Come fatturare a clienti UE ed extra UE
Come funziona l'IVA per i clienti esteri, quando la fattura va emessa senza IVA e cosa cambia tra beni e servizi, tra aziende e privati, tra clienti UE ed extra UE.
- L’IVA per i clienti esteri dipende da tre elementi: cosa vendi (beni o servizi), a chi (azienda o privato) e dove si trova il cliente (UE o extra UE).
- Con le aziende UE, la fattura è di regola senza IVA italiana, ma solo se il cliente risulta iscritto al VIES;
- Le vendite ai privati seguono regole proprie, con la soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza nell’Unione e il regime OSS per versare l’IVA del Paese di destinazione.
L’IVA per i clienti esteri segue un principio semplice da enunciare: l’imposta spetta al Paese in cui il bene o il servizio viene consumato. Da qui nascono trattamenti diversi per una consulenza resa a un’azienda tedesca, un macchinario spedito in Svizzera o un corso online venduto a un privato francese. In particolare, le regole si trovano nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto decreto IVA, e nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 per gli scambi con gli altri Stati dell’Unione europea. Ecco come orientarti.
Come funziona l’IVA per i clienti esteri
Un’operazione sconta l’IVA italiana solo se è territorialmente rilevante in Italia. I criteri sono fissati dagli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972, distinti per beni e servizi.
Quando la fattura verso l’estero non riporta l’IVA, le ragioni possono essere due:
- le operazioni non imponibili, come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, rientrano nel campo dell’IVA, ma la legge le esonera dall’imposta;
- le operazioni non soggette, invece, restano fuori campo perché manca il requisito territoriale.
La differenza ha effetti concreti: cambia l’annotazione in fattura, il codice “natura” nella fattura elettronica e anche gli adempimenti successivi.
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Servizi alle aziende estere
La legge distingue tra committente soggetto passivo, cioè un’impresa o un professionista, e committente privato. Per i cosiddetti servizi generici vale la regola dell’art. 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente soggetto passivo. Se il cliente è un’azienda estera, quindi, l’operazione non è soggetta a IVA in Italia.
In fattura, l’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 richiede due annotazioni diverse:
- “inversione contabile”, se il cliente è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, che versa l’imposta nel proprio Paese con il meccanismo del reverse charge;
- “operazione non soggetta”, se il cliente è stabilito fuori dall’Unione europea.
Il cliente va trattato come azienda solo se lo è davvero. Per i committenti UE, l’art. 18 del Regolamento UE n. 282/2011 consente al prestatore di considerarli soggetti passivi quando comunicano un numero di partita IVA valido, salvo informazioni contrarie. In assenza di questo dato, il cliente si presume privato.
La fattura per questi servizi va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, come previsto dall’art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972.
Servizi a un privato UE o extra UE (B2C)
Con i privati la regola si rovescia. L’art. 7-ter, comma 1, lettera b), stabilisce che i servizi resi a committenti non soggetti passivi sono tassati nel Paese del prestatore: se lavori in Italia, applichi l’IVA italiana.
La legge prevede però diverse eccezioni:
- i servizi legati agli immobili seguono il luogo in cui si trova l’immobile (art. 7-quater);
- l’art. 7-septies esclude dal campo IVA alcuni servizi resi a privati extra UE;
- i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati, infine, sono tassati nel Paese del cliente (art. 7-octies), con la soglia e il regime OSS che trovi più avanti.
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Cosa sono le cessioni intracomunitarie
Quando vendi merce a un’azienda di un altro Stato membro realizzi una cessione intracomunitaria. L’art. 41 del D.L. 331/1993 la considera non imponibile se ricorrono insieme tre condizioni: la vendita è a titolo oneroso, i beni sono trasportati in un altro Paese UE e l’acquirente è un soggetto passivo d’imposta.
Dal 2020 la direttiva UE 2018/1910 ha aggiunto altri requisiti, recepiti con il D.Lgs. 192/2021 nel nuovo comma 2-ter dell’art. 41. La non imponibilità spetta solo se:
- il cliente ha comunicato il numero identificativo IVA attribuito dal suo Stato membro;
- il venditore ha compilato gli elenchi riepilogativi Intrastat, oppure ha giustificato in modo adeguato la mancata o incompleta compilazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata di questa regola con la Risposta a interpello n. 230 del 2023. Se l’acquirente non risulta iscritto all’archivio VIES al momento della cessione, la vendita non può essere trattata come non imponibile e sconta l’IVA italiana.
Prima di emettere la fattura, quindi, verifica sempre la partita IVA del cliente sul sistema VIES della Commissione europea. Conserva anche i documenti di trasporto che provano l’arrivo della merce nell’altro Stato.
Vendite online a privati UE
Dal 1° luglio 2021, con il D.Lgs. 83/2021, le vendite a distanza di beni verso privati di altri Stati membri seguono una soglia unica di 10.000 euro annui. La soglia è complessiva: comprende le vendite verso tutti i Paesi UE e i servizi elettronici e di telecomunicazione resi a privati.
In pratica:
- fino a 10.000 euro applichi l’IVA italiana, salvo opzione per la tassazione nel Paese di destinazione;
- oltre la soglia scatta l’IVA del Paese del cliente.
Per non aprire una partita IVA in ogni Stato, puoi aderire al regime OSS (One Stop Shop) dal portale dell’Agenzia delle Entrate e versare tutto in Italia con una dichiarazione trimestrale.
Vendita di beni a clienti extra UE
Le vendite di merce spedita fuori dall’Unione europea sono esportazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972. La norma distingue due ipotesi:
- esportazione diretta (lettera a), quando il trasporto avviene a cura del venditore italiano;
- esportazione indiretta (lettera b), quando la merce viene trasportata a cura del cliente estero, che deve farla uscire dall’Unione entro 90 giorni dalla consegna.
La non imponibilità dipende dalla prova dell’uscita della merce dal territorio UE. La prova è il documento doganale di esportazione: l’esito si verifica anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il codice MRN dell’operazione.
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Fattura elettronica e adempimenti con l’estero
Dal 1° luglio 2022 il vecchio esterometro non esiste più come comunicazione separata. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 prevede che i dati delle operazioni con l’estero passino dal Sistema di Interscambio (SdI), nel formato della fattura elettronica.
Per le fatture emesse verso clienti esteri si compila il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX. Il cliente riceve poi la fattura nei modi concordati, per esempio in PDF via e-mail.
Ogni fattura elettronica riporta anche un codice natura coerente con l’operazione. I più usati con l’estero sono questi:
- N2.1 per i servizi non soggetti ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies;
- N3.1 per le esportazioni non imponibili;
- N3.2 per le cessioni intracomunitarie non imponibili.
Le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi generici resi a soggetti passivi UE vanno indicati anche negli elenchi Intrastat, previsti dall’art. 50, comma 6, D.L. 331/1993.
Hai dubbi sull’IVA con i clienti esteri? Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto tributario.
Partita IVA per i clienti esteri – Domande frequenti
Dipende. Con le aziende UE ed extra UE, per i servizi generici e i beni spediti all’estero, la fattura è di regola senza IVA italiana; con i privati spesso l’IVA italiana si applica.
La cessione intracomunitaria perde la non imponibilità e devi applicare l’IVA italiana, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 230/2023.
Devi trasmetterla al SdI con codice destinatario XXXXXXX, per comunicare i dati all’Agenzia; al cliente la invii nella forma concordata (es. via mail).
Riferimenti normativi
- art. 7-ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 7-quater D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 7-septies D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 7-octies D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 40 D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- art. 41 D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- art. 50 D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- art. 18 Regolamento UE n. 282/2011.
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