Chi ha la partita IVA può mettersi in maternità?
La maternità in partita IVA spetta anche a te: cambiano requisiti, importi e scadenze in base all'ente a cui versi i contributi, che sia la Gestione separata INPS, la gestione artigiani e commercianti o una cassa professionale. Vediamo in che modo.
- La maternità in partita IVA dà diritto a un’indennità di 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto) e non obbliga a sospendere l’attività.
- L’importo dipende dalla gestione: 80% del reddito per la Gestione separata, importo fisso giornaliero per artigiane e commercianti, 80% di 5/12 del reddito per le professioniste con cassa.
- La domanda va all’INPS entro un anno dalla fine del periodo tutelato, oppure alla cassa entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
La maternità in partita IVA non è un’eccezione: è un diritto previsto dal Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). Pensa a una grafica freelance, a una parrucchiera con il suo salone e a un’avvocata appena iscritta all’albo. Tutte e tre aspettano un figlio, tutte e tre hanno diritto a un’indennità, ma ricevono somme diverse, da enti diversi e con scadenze diverse. In questa guida puoi trovare, caso per caso, cosa ti spetta, per quanto tempo e come fare domanda.
Chi paga l’indennità di maternità se hai la partita IVA?
La prima domanda da porsi è semplice: a chi versi i contributi? Possiamo distinguere tra tra gruppi di lavoratrici autonome, ognuno con le proprie regole:
- la Gestione separata INPS: libere professioniste senza un ordine con cassa propria (consulenti, freelancer, buona parte delle professioniste che operano nel regime forfettario);
- le gestioni autonome INPS: artigiane e commercianti, oltre a coltivatrici dirette e pescatrici autonome;
- le casse di previdenza professionali: avvocate, ingegnere, architette, medici, psicologhe, commercialiste e altre professioniste iscritte a un ente privato.
Il regime fiscale non conta: che tu sia in regime forfettario o ordinario, la tutela dipende solo dalla gestione previdenziale a cui sei iscritta.
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Come funziona la maternità per le iscritte alla Gestione separata INPS
Se sei una libera professionista senza cassa, la tua maternità passa dall’INPS e spetta a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro. L’indennità di maternità spetta con almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità.
Per le collaboratrici (co.co.co.) vale il principio di automaticità delle prestazioni: l’indennità spetta anche se il committente non ha versato i contributi. La regola deriva dall’art. 13 della L. 81/2017 e non si applica alle libere professioniste, che versano i contributi in proprio.
Per quanto riguarda la durata, il periodo indennizzato è di 5 mesi: i 2 mesi prima della data presunta del parto e i 3 mesi dopo. In caso di adozione o affidamento preadottivo, i 5 mesi decorrono dall’ingresso del minore in famiglia.
LEGGI ANCHE Indennità di maternità INPS lavoratrici autonome: come funziona

Quanto spetta e come si richiede
L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi che precedono l’inizio della maternità, moltiplicato per i giorni indennizzati. Facciamo un esempio: con un reddito di 24.000 euro nei 12 mesi di riferimento, il reddito giornaliero è di circa 65,75 euro. L’80% corrisponde a circa 52,60 euro al giorno, cioè circa 8.000 euro lordi per l’intero periodo di 5 mesi.
– La domanda si presenta online sul sito dell’INPS, con SPID, CIE o CNS, attraverso il servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”. In alternativa puoi rivolgerti al Contact center INPS – al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164 164 da rete mobile – oppure a un patronato.
Approfondisci con Maternità e Gestione separata INPS: quali sono i requisiti e come richiederla
Maternità per le iscritte alla cassa rtigiane e commercianti
Se hai un’attività iscritta alla gestione artigiani o commercianti, l’indennità non dipende dal tuo fatturato. L’INPS la calcola su un importo convenzionale che aggiorna ogni anno.
La scheda INPS per le lavoratrici autonome in questo settore indica due condizioni:
- essere iscritta alla gestione INPS corrispondente all’attività svolta;
- essere in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità.
L’art. 68 del D.Lgs. 151/2001 fissa l’indennità all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la categoria. Con la circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026, il valore di riferimento per il 2026 è di 58,13 euro al giorno, sia per le artigiane sia per le commercianti. Per 5 mesi la somma complessiva si aggira intorno ai 7.000 euro lordi, a prescindere da quanto guadagni.
Le artigiane e le commercianti inviano la domanda dopo il parto, sempre online sul portale INPS, tramite Contact center o patronato. Anche qui il termine è di un anno dalla fine del periodo indennizzabile, a pena di prescrizione.
Approfondisci con Gestione INPS artigiani e commercianti: quali sono i contributi dovuti per il 2026

Libere professioniste con cassa: avvocate, ingegnere, architette e medici
Se sei iscritta a una cassa professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, ENPAP, Cassa Geometri, Cassa Dottori Commercialisti e le altre indicate nella tabella D del Testo unico), l’indennità la paga la tua cassa, non l’INPS.
L’art. 70 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello del parto. Per una nascita nel 2026, quindi, conta il reddito del 2024.
La legge prevede due paletti:
- un importo minimo, pari a 5 mensilità calcolate sull’80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato;
- un importo massimo, pari a 5 volte il minimo, salvo che la cassa deliberi un tetto più alto (art. 70, comma 3-bis).
Ogni cassa pubblica i propri valori aggiornati. Per esempio, per il 2026:
- Cassa Forense indica un minimo di 6.045,52 euro e un massimo di 30.227,60 euro;
- Inarcassa, la cassa di ingegneri e architetti, indica un minimo di 6.046 euro.
Gli iscritti finanziano questa tutela con un contributo di maternità annuo. Per Cassa Forense, nel 2026, il contributo è di 94 euro ed è compreso nella rata dei contributi minimi in scadenza a settembre.
Approfondisci leggendo Cassa forense avvocati: quali sono gli adempimenti fiscali dell’avvocato
Come fare domanda
Per la cassa degli avvocati, le scadenze sono più strette rispetto all’INPS: la domanda va infatti presentata dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto; il termine è perentorio: se lo superi, perdi il diritto.
Per Inarcassa, la domanda decade anche se non sistemi eventuali irregolarità dichiarative o contributive entro 180 giorni. Prima di inviare la richiesta, quindi, conviene verificare che la tua posizione sia in ordine.
Hai dubbi sulla tua maternità in partita IVA? Rivolgiti a un avvocato. Come abbiamo visto, le regole sulla maternità in partita IVA cambiano in base alla gestione, al reddito e alle scadenze della tua cassa: un avvocato esperto in diritto previdenziale può valutare la tua posizione e indicarti come tutelare i tuoi diritti.
Maternità in partita IVA – Domande freuquenti
Sì. Il regime forfettario riguarda le tasse, non la previdenza: conta solo la gestione a cui versi i contributi.
Dura 5 mesi, 2 prima e 3 dopo il parto, più altri 3 mesi se il reddito dell’anno precedente è sotto la soglia di legge.
No. Le lavoratrici autonome ricevono l’indennità anche se continuano a lavorare.
Dal sesto mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto, solo online: il termine è perentorio.
No. Questa è la differenza principale rispetto alle lavoratrici dipendenti. Per le autonome non esiste un obbligo di astensione: l’indennità ti spetta anche se continui a lavorare.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), artt. 64, 66-69, 70-73;
- L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 13 (tutela della maternità per le iscritte alla Gestione separata);
- D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla L. 128/2019 (riduzione del requisito contributivo a un mese);
- L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239 (ulteriori tre mesi di indennità);
- circolare INPS n. 71 del 3 giugno 2020;
- circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2022;
- circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 (importi 2026);
- Corte costituzionale, sentenza n. 385 del 2005.
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