Campane moleste: cosa puoi fare se il suono disturba?
Il suono delle campane e la legge italiana: orari, limiti acustici, rimedi civili e penali quando lo scampanio supera la normale tollerabilità.
- Il suono delle campane è tutelato dalla libertà religiosa e dagli accordi tra Stato e Chiesa, ma non è illimitato.
- Quando lo scampanio supera la normale tollerabilità puoi agire civilmente per farlo ridurre o chiedere un risarcimento.
- Se il disturbo è grave e diffuso, è possibile anche una denuncia penale per disturbo della quiete pubblica.
Abiti vicino a una chiesa e ogni notte – o ogni quarto d’ora – vieni svegliato dai rintocchi del campanile? Non sei solo. In tutta Italia crescono le segnalazioni e le cause legate al rumore delle campane, e la giurisprudenza si è occupata più volte della questione. Cosa potresti fare da un punto di vista lega in questo caso?
La risposta non è semplice come potrebbe sembrare: in gioco ci sono la libertà religiosa, il diritto concordatario, le norme sull’inquinamento acustico e il Codice civile. In questo articolo trovi una guida chiara su cosa dice la legge, quando le campane diventano un rumore molesto e cosa puoi fare concretamente per avere un po’ di pace.
Chi decide gli orari sul suono delle campane?
In Italia non esiste una legge statale unica che fissi gli orari esatti in cui le campane possono suonare. La materia è disciplinata da più fonti, che si intrecciano tra loro. Da un lato c’è il diritto concordatario: l’art. 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 riconosce alla Chiesa cattolica il potere di regolamentare l’uso delle campane in quanto strumento legato all’esercizio del culto.
In attuazione di questo principio, la CEI ha emanato la Circolare n. 33, con cui ha riconosciuto la competenza dei Vescovi delle diocesi ad assumere provvedimenti finalizzati a regolamentare lo scampanio a scopo liturgico e religioso, stabilendone gli orari (distinguendo i giorni festivi da quelli feriali), le modalità del suono e la durata.
Dall’altro lato, ci sono i regolamenti comunali, che possono prevedere fasce orarie specifiche per il proprio territorio. Per sapere se le campane possono suonare di notte nel tuo Comune, la prima cosa da fare è verificare le prescrizioni contenute nel regolamento comunale.
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Quali sono gli orari indicativi della CEI?
Le indicazioni della Conferenza episcopale italiana sono nel senso di proibire l’uso delle campane per scopi liturgici prima delle ore 7 e dopo le ore 22 – con eccezione per la Veglia Pasquale, la Notte di Natale ed eventuali ricorrenze concordate con l’autorità ecclesiastica.
Alcune diocesi hanno adottato regole più restrittive. Per esempio, nella diocesi di Gorizia il suono delle campane è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00, con una durata massima di 3 minuti per l’avviso delle celebrazioni liturgiche, che sale a 5 minuti nelle solennità.
Le campane possono suonare di notte?
Non esiste una legge che impedisca in assoluto alle campane di suonare durante le ore notturne. Tutto dipende dal regolamento comunale e dalle prescrizioni diocesane in vigore nel tuo territorio.
Detto questo, anche in assenza di un divieto espresso, a prescindere dal regolamento comunale, l’utilizzo delle campane della chiesa non può derogare alle normali regole sia amministrative, sia civili. Questo significa che anche le campane devono rispettare i limiti sull’inquinamento acustico previsti dalla legge nazionale.
La Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) stabilisce valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi pari a 5 decibel nel periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e a 3 decibel nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00). Si tratta di soglie misurate come differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo.
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Scampanio liturgico e scampanio civile: che differenza c’è?
La legge e la giurisprudenza trattano in modo diverso le campane usate per scopi religiosi rispetto a quelle usate come orologio. È una distinzione pratica che può cambiare l’esito di una causa.
Nell’ambito delle funzioni liturgiche si applica la regolamentazione del vigente diritto concordatario, ai sensi della quale la Chiesa Cattolica è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità anche in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica.
Quando però lo scampanio non è collegato direttamente a funzioni liturgiche – come nel caso dello scandire delle ore o anche delle mezz’ore – allora la Chiesa dovrà rigorosamente rispettare i limiti di legge (art. 844 c.c.).

Quando il suono delle campane può essere considerato molesto?
L’art. 844 del Codice civile vieta le immissioni, anche rumorose, tra i fondi confinanti se superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Il danno derivante dall’esposizione al rumore delle campane è risarcibile se lo scampanio ha una tale intensità e ripetitività da rendere intollerabile la vita degli abitanti degli immobili confinanti con la chiesa.
La normale tollerabilità non è un valore fisso in decibel: i giudici la valutano caso per caso, tenendo conto del contesto, della destinazione d’uso della zona, degli orari e della frequenza del disturbo. Le immissioni sonore intollerabili violano il diritto al riposo e alla vivibilità, dando diritto al risarcimento del danno morale.
Se riesci a dimostrare il superamento di questa soglia, puoi chiedere al giudice:
- la cessazione o la riduzione del rumore entro limiti tollerabili;
- il risarcimento del danno non patrimoniale subito (stress, disturbi del sonno, peggioramento della qualità della vita).
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Cosa prevede l’art. 659 del Codice penale?
L’art. 659 del Codice penale punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
La Cassazione penale ha applicato questa norma anche ai campanili. Con la sentenza n. 3261 del 18 marzo 1994, la Corte ha rigettato il ricorso di un parroco condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d’ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
Perché scatti il reato, il disturbo deve essere potenzialmente diffuso a un numero indeterminato di persone, non solo al vicino di casa. Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che i rumori superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone.
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Cosa puoi fare se il suono delle campane di disturba
Se sei alle prese con campane che non ti fanno dormire, per prima cosa parla con il parroco, responsabile dell’uso delle campane: spesso un confronto diretto risolve il problema, soprattutto se si tratta di un orologio automatico che può essere regolato.
Dopodiché puoi:
- verificare il regolamento comunale: chiedi al Comune se esiste una disciplina locale sugli orari delle campane. Se c’è e viene violata, puoi presentare una formale segnalazione all’ufficio competente;
- far misurare il rumore: rivolgiti all’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) della tua Regione per un rilievo fonometrico. È la prova tecnica indispensabile sia per un’eventuale denuncia penale, sia per un’azione civile: se l’ente se riscontra la violazione, può irrogare sanzioni amministrative al responsabile;
- tenere un diario del disturbo: annota data, orario e durata di ogni episodio. Anche testimonianze di vicini che subiscono lo stesso problema possono essere utili.
Se tutto questo non dovesse bastare, rivolgiti a un avvocato: un professionista può valutare se procedere in via civile (per la cessazione delle immissioni e il risarcimento) o presentare un esposto alla Procura per disturbo della quiete pubblica.
Campane moleste – Domande frequenti
Non esiste un divieto assoluto a livello statale, ma le indicazioni della CEI e molti regolamenti diocesani vietano lo scampanio dopo le ore 21.00 o 22.00. Le campane-orologio che battono ogni quarto d’ora durante la notte, però, non rientrano nella tutela liturgica e devono rispettare i limiti acustici della L. 447/1995. Chi subisce il disturbo può segnalarlo all’ARPA o rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Sì. Se le immissioni sonore superano la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., hai diritto a chiedere la cessazione del disturbo e il risarcimento del danno non patrimoniale. Serve però dimostrare l’intollerabilità del rumore, possibilmente con un rilievo fonometrico dell’ARPA, e provare il pregiudizio subito (insonnia, stress, difficoltà nelle occupazioni quotidiane).
Sì. L’art. 659 c.p. si applica anche al parroco che fa suonare le campane in modo da disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone. La Cassazione penale ha già condannato parroci in casi simili, in particolare quando le campane battevano le ore ogni quarto d’ora anche di notte.
In assenza di un regolamento comunale specifico, si applicano comunque i limiti della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995) e i principi di normale tollerabilità del Codice civile. Puoi comunque agire sia in via civile sia in via penale se il disturbo supera le soglie consentite
All’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della tua regione. L’ente può effettuare rilievi fonometrici certificati, che costituiscono la prova tecnica principale nei procedimenti sia amministrativi sia giudiziari.
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