Aspettativa non retribuita per motivi personali: come funziona e quanto dura
Quanto dura l'aspettativa non retribuita per motivi personali? Cosa comporta? Quali sono i motivi per cui si può richiedere? Qual è la sua durata? Vediamo come funziona e quando può essere negata.
- Si parla di aspettativa non retribuita per indicare il periodo di assenza dal lavoro nel quale il dipendente non riceve lo stipendio, ma ha il diritto a mantenere il posto di lavoro.
- Diversa è, invece, l’aspettativa retribuita, nella quale si riceve la contribuzione mensile anche in assenza di prestazione lavorativa. In entrambi i casi il lavoratore non può essere licenziato.
- Sono diversi i motivi per i quali è possibile fare ricorso all’aspettativa non retribuita, che può essere, per esempio per motivi familiari, per motivi personali, per malattia.
L’aspettativa non retribuita corrisponde a un periodo di sospensione dal lavoro che può essere richiesto dal lavoratore dipendente. In questo lasso di tempo temporaneo il lavoratore avrà diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, ma non riceverà alcun compenso.
Alla base dell’aspettativa non retribuita troviamo la legge n. 53 del 2000, la n. 278/2000 e lo Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, sebbene ci siano indicazioni più precise relative al singolo caso nei vari contratti collettivi nazionali del lavoro.
Di seguito esamineremo più nel dettaglio quali sono i motivi per i quali si può fare richiesta di aspettativa non retribuita (esempio per malattia, per motivi personali), come funziona la domanda, quanto dura e se può essere negata.
- Aspettativa non retribuita: motivi richiesta
- Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
- Aspettativa non retribuita: come fare richiesta
- Aspettativa non retribuita e formazione professionale
- Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
- Aspettativa non retribuita: durata
- Come si fa a mettersi in aspettativa?
- Aspettativa non retribuita: può essere negata?
Aspettativa non retribuita: motivi richiesta
Nella tabella che segue sono stati raccolti i casi nei quali il lavoratore dipendente potrà richiedere l’aspettativa non retribuita.
Motivi richiesta aspettativa non retribuita | Come funziona |
Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari | Chiamata anche congedo per gravi motivi familiari, ha una durata massima di 2 anni, che si potranno utilizzare in forma continuativa o frazionata. Per i dipendenti pubblici, la durata massima corrisponde in genere a 12 mesi. Il disagio può essere sia personale, sia riguardare la cura di altri familiari (anche non conviventi) entro il 3° grado |
Aspettativa non retribuita per formazione | Possono richiederla soltanto i dipendenti che hanno almeno 5 anni di anzianità, per completare la scuola dell’obbligo o per conseguire un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario, una laurea e tutte quelle attività formative che non vengono pagate dal datore di lavoro. Ha una durata massima di 11 mesi |
Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza | Può essere richiesta non solo per il lavoratore, ma anche per il coniuge o un familiare, fino a un massimo di 3 anni, durante i quali si dovrà partecipare o affiancare il familiare ai programmi terapeutici riabilitativi delle ASL. Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal SERT, ovvero il servizio competente istituito presso ogni ASL |
Aspettativa non retribuita per svolgimento di cariche pubbliche o sindacali | In base all’articolo 31 L. n. 300/700, si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del mandato per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali. Nel pubblico, invece, l’aspettativa sindacale è solitamente retribuita (si parla di distacco) |
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Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
Tra le motivazioni per le quali è possibile ricorrere all’aspettativa non retribuita fanno parte i gravi motivi familiari, la cui durata massima è pari a 2 anni, che possono essere continuativi oppure frazionati.
La richiesta può riguardare il lavoratore dipendente, così come il convivente, i parenti o gli affini entro il 3° grado disabili, anche nel caso in cui non siano conviventi, il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i fratelli e le sorelle, il suocero e la suocera.
Rientrano tra i gravi motivi:
- la cura e l’assistenza di uno dei soggetti sopra citati;
- l’impegno richiesto dopo la morte di uno dei soggetti citati;
- una condizione di grave disagio personale;
- la presenza di condizioni che derivano da patologie acute o croniche che hanno colpito i soggetti sopra citati in modo permanente o temporaneo, provocando una perdita della loro autonomia e la necessità di ricevere assistenza continua.
Aspettativa non retribuita: come fare richiesta
La richiesta relativa all’aspettativa non retribuita per motivi familiari varia in relazione al contratto collettivo del dipendente. Per esempio, nel caso del CNNL Terziario – Commercio il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo per comunicare al dipendente l’accettazione o il rifiuto della richiesta presentata.
Nei casi urgenti i giorni da rispettare diventano invece 3. Il datore di lavoro dovrà motivare un eventuale diniego o le ragioni per le quali ha concesso il congedo dal lavoro soltanto in modo parziale.
In queste evenienze, il diretto interessato ha la possibilità di richiedere che la pratica venga riesaminata nei 10 giorni successivi.
Qualora sul contratto del lavoratore non vi fossero indicazioni in merito, il termine da rispettare per l’accoglimento della sua richiesta è comunque pari a 10 giorni.
A seconda dei casi il richiedente sarà tenuto a presentare:
- i certificati medici attestanti la patologia acuta o cronica alla base della richiesta;
- il certificato di morte.
Lavoratori tossicodipendenti
L’articolo 124 del DPR n. 309/90 prevede la possibilità che i lavoratori tossicodipendenti o i dipendenti che abbiano familiari con problemi di tossicodipendenza possano richiedere un’aspettativa non retribuita pari a un periodo massimo di 3 anni, nel corso dei quali dovranno partecipare a programmi di riabilitazione.
La condizione del lavoratore dovrà essere certificata dal SERT, che è presente presso ogni ASL. Le domande dovranno essere presentata in forma scritta nel rispetto delle condizioni previste dal proprio contratto di lavoro.
Aspettativa non retribuita e formazione professionale
L’articolo 5 della legge n. 53/200 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità in azienda di richiedere l’aspettativa non retribuita per il completamento della sua formazione professionale.
Il lavoratore avrà diritto a:
- terminare la scuola dell’obbligo;
- conseguire il diploma o la laurea;
- partecipare ad attività formative differenti rispetto a quelle proposte dal datore di lavoro.
In questo caso la durata del congedo dal lavoro non potrà superare gli 11 mesi, che potranno essere continuativi oppure frazionati.
Le modalità per la richiesta, che deve essere in genere inviata in forma scritta, variano in relazione alla tipologia di contratto. Per esempio, nel caso del CCNL Metalmeccanica la richiesta dovrà essere presentata:
- almeno 30 giorni prima per l’aspettativa di durata fino a 10 giorni;
- almeno 60 giorni prima nel caso di durata maggiore.
Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/70, l’aspettativa può essere richiesta anche dai dipendenti privati che vengano eletti membri del Parlamento italiano o europeo.
La legge n. 267/2000 prevede invece che possano usufruirne anche i soggetti che ricoprono le seguenti cariche amministrative locali:
- sindaci, presidenti di province, consiglieri comunali e provinciali;
- membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
- componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.
Il diritto spetta anche a chi ricopre cariche sindacali a livello provinciale o nazionale.
Aspettativa non retribuita: durata
Le regole che sono state elencate nel paragrafo precedente possono subire delle variazioni in base a eventuali specifiche contenute nei singoli CCNL.
In merito alla durata, abbiamo visto che per l’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, il limiti massimo è pari a 2 anni. È importante ricordare che per gravi motivi, si intendono:
- quelli di grave disagio personale, che non rientrino nella malattia;
- condizioni derivanti da patologie acute o croniche che abbiano provocato una riduzione o una perdita (temporanea o permanente) di autonomia personale, per le quali è necessaria un’assistenza continuativa;
- la cura e l’assistenza di un familiare, non necessariamente convivente;
- il decesso di un familiare.
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L’aspettativa non retribuita:
- per tossicodipendenti a tempo indeterminato e i loro familiari dura un massimo di 3 anni;
- per formazione professionale può avere una durata massima di 11 mesi (frazionati o continuativi), con la clausola che potrà essere richiesta soltanto dai lavoratori con 5 anni di anzianità aziendale;
- per ricoprire cariche pubbliche, i periodi possono estendersi per tutta la durata del mandato.
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Quali sono le cariche pubbliche per le quali si può richiedere l’aspettativa non retribuita?
Hanno diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita dal posto di lavoro:
- i dipendenti privati eletti membri del Parlamento italiano o europeo;
- Sindaci;
- presidenti di provincia, ma anche dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- consiglieri comunali e provinciali;
- membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
- componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali;
- membri degli organi di decentramento.
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Come si fa a mettersi in aspettativa?
La procedura da seguire per accedere all’aspettativa non retribuita dipende dalla motivazione e dal singolo CCNL. Solitamente avviene in forma scritta, presentando i documenti necessari e rispettando un preavviso di 30 giorni (che può aumentare in relazione alla durata del congedo).
Il datore di lavoro ha a sua disposizione 10 giorni di tempo per decidere di accettarla, oppure no. Per i casi più urgenti, invece, vengono solitamente previsti 3 giorni lavorativi.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio del personale e al suo interno si dovranno indicare:
- la durata;
- le motivazioni;
- eventuali esigenze aziendali.
Per esempio, nel caso di una richiesta per motivi di salute, si dovranno presentare le certificazioni mediche per le quali si richiede la sospensione dal lavoro. Per i casi di decesso, si presenta il certificato di morte.
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Aspettativa non retribuita: può essere negata?
Ci sono alcune casistiche in cui il datore di lavoro può negare la sospensione dal lavoro ricevuta dal dipendente, come per esempio quella in cui il lavoratore abbia un contratto di lavoro a termine o sostitutivo di un’altra persona.
In alternativa, la richiesta può essere fatta slittare a un momento successivo, oppure accolta in modo parziale. Il diniego dovrà sempre essere motivato. Potrebbe per esempio essere anche dovuto a ragioni organizzative aziendali, che non consentono la sostituzione del dipendente.
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Aspettativa non retribuita – Domande frequenti
La durata dell’aspettativa non retribuita è legata alla motivazione per la quale si richiede, fino a un massimo di 2 anni: scopri a quanti mesi può corrispondere a seconda dei casi.
Sono diverse le motivazioni che permettono di richiedere l’aspettativa non retribuita: ecco quali sono le più comuni.
No, non si può richiedere l’aspettativa non retribuita per mettersi a fare un lavoro diverso dal proprio.
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta per un disagio personale o per prestare cura e assistenza a un parente e affine.
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