Posso lavorare in Italia con una Partita IVA estera?
Avere una partita Iva estera e lavorare in Italia è possibile, ma sono ci sono regole e rischi da non sottovalutare. Vediamo quali sono.
- Chi ha la partita IVA estera può comunque lavorare in Italia.
- Per farlo in modo regolare devi avere la residenza e il centro degli affari all’estero, altrimenti potresti essere accusato di esterovestizione.
- Se lavori in modo stabile in Italia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare la tua attività come una stabile organizzazione, quindi portarti ad aprire una posizione IVA italiana.
La gestione della fiscalità per chi sceglie di lavorare in Italia con una partita IVA estera presenta diversi elementi di complessità. La partita IVA estera è essenzialmente un codice di identificazione fiscale, attribuito a un’attività economica, in un Paese extra UE (es. Regio unito) diverso da quello di origine (in questo caso l’Italia).
Per lavorare in Italia con un codice identificativo estero, occorre dimostrare di non avere nel Paese nessun collegamento con il centro direzionale o affettivo, che, invece, devono risultare all’estero. In caso contrario, infatti, l’utilizzo della partita IVA estera può essere considerato un escamotage per eludere la tassazione italiana, esponendoti a conseguenze, anche importanti. Vediamo come operare nel rispetto delle regole.
Partita IVA estera e VIES
In ambito unionale, in ossequio al principio cardine della libertà di stabilimento, ogni cittadino che voglia operare in altro Paese UE, può aprire liberamente la partita IVA in qualsiasi Stato membro e senza particolari restrizioni.
Per vendere o svolgere altre attività è, infatti, previsto esclusivamente che la partita IVA sia iscritta nel c.d. VIES (VAT Information Exchange System). Si tratta di un registro di interscambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE (art. 17 par. 1 lett. a), Regolamento (UE) 7.10.2010 n. 904).
Se la tua partita IVA è iscritta nel VIES, puoi operare liberamente in qualsiasi Stato dell’Unione; in caso contrario, la tua attività deve rimanere circoscritta nel territorio nazionale.
A partire dal 2021, con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’e-commerce (Direttiva UE 2017/2455), se l’attività svolta all’estero supera i 10.000 euro annui, scatta l’obbligo di aprire una partita IVA estera. Se vendi prodotti a distanza in un Paese estero (non UE) e superi il limite di vendite, sei tenuto a identificarti fiscalmente in quello Stato (aprendo Partita IVA estera).
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È possibile fatturare in Italia con una Partita IVA estera?
Fatturare in Italia con una partita IVA estera è possibile, perché nessuna norma lo vieta. La vera domanda è un’altra: dove sei fiscalmente residente. Se per il Fisco italiano risulti residente in Italia, la partita IVA estera non ti protegge da contestazioni.
Per lavorare in Italia con una partita IVA estera senza rischi devi essere residente all’estero in modo effettivo, non solo sulla carta. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è un obbligo, ma da sola non basta. Conta dove vivi davvero, dove sono i tuoi affetti e dove trascorri la maggior parte dell’anno.
Quando si è fiscalmente residenti in Italia?
In pratica, sei fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica anche una sola di queste condizioni:
- hai in Italia la residenza ai sensi del Codice civile, cioè la dimora abituale (art. 43 c.c.);
- hai in Italia il domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le tue relazioni personali e familiari;
- sei fisicamente presente in Italia, contando anche le frazioni di giorno;
- sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.
La “maggior parte del periodo d’imposta” corrisponde a 183 giorni, 184 negli anni bisestili.
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Quali sono i rischi del monitoraggio fiscale?
La situazione cambia radicalmente se la residenza e il centro degli interessi non è all’estero. Se effettivamente non hai una residenza all’estero e il tuo centro degli interessi rimane in Italia, lavorare nel nostro Paese con una partita IVA estera può esporti a contestazioni di evasione fiscale e possibili rischi, anche molto gravi.
Rispetto a qualche anno fa, i controlli internazionali sono, infatti, sempre più frequenti e più efficienti. Tale risultato è stato conseguito a seguito di una massiccia opera di regolamentazione delle operazioni commerciali a livello internazionale, che hanno consentito un monitoraggio fiscale e uno scambio di informazioni automatico e capillare.
In applicazione della L. n. 95/2015 e del D.M. 28 dicembre 2015, l’Agenzia delle entrate ogni anno (30 settembre) riceve le informazioni sui conti corrente bancari e sulle attività economiche degli italiani all’estero, tramite un canale di trasmissione automatica dei dati finanziari (Common Reporting Standard – CRS) a cui aderiscono circa 120 Paesi.
In più, lavorare in Italia con una partita IVA estera non significa automaticamente essere fuori dalla fiscalità italiana. In presenza di elementi che facciano ritenere non corretta e reale la situazione dichiarata, possono scattare controlli e contestazioni fiscali da parte dell’Amministrazione fiscale, fino a ipotesi di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dovute in Italia e recuperare la relativa imposta.
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Quando si rischia la condanna per esterovestizione e residenza fittizia?
Le principali contestazioni che il Fisco può sollevare, a sostegno della tassazione in Italia, sono esterovestizione o la residenza fittizia. L’esterovestizione è una pratica fraudolenta, finalizzata ad allocare fittiziamente all’estero una società o un’attività che, in realtà, ha in Italia la direzione strategica e gestione quotidiana. (art. 73 TUIR).
L’obiettivo di tale fenomeno è sottrarsi alla tassazione dei redditi in Italia, a favore di una normativa fiscale più “leggera”. In tale caso, la persona c.d. esterovestita, si considera fiscalmente residente in Italia, con conseguente obbligo di dichiarazione dei redditi.
La residenza fittizia, invece, si configura quando è aperta una Partita IVA estera, ma si continua a vivere stabilmente in Italia. In entrambi i casi, esterovestizione e residenza fittizia, oltre al recupero dell’imposta non versata, è previsto il pagamento di una sanzione pari al 120% dell’importo tale evaso.
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Riferimenti normativi
- Direttiva UE 2017/2455
- L. n. 95/2015
- D.M. 28 dicembre 2015
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aartt. 2 e 73
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