Bonus Giorgetti 2026: come funziona l’incentivo a restare al lavoro
Tutto quello che devi sapere sull'ex Bonus Maroni rinnovato dalla Legge di Bilancio 2026: requisiti, importi in busta paga, procedura di domanda INPS e conseguenze sulla pensione futura.
- Il Bonus Giorgetti 2026 (ex Bonus Maroni) permette ai lavoratori dipendenti che hanno già maturato i requisiti per la pensione anticipata di rinunciare all’accredito contributivo IVS a loro carico e ricevere quella somma – pari al 9,19% della retribuzione lorda nel privato – direttamente in busta paga, completamente esentasse.
- La misura è stata prorogata per il 2026 dall’art. 1, comma 194 della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ed è operativa grazie alle istruzioni fornite dall’INPS con la Circolare n. 42 del 3 aprile 2026.
- Scegliere il bonus significa rinunciare ad accumulare contributi per il periodo di fruizione, con un impatto – anche se contenuto – sull’importo della pensione futura.
Hai quasi raggiunto i requisiti per andare in pensione, ma stai pensando di restare al lavoro ancora qualche anno? Il Bonus Giorgetti potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un incentivo al posticipo del pensionamento che trasforma una parte dei tuoi contributi previdenziali in un aumento netto di stipendio, senza che quella somma venga tassata. La misura esiste da qualche anno – era nata come Bonus Maroni nel 2023 – ed è stata rinnovata anche per il 2026 con alcune novità sui requisiti. Prima di aderire, conviene però capire bene come funziona e quali sono le conseguenze a lungo termine.
Che cos’è il Bonus Giorgetti e da dove viene
Il Bonus Giorgetti – ufficialmente chiamato “incentivo al posticipo del pensionamento” – è stato introdotto per la prima volta dall’art. 1, comma 286 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), quando era in vigore il governo Meloni e il ministro del Lavoro era appunto Andrea Orlando. La misura ha poi preso il nome di Bonus Maroni per analogia con un incentivo simile introdotto decenni fa dall’allora ministro Roberto Maroni. Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) è stata modificata, e con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) – all’art. 1, comma 194 – è stata rinnovata per tutto il 2026, estendendo la platea dei beneficiari.
Il meccanismo è semplice: ogni lavoratore dipendente versa ogni mese al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) una quota di contributi a proprio carico. Nel settore privato questa aliquota è del 9,19% della retribuzione lorda (IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre nel settore pubblico scende all’8,89%. Con il Bonus Giorgetti, il lavoratore chiede all’INPS di non accreditare più questa quota sul suo conto previdenziale: il datore di lavoro, invece di versarla all’ente previdenziale, la eroga direttamente in busta paga, come voce aggiuntiva esente da IRPEF e da contribuzione.
Il datore di lavoro, nel frattempo, continua regolarmente a versare la propria quota contributiva a carico dell’azienda: la posizione assicurativa del lavoratore resta quindi attiva, anche se non si accresce per i periodi di fruizione del bonus.
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Requisiti Bonus Giorgetti 2026: chi può richiederlo
La misura è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive. Ne sono esclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e chi ha già raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) o è già titolare di una pensione diretta.
Per il 2026, i requisiti da soddisfare sono due, in base alla tipologia di pensione maturata:
- pensione anticipata ordinaria: aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) oppure 41 anni e 10 mesi (donne) entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 (decreto Salva Italia);
- quota 103 (pensione anticipata flessibile): aver maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi.
Bisogna fare attenzione alle finestre mobili, ovvero il periodo che deve trascorrere dalla maturazione del requisito prima che la pensione diventi effettivamente accessibile. Per la pensione anticipata ordinaria la finestra è di 3 mesi (4 mesi per i lavoratori le cui prestazioni sono liquidate dalle ex casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
Per la Quota 103, la finestra è di 7 mesi per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi, e di 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. È solo dopo la maturazione di questa finestra che il lavoratore avrebbe diritto alla pensione, e quindi può esercitare la scelta di rinunciarci temporaneamente accedendo al bonus.
Sono invece esplicitamente esclusi dal beneficio i lavoratori appartenenti a regimi speciali come il Fondo volo e gli autoferrotranvieri, che seguono norme previdenziali proprie.
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Quanto vale il Bonus Giorgetti in busta paga?
Il valore mensile del bonus dipende direttamente dalla retribuzione lorda. Per capire quanto potresti ricevere in più, basta moltiplicare il tuo stipendio lordo per l’aliquota applicabile (9,19% nel privato, 8,89% nel pubblico). Ecco alcuni esempi concreti per il settore privato:
- retribuzione lorda di 1.500 euro: circa +138 euro netti al mese;
- retribuzione lorda di 2.000 euro: circa +184 euro netti al mese;
- retribuzione lorda di 2.500 euro: circa +230 euro netti al mese;
- retribuzione lorda di 3.000 euro: circa +276 euro netti al mese;
- retribuzione lorda di 4.000 euro: circa +368 euro netti al mese.
Queste somme sono completamente esenti da IRPEF, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non influenzano il calcolo dell’ISEE. L’incremento compare in busta paga come voce separata a partire dal mese successivo all’accoglimento della domanda da parte dell’INPS.
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Cosa succede alla pensione futura?
Prima di aderire al Bonus Giorgetti, è bene fare i conti con attenzione. La quota contributiva che il lavoratore “trasforma” in busta paga non viene più accreditata sul suo conto previdenziale. Per il sistema contributivo, quei mesi di lavoro con bonus attivo vengono calcolati sulla sola quota datoriale, non su quella complessiva. Il risultato è che la pensione futura sarà più bassa rispetto a quella che si otterrebbe continuando a versare regolarmente.
L’impatto effettivo dipende da quanti mesi si fruisce del bonus e dall’importo della retribuzione. Per molti lavoratori la differenza è contenuta – soprattutto se il periodo di fruizione è breve – ma va comunque valutata caso per caso. Una possibile alternativa per chi vuole compensare questo “buco” contributivo è ricorrere ai versamenti volontari al fondo pensione, che consentono di alimentare la posizione previdenziale in modo autonomo.
Come fare domanda all’INPS
La procedura è interamente gestita dall’INPS. Il lavoratore deve presentare all’Istituto la comunicazione di rinuncia all’accredito contributivo, che può avvenire in due modi:
- accedendo direttamente al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS, nella sezione dedicata all’incentivo al posticipo del pensionamento;
- tramite un patronato, che può verificare preventivamente i requisiti contributivi e assistere nella compilazione.
Dopo la presentazione della domanda, l’INPS verifica la posizione del lavoratore e comunica l’esito – sia al lavoratore che al datore di lavoro – entro 30 giorni. Se l’accoglimento arriva, il datore di lavoro smette di versare all’INPS la quota IVS a carico del dipendente e la include direttamente nella busta paga del mese successivo.
La decorrenza del beneficio varia a seconda del momento in cui viene presentata la domanda: se la domanda è presentata prima della prima finestra mobile utile, l’esonero scatta dalla prima data di pensionamento accessibile; se invece viene presentata dopo, decorre dal mese successivo alla domanda.
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Quando si perde il Bonus Giorgetti
L’incentivo non è definitivo: può cessare al verificarsi di alcune condizioni. In base alla Circolare INPS n. 42/2026, il bonus si interrompe nei seguenti casi:
- revoca volontaria da parte del lavoratore (esercitabile una sola volta);
- raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni);
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- accesso a una pensione diretta da parte del lavoratore.
Una volta revocato o cessato il beneficio, il lavoratore non può tornare alla situazione precedente: la scelta ha carattere sostanzialmente irreversibile per il periodo già trascorso. Di conseguenza, conviene valutarla con cura prima di presentare domanda.
Se hai qualche dubbio in materia, potresti anche consultare un avvocato specializzato in lavoro e previdenza sociale.
Bonus Giorgietti – Domande frequenti
No. La misura è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive. Artigiani, commercianti, liberi professionisti e partite IVA ne sono esclusi.
Non necessariamente. La domanda può essere presentata anche prima della maturazione della finestra mobile, e l’esonero decorre dalla prima data in cui il lavoratore avrebbe diritto ad andare in pensione.
No. Le somme erogate come bonus Giorgetti non concorrono al reddito imponibile e non si considerano nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Sì. La cessazione del rapporto di lavoro dipendente è una causa di decadenza automatica dal beneficio. In caso di nuovo impiego, occorre presentare una nuova domanda.
Non automaticamente. I mesi in cui si fruisce del bonus non vengono accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore. È però possibile coprire quei periodi con contribuzione volontaria, secondo le regole ordinarie dell’INPS.
Sì, ma solo una volta. La revoca ha effetto dal mese successivo alla comunicazione e, una volta esercitata, non è possibile riattivarla.
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