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G8 di Genova 25 anni dopo: la ricostruzione dei fatti e perché nessun poliziotto è stato condannato

Il G8 di Genova del 2001 lascia un bilancio di violenze mai del tutto riparato: ripercorriamo i processi, le prescrizioni e l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo.

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Redazione deQuo
21 Luglio 2026
g8 genova

Se cammini per piazza Alimonda a Genova, trovi sempre fiori freschi sulla targa che ricorda Carlo Giuliani. Sono passati 25 anni dal G8 di Genova del 2001, ma quei giorni continuano a dividere: da una parte la richiesta di giustizia da parte delle vittime, dall’altra un sistema processuale che non può più punire (per prescrizione) i responsabili delle violenze accertate. Ripercorriamo cosa successe davvero a Genova, perché i processi si conclusero quasi tutti con prescrizioni e assoluzioni, e cosa dice la giurisprudenza europea sulle responsabilità dello Stato italiano.

Il G8 di Genova e la morte di Carlo Giuliani

Dal 19 al 21 luglio 2001 Genova ospitò il vertice dei capi di Stato e di governo del G8. Le proteste del movimento no global degenerarono in scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine nelle strade del centro, con gruppi legati ai cosiddetti black bloc che compirono devastazioni e saccheggi.

Il 20 luglio 2001, verso le 17:27, il corteo delle Tute Bianche – regolarmente autorizzato dalla questura – percorreva via Tolemaide quando fu caricato frontalmente da una compagnia di Carabinieri. Dopo circa un’ora di scontri, il corteo fu attaccato lateralmente in via Caffa da un reparto di Carabinieri.

Due jeep Defender rimasero isolate tra i manifestanti: una riuscì ad allontanarsi, l’altra si incagliò contro un cassonetto e fu circondata. A bordo si trovava il carabiniere ausiliario Mario Placanica, che estrasse la pistola d’ordinanza. Carlo Giuliani, a volto coperto, sollevò un estintore contro il mezzo bloccato; Placanica esplose due colpi in rapida successione. Giuliani fu colpito allo zugomo e morì; il Defender, nel tentativo di allontanarsi, passò due volte sul suo corpo.

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Perché Mario Placanica non fu mai processato

La Procura di Genova aprì un fascicolo per omicidio (procedimento n. 13021/2001 RGNR) nei confronti di Placanica e del conducente del mezzo, Filippo Cavataio. Il 2 dicembre 2002 il PM Silvio Franz chiese l’archiviazione: sostenne che Placanica avesse agito per legittima difesa e uso legittimo delle armi (artt. 52 e 53 del Codice penale), e che gli accertamenti autoptici escludessero un nesso causale tra il doppio passaggio del mezzo e le lesioni mortali riportate da Giuliani.

La famiglia Giuliani si oppose alla richiesta. Il 5 maggio 2003 il GIP Elena Daloiso accolse comunque la richiesta della Procura e dispose il non luogo a procedere per entrambi gli indagati. Il caso, quindi, non arrivò mai a un vero e proprio processo penale: si chiuse in fase di indagini preliminari, con un’archiviazione. È una differenza sostanziale rispetto a quanto accadde per la Diaz e per Bolzaneto, dove invece si celebrarono processi arrivati fino in Cassazione.

La notte della scuola Diaz

Nella serata del 21 luglio 2001, dopo due giorni di scontri che avevano già causato un morto e centinaia di feriti, i vertici della polizia presenti a Genova si riunirono nell’ufficio del questore. Presiedeva l’incontro il prefetto Arnaldo La Barbera, capo della polizia di prevenzione arrivato da Roma quel pomeriggio, insieme a Francesco Gratteri, capo del Servizio centrale operativo, e ad altri funzionari. Il via libera all’irruzione nella scuola Diaz arrivò per telefono dall’allora capo della polizia, Gianni De Gennaro.

Poco prima della mezzanotte numerosi reparti entrarono nella scuola Diaz-Pertini, utilizzata come dormitorio da manifestanti, giornalisti, avvocati e osservatori del Genoa Social Forum, e nella vicina scuola Pascoli, sede degli uffici legali. All’interno furono trovate una novantina di persone, gran parte delle quali picchiate durante l’irruzione e poi arrestate; decine di loro riportarono ferite e contusioni.

Nei giorni successivi i funzionari di polizia dichiararono che gli agenti erano stati aggrediti con lanci di oggetti, che un agente era stato accoltellato e che nella scuola erano state trovate due bottiglie molotov. Le indagini della magistratura, coordinate dal PM Enrico Zucca, dimostrarono che si trattava di ricostruzioni false: le bottiglie molotov furono introdotte dagli stessi agenti dopo l’irruzione, per giustificare pubblicamente l’operazione.

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Il processo Diaz: tre gradi di giudizio e la prescrizione

Il processo penale sui fatti della Diaz attraversò tre gradi di giudizio:

  1. il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 4252/08 dell’11 febbraio 2009, ricostruì i fatti e individuò le responsabilità dei funzionari intervenuti;
  2. la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1530/10 del 31 luglio 2010, condannò gli imputati a pene comprese tra tre anni e otto mesi e cinque anni di reclusione, oltre a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici; applicò però l’indulto della legge n. 241/2006 e dichiarò prescritti i reati di calunnia aggravata, abuso d’ufficio per gli arresti immotivati e lesioni semplici;
  3. la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38085/2012 del 2 ottobre 2012, confermò l’impianto della sentenza d’appello, ma dichiarò prescritto anche il reato di lesioni aggravate, contestato a dieci imputati in primo grado e nove in appello.

Nelle motivazioni, i giudici di Cassazione definirono la condotta degli agenti “sadica e cinica” nei confronti di persone inermi, parlando di violenza “non giustificata, punitiva, vendicativa”. Osservarono però che, non esistendo in Italia il reato di tortura, quelle violenze erano state perseguite come lesioni personali – un reato con termini di prescrizione troppo brevi rispetto alla complessità e alla durata del processo. Il risultato fu che nessuno pagò in via definitiva per il pestaggio in sé: le condanne che ressero riguardarono soprattutto il falso aggravato, cioè la fabbricazione delle prove usate per giustificare l’irruzione.

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Cosa successe nella caserma di Bolzaneto

Le persone fermate durante le tre giornate del G8 furono portate nella caserma di Bolzaneto. Le testimonianze raccolte nell’inchiesta descrissero un sistema di abusi ripetuto: i fermati venivano costretti a restare per ore in piedi, con la faccia contro il muro e le mani ammanettate dietro la schiena; venivano percossi nei corridoi da agenti schierati “a ali”; subivano insulti, minacce e cori a sfondo fascista; venivano privati dell’accesso ai servizi igienici; alcune donne riferirono minacce di violenza sessuale.

L’inchiesta, inizialmente limitata a reati minori come l’abuso d’autorità e il falso ideologico, ricevette una svolta nel gennaio 2004, quando due agenti di polizia penitenziaria ammisero le violenze.

Anche per Bolzaneto il processo passò per tre gradi:

  • il primo grado si concluse con poche condanne;
  • la Corte d’appello di Genova, il 5 marzo 2010 (sentenza depositata il 15 aprile 2011), ribaltò parzialmente il verdetto ed emise 44 condanne su 45 imputati, riconoscendo un risarcimento alle vittime nonostante la prescrizione già maturata per la maggior parte dei reati;
  • la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37088/2013 del 14 giugno 2013, confermò sostanzialmente l’appello: solo sette condanne divennero definitive, quattro imputati furono assolti, tutti gli altri reati restarono prescritti. La Cassazione respinse anche la richiesta della Procura generale di applicare il reato di tortura, inesistente all’epoca dei fatti.

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L’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo

Il 7 aprile 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza sul ricorso n. 6884/11 presentato da Arnaldo Cestaro – all’epoca dei fatti sessantunenne, picchiato all’interno della Diaz e rimasto con lesioni permanenti – condannò l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La Corte qualificò espressamente le violenze subite da Cestaro come tortura e gli riconobbe un risarcimento di 45mila euro. Segnalò inoltre la carenza strutturale dell’ordinamento italiano, all’epoca privo di una norma penale adeguata a punire la tortura.

Il 26 ottobre 2017 la Corte tornò a pronunciarsi sui fatti del G8, questa volta su Bolzaneto, con le sentenze Azzolina e altri c. Italia (ricorsi n. 28923/09 e 67599/10) e Blair e altri c. Italia (ricorsi n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14). Anche in questi casi la Corte accertò la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sia sostanziale sia procedurale, definendo gli abusi subiti dai ricorrenti “atti di tortura” e osservando che le persone arrestate erano state trattate come oggetti, in una zona di “non diritto” dove le garanzie più elementari risultavano sospese.

Sulla morte di Carlo Giuliani, il percorso a Strasburgo ebbe un esito opposto. I genitori e la sorella presentarono ricorso già nel giugno 2002 (n. 23458/02). Il 25 agosto 2009 una Camera della Corte riscontrò, a maggioranza, una violazione dell’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) sotto il profilo procedurale, per le carenze dell’indagine interna, escludendo però all’unanimità la violazione per uso eccessivo della forza. Il governo italiano chiese il rinvio alla Grande Camera, che il 24 marzo 2011 ribaltò quella decisione: a maggioranza, escluse ogni violazione dell’articolo 2, sia nel merito dell’uso della forza sia sotto il profilo procedurale. I giudici ritennero che Placanica avesse agito percependo un pericolo reale e imminente per sé e per i colleghi, e che l’indagine italiana non presentasse le carenze lamentate dai ricorrenti.

Per la famiglia Giuliani fu una sconfitta giudiziaria definitiva: la pronuncia della Grande Camera è definitiva e non impugnabile. Nell’ottobre 2013 i genitori intentarono ancora una causa civile contro i ministeri dell’Interno e della Difesa, il vicequestore Lauro e lo stesso Placanica; nel gennaio 2015 il giudice la respinse, richiamando il legittimo uso delle armi già accertato in sede penale.

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g8 genova cosa è successo

La legge sulla tortura del 2017

Solo con la legge 14 luglio 2017, n. 110, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2017, l’Italia introdusse nel Codice penale il reato di tortura, agli articoli 613-bis e 613-ter. La norma punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chi, con violenza o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, causa acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale; la pena sale da cinque a dodici anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Per i fatti del G8 la norma arrivò troppo tardi: il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall’articolo 25 della Costituzione e dall’articolo 2 del Codice penale, impedisce di applicarla retroattivamente alle violenze di Diaz e Bolzaneto.

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25 anni dopo il G8 di Genova: cosa resta

A un quarto di secolo di distanza, il bilancio giudiziario del G8 di Genova è chiaro nei fatti, ma resta senza pena per la violenza in sé: le sentenze italiane ed europee accertano che alla Diaz e a Bolzaneto si sono consumate torture, ma quasi nessun responsabile sconta una condanna proporzionata a quanto accertato. Sulla morte di Carlo Giuliani, la giustizia italiana ed europea conclusero per la legittima difesa, ma la richiesta di verità e giustizia della famiglia prosegue oggi soprattutto fuori dalle aule di tribunale.

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