Diffamazione via mail: competenza territoriale e procedibilità
Ecco quali sono le particolarità del reato di diffamazione via mail, come viene punito, quando si configura e come fare querela alle autorità competenti.
- La diffamazione è un reato di evento che si può commettere anche tramite l’invio di una mail a più destinatari.
- Non rientra tra le circostanze aggravanti previste per questo reato, in base alle ultime sentenze della Cassazione.
- Si caratterizza per alcune peculiarità rispetto ad altre tipologie di diffamazione, come quella online o a mezzo stampa.
Tra i diversi mezzi che possono essere utilizzati per diffamare una persona, troviamo anche la posta elettronica: in questo caso, si parla di diffamazione a mezzo mail.
Quali sono gli elementi che devono essere presenti affinché possa configurarsi tale reato? Per esempio, se la diffamazione avviene con la comunicazione ad una sola persona, può essere oggetto di querela?
Esaminiamo più da vicino la fattispecie, che oggi si verifica con una certa frequenza, dato che buona parte delle comunicazioni tra persone, specie se colleghi, avviene tramite mail, cercando di capire:
- quale sia la procedibilità e la competenza;
- quando non c’è diffamazione;
- se la diffamazione via mail rientra tra le circostanze aggravanti previste per questo reato;
- come reagire alla diffamazione a mezzo mail.
Diffamazione via mail: quando un messaggio è diffamatorio?
La diffamazione è un reato disciplinato dall’art. 595 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro chi offende la reputazione di un’altra persona, comunicando con più soggetti. Le pene aumentano nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di uno specifico fatto.
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Quali sono i 3 elementi che costituiscono la diffamazione?
Ci sono tre condizioni essenziali che devono essere presenti affinché si possa effettivamente parlare di diffamazione in quanto reato di evento, che si consuma nel momento in cui gli altri percepiscono il contenuto diffamatorio, cioè:
- le offese devono ledere la reputazione;
- l’offeso non deve essere presente;
- la comunicazione deve essere rivolta a più persone (almeno due).
Se una mail viene inviata a una sola persona, non si può denunciare il mittente per diffamazione, proprio perché manca uno dei 3 requisiti in elenco.
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Diffamazione via mail: esempi
Per fare un esempio di diffamazione a mezzo posta (in questo caso, posta elettronica) possiamo per esempio citare la sentenza n. 22631/22023 della Cassazione, nella quale l’invio di una mail a una pluralità di colleghi, tra i quali rientra anche il destinatario dell’offesa, integra il reato di diffamazione.
Si può subire notare una prima differenza rispetto al reato di diffamazione canonico, ovvero che la condotta diffamatoria può essere punita anche qualora la vittima sia presente tra le mail alle quali è stato inviato il messaggio offensivo. Questo perché si considera il fatto che il messaggio non viene recepito contestualmente da tutti quelli che lo ricevono.
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Diffamazione a mezzo mail: specificità
Un’altra particolarità del reato di diffamazione tramite mail riguarda proprio la natura di questo genere di comunicazioni. In questo caso, infatti, non basta che la mail sia stata inviata a più persone.
Quello che si deve dimostrare è che il contenuto offensivo sia stato effettivamente recapitato ai diretti destinatari, cioè che il messaggio sia stato scaricato sul dispositivo dell’utente che lo ha ricevuto.
Quindi, il reato si consuma se si riesce a dimostrare questo, ossia che il messaggio è stato trasmesso alle persone terze, ovvero che sia stato trasferito sui loro dispositivi.
Tale prova non deve necessariamente derivare da un’analisi tecnica sui singoli dispositivi o lato server. È infatti sufficiente una testimonianza da parte dei destinatari terzi.
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Altri casi di diffamazione via mail
La diffamazione via mail o a mezzo PEC può configurarsi anche quando:
- una mail è inviata a più soggetti, che sono stati messi in copia nascosta;
- si invia una mail a una sola persona, ma l’accesso alla casella di posta elettronica in questione è consentito a diversi altri soggetti;
- la mail sia inviata in modo non simultaneo a più persone.
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Diffamazione a mezzo mail competenza territoriale civile
Per quanto riguarda la competenza di una mail a contenuto diffamatorio, questo reato si consuma sul computer del soggetto destinatario.
Tuttavia, considerato che la mail può essere inviata a più persone che si trovano in tanti luoghi diversi, la competenza territoriale non può sempre radicarsi nel luogo di ricezione.
In casi simili, infatti, la competenza passa al tribunale del luogo dal quale la mail è stata inviata, oppure del domicilio del mittente.
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Diffamazione a mezzo mail: come si denuncia
Il reato di diffamazione tramite email è procedibile a querela della persona offesa, che ha 3 mesi di tempo per rivolgersi alle autorità. La vittima può anche decidere di costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di ottenere un risarcimento per il danno subito.
Sul tema della procedibilità di questa forma di diffamazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31179/2023, si è espressa sulla considerazione della diffamazione a mezzo PEC come un’aggravante paragonabile alla diffamazione a mezzo stampa.
In poche parole, è stato messo in evidenza che una mail inviata a diversi destinatari non si trasforma in automatico in un veicolo di pubblicità, rendendo la sua diffusione incontrollata come invece accade sui social. Di conseguenza, non rientra tra le circostanze aggravanti del reato di diffamazione.
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Diffamazione via mail – Domande frequenti
Una frase diffamatoria via mail è un’offesa alla reputazione di una persona, che prevede l’invio a più destinatari.
Un’offesa è considerata diffamante quando lede la reputazione di un dato soggetto, in sua assenza, ma in presenza di almeno due altre persone.
La diffamazione via mail è un reato punito con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 1.032 euro, ma in presenza di circostanze aggravanti le pene possono aumentare.
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