Malattia partita IVA in regime forfettario: come funziona l’indennità INPS per chi è iscritto alla Gestione Separata
Se hai la partita IVA in regime forfettario e sei iscritto alla Gestione Separata INPS, hai diritto a un'indennità di malattia. Ecco cosa dice la normativa ufficiale su requisiti, importi e come presentare la domanda.
- I lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, che non hanno altre assicurazioni obbligatorie o pensioni, possono richiedere l’indennità di malattia, l’indennità per il ricovero in ospedale e l’indennità per malattie gravi.
- Per accedere alle prestazioni servono almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti la malattia e un reddito dell’anno precedente non superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
- La domanda si presenta online sul portale INPS, tranne che per le malattie gravi, dove serve il modello cartaceo SR06.
Se hai una partita IVA in regime forfettario e sei iscritto alla Gestione Separata INPS, probabilmente ti sei già chiesto cosa succede quando ti ammali. Il tema è spinoso: sul web si trovano informazioni discordanti, spesso aggiornate a normative superate o riferite ai soli collaboratori. Questo articolo si basa esclusivamente sulle informazioni pubblicate da INPS sul proprio portale ufficiale, aggiornate al 29 gennaio 2026, con i valori del massimale contributivo 2026 comunicati dalla Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026.
Chi ha diritto all’indennità di malattia con la Gestione Separata INPS?
La Gestione Separata INPS è stata istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Vi si iscrivono, tra gli altri, i liberi professionisti privi di una cassa previdenziale di categoria – categoria in cui rientrano la maggior parte dei titolari di partita IVA in regime forfettario.
Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia/ricovero, risulta accreditato almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
- nell’anno solare che precede quello dell’evento di malattia/ricovero, il reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione Separata è fissato a 122.295 euro. Questo significa che il limite di reddito per accedere alle prestazioni di malattia nel 2026 – calcolato sull’anno 2025, il cui massimale era 120.607 euro – è pari a circa 84.425 euro. Per la grande maggioranza dei forfettari, che per definizione del regime non può superare gli 85.000 euro di ricavi, questo requisito è di norma soddisfatto.
Il requisito del reddito fa riferimento all’anno solare precedente all’evento di malattia, non sull’anno in corso. E il reddito considerato è quello soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non il fatturato lordo.
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Quali sono le indennità previste per gli iscritti alla gestione separata INPS
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, che non hanno altre assicurazioni obbligatorie o pensioni, possono richiedere:
- l’indennità di malattia;
- l’indennità per il ricovero in ospedale;
- l’indennità per malattie gravi.
1. Indennità di malattia
In caso di malattia comune, l’indennità può essere riconosciuta per un periodo che va da 20 a 61 giorni, a seconda della durata del rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la malattia.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, la “durata del rapporto” si traduce in mesi di contribuzione effettiva. Più mesi di contributi hai versato nell’anno precedente, più giorni di copertura ti spettano – fino al massimo di 61 giorni per malattia ordinaria.
Scopri di più su Regime forfettario 2026 autonomi: requisiti, limite ricavi e contributi INPS
2. Indennità di degenza ospedaliera
Quando sei ricoverato in ospedale, la tutela si amplia. L’indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell’importo calcolato dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti il ricovero.
Con il massimale 2026 di 122.295 euro, la quota giornaliera di riferimento è circa 335 euro. L’importo effettivo dipende dal numero di mesi di contribuzione nell’anno precedente:
- da 1 a 4 mesi: 16% della quota giornaliera (circa 53 euro al giorno);
- da 5 a 8 mesi: 24% (circa 80 euro al giorno);
- da 9 a 12 mesi: 32% (circa 107 euro al giorno).
In caso di degenza ospedaliera o malattie gravi, l’indennità spetta per un massimo di 180 giorni all’anno.
3. Indennità per malattie gravi
La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (il cosiddetto Jobs Act degli autonomi) ha introdotto una tutela significativa. L’art. 8, comma 10, della Legge n. 81/2017 ha equiparato a evento di degenza ospedaliera i casi di alcune malattie gravi per la categoria dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
La Circolare INPS n. 139 del 12 ottobre 2017 chiarisce le indicazioni operative e le linee di indirizzo per l’erogazione della prestazione di indennità di degenza ospedaliera nei suddetti casi, fornendo indicazioni relative alla certificazione sanitaria da allegare alla domanda e definendo la durata massima della tutela.
Rientrano in questa categoria le patologie oncologiche, le malattie in stadio avanzato a carattere ingravescente e gli eventi che comportano un’incapacità lavorativa prolungata. Anche qui il limite è 180 giorni l’anno.

Come si presenta la domanda
Il certificato di malattia lo trasmette telematicamente all’INPS il tuo medico curante: non devi farlo tu. Per le malattie comuni, puoi presentare la domanda direttamente online sul portale INPS, attraverso il servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”.
Per la degenza ospedaliera, la domanda è obbligatoria e va presentata entro 180 giorni dalla data di dimissione. Per le malattie gravi, il lavoratore non può utilizzare il servizio online dell’INPS. Deve compilare e recapitare alla sede INPS di competenza il modello SR06, insieme alla documentazione medica che verrà valutata dall’Ufficio medico legale della sede.
Puoi presentare la domanda anche tramite un ente di patronato, che offre assistenza gratuita, o inviarla per posta con copia del documento di riconoscimento.
Cosa non copre l’indennità di malattia INPS
Alcuni aspetti che spesso generano confusione. L’indennità non sostituisce il reddito che perdi durante la malattia: è un sussidio parametrato al massimale contributivo, non ai tuoi effettivi guadagni. Per i forfettari con redditi bassi, l’importo può risultare modesto.
Il regime forfettario, da solo, non esclude il diritto alla prestazione: ciò che conta è l’iscrizione alla Gestione Separata e il rispetto dei requisiti contributivi e reddituali sopra indicati. Se sei già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria (per esempio a una cassa di categoria), oppure sei pensionato, non hai diritto a queste prestazioni dalla Gestione Separata.
Se hai dubbi sul tuo caso specifico – per esempio se sei iscritto anche a un’altra cassa, se hai aperto la partita IVA da poco o se hai una malattia grave – rivolgiti a un avvocato del lavoro o a un consulente del lavoro. Le regole sono chiare nelle linee generali, ma ogni situazione personale ha variabili che meritano una valutazione concreta da parte di un professionista.
Malattia regime forfettario e gestione separata INPS – Domande frequenti
No. Serve almeno un mese di contribuzione piena nei 12 mesi precedenti la malattia. Se hai aperto la partita IVA da meno di un mese o non hai ancora versato contributi alla Gestione Separata, non maturano i requisiti.
Sì. L’indennità è collegata all’incapacità temporanea al lavoro. Se continui a svolgere attività professionale, vieni meno al presupposto che giustifica la prestazione.
Dipende dal tipo di evento. Per la malattia comune il massimo è 61 giorni; per degenza ospedaliera e malattie gravi il massimo è 180 giorni all’anno.
No. L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è incompatibile con altre prestazioni INPS legate all’incapacità lavorativa. Le due tutele non si cumulano
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