piccolo dei due abbia compiuto i 13 anni;
- la differenza di età tra i due non sia superiore a 4 anni.
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Cosa succede se non si conosceva l’età del minore?
Il fatto che l’agente abbia ignorato la minore età della persona offesa non esclude il reato, salvo che si tratti di “ignoranza inevitabile”, come previsto dall’art. 609 sexies.
Il legislatore, al fine di apprestare una tutela più efficace nel caso di coinvolgimento di un minore in atti sessuali ha stabilito una presunzione della conoscenza dell’età della vittima, escludendo la punibilità solamente in situazioni anomale e dimostrate, in cui, pur avendo adottato la dovuta diligenza e fatto gli accertamenti del caso, il reo non avrebbe potuto rendersi conto dell’età della vittima.
In conclusione, compiere atti sessuali con qualcuno che ha meno di 14 anni è sempre reato a prescindere dal consenso. Precisiamo che se il consenso dovesse venire meno e l’atto continua, si concretizzerà il più grave delitto di violenza sessuale ex art 609 bis, senza alcun limite di età.
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