Costituzione di parte civile: cos’è, quando si fa, quando conviene
La costituzione di parte civile è uno dei metodi per ottenere il risarcimento del danno in sede penale. Come funziona? Nel seguente articolo, ti indicheremo tutto quello che devi sapere.
- La persona offesa di un reato può decidere di chiedere il risarcimento in sede civile oppure costituirsi parte civile nel processo penale.
- La differenza tra le due scelte è significativa, sia in termini di spese processuali che di onere della prova.
- La parte civile è, in genere, la persona offesa del reato: ove essa manchi possono essere anche i soggetti che hanno subito un danno indiretto.
L’illecito penale, cioè il reato, comporta, quasi sempre, un danno civilistico risarcibile. Si pensi alle lesioni derivanti da un intervento medico errato oppure la sofferenza patita per la morte di un genitore assassinato: sono tutti casi che comportano la risarcibilità di un danno civilistico.
La persona offesa può costituirsi nel processo penale come parte civile e chiedere, all’esito del procedimento penale che accerti la responsabilità dell’autore del fatto, che sia liquidato il danno.
Nel seguente articolo, provvederemo a spiegarti cosa significa l’espressione “costituzione di parte civile”, chi può costituirsi come parte civile nel procedimento penale e quali sono le alternative a disposizione.
Che cos’è la costituzione di parte civile?
La costituzione di parte civile è il modo in cui una persona, che ha subito un danno come conseguenza di un reato, può chiedere al colpevole il risarcimento del danno o la restituzione della cosa che gli è stata sottratta.
Quando il Pubblico Ministero ha iniziato un processo penale ai danni dell’imputato, accusato di aver commesso un reato, tutti i soggetti che ritengono di aver subito un danno da quel reato possono costituirsi parte civile.
Il termine “costituirsi” significa, nel linguaggio giuridico, diventare parte di un processo. Il processo penale, infatti, ha delle parti necessarie: il pubblico ministero, che svolge le indagini e formula le accuse, e l’imputato, che da queste accuse si difende, ma ha anche delle parti eventuali.
Tra queste c’è la parte civile, la quale decide di partecipare al processo, ma solo per chiedere al giudice di condannare l’imputato al risarcimento dei danni che questi gli ha procurato, o per ottenere la restituzione delle cose che gli sono state sottratte.
La parte civile, per potersi costituire in giudizio, deve attendere che il Pubblico Ministero eserciti l’azione penale. Il primo momento utile per costituirsi parte civile è l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Quando manca l’udienza preliminare, come per esempio nel giudizio immediato o nel giudizio monocratico, la parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di accertamento della regolare costituzione delle parti nel dibattimento.
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Chi può costituirsi parte civile?
Altro interrogativo che possiamo porci concerne l’individuazione dei soggetti che possano costituirsi come parte civile. Va tenuto presente che chi ha commesso un reato è sempre obbligato a risarcire il danno che ha arrecato, oltre a restituire la cosa che ha sottratta.
Succede spesso che una o più persone subiscano un danno a seguito della commissione di un reato. Questo danno:
- può essere materiale, come nelle ipotesi di furto o rapina;
- uò essere un danno fisico, come in tutti i reati che danneggiano l’integrità fisica delle persone; ciò avviene, per esempio, nel reato di lesioni o percosse;
- il danno che segue ad un reato può essere anche di tipo morale, ovvero può ferire la dignità delle persone o la loro immagine, come nel reato di diffamazione.
Chiunque abbia subito uno di questi danni può costituirsi parte civile, a condizione che questo danno sia stata la conseguenza di un reato. Questo vuol dire che possono costituirsi parte civile, oltre ai comuni cittadini, enti collettivi, come associazioni e società commerciali. Possono costituirsi parte civile anche enti pubblici, come Comuni, Regioni e Ministeri.
Anche questi enti collettivi, infatti, possono essere proprietari di beni, e quindi subire dei furti, e sono titolari di una propria reputazione, e quindi possono essere ingiuriati. Anche gli eredi della persona che hanno sofferto un danno come conseguenza del reato hanno la possibilità di costituirsi parte civile. Gli eredi, in questo caso, possono far valere il diritto di un loro parente deceduto ad ottenere il risarcimento del danno o la restituzione di una cosa sottratta.
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Costituzione di parte civile: come funziona
Tutti questi soggetti, siano esse persone comuni o enti collettivi, per ottenere il risarcimento del danno o la restituzione delle cose rubate, hanno 2 strade:
- 1) costituirsi parte civile dopo che il pubblico ministero ha dato inizio al processo penale;
- 2) o iniziare, di propria iniziativa, un autonomo processo civile.
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Costituzione di parte nel processo penale vs autonomo processo civile
Può accadere che il pubblico ministero decida che non ci siano i presupposti per iniziare un processo penale ai danni di un indagato, per esempio, perché le prove raccolte non sono sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
In questo caso, la persona che ritiene di essere stata danneggiata da quel comportamento non avrà altra strada che iniziare una autonomia un processo civile.
Come già detto, costituirsi parte civile significa diventare parte di un processo penale, ma un processo penale può iniziare:
- solo su impulso dell’autorità giudiziaria;
- o per volere de pubblico ministero;
- o per volontà del giudice delle indagini preliminari che si oppone all’archiviazione.
Se non c’è processo penale, non può esserci costituzione di parte civile.
In molti non sanno che, quando non ci sono i presupposti per emanare una sentenza di condanna in sede penale, possono comunque essere presenti le condizioni per una condannata in sede civile: i presupposti per la responsabilità penale e quelli per la responsabilità civile sono diversi.
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Differenze tra costituzione di parte civile e autonomo procedimento civile
Perché allora costituirsi parte civile se si può iniziare un autonomo processo di risarcimento dei danni in sede civile? Il motivo principale è che nel processo penale sarà il Pubblico Ministero a fornire tutte le prove utili a dimostrare che l’imputato ha commesso i fatti che costituiscono reato, e che, quindi, hanno provocato il danno risarcibile. Colui che si costituisce parte civile può quindi avvantaggiarsi delle prove fornite dal Pubblico Ministero.
C’è, però, anche un’altra importante differenza. Nel processo penale, può rendere delle dichiarazioni volte a far emergere la verità sui fatti anche la parte che ha subito un danno, cioè la vittima del reato, che di solito è anche colui che si costituisce parte civile.
Al contrario, nel processo civile, il danneggiato dovrà fornire da solo tutte le prove al fine di ottenere il risarcimento del danno, e non potrà rendere dichiarazioni di alcun tipo nel processo civile da lui stesso iniziato.
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Differenze economiche
Esistono anche delle rilevanti differenze economiche che possono far scegliere al danneggiato di costituirsi di parte civile nel processo penale o iniziare un autonomo processo civile. In entrambi i casi il danneggiato dovrà versare una marca da bollo da 27 euro.
Se si decide di iniziare un processo civile, il danneggiato dovrà necessariamente pagare anche un contributo unificato, il cui valore è determinato in base all’ammontare del risarcimento richiesto: maggiore sarà il risarcimento chiesto al giudice, maggiore sarà il contributo unificato da pagare.
Questo contributo dovrà essere sempre versato, indipendentemente dall’accoglimento della domanda. Al contrario, costituendosi parte civile nel processo penale, la parte non dovrà anticipare nessuna spesa processuale, ad eccezione dei 27 euro di marca da bollo.
La parte civile, infatti, potrà pagare il contributo unificato solo al termine del processo e nel caso in cui il giudice decida di accogliere la sua domanda, sempre però calcolando questo contributo unificato in base al valore dell’importo del risarcimento.
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Costituzione di parte civile: termini
Fino a quando è possibile costituirsi parte civile? Come abbiamo detto, esistono dei termini perentori per costituirsi parte civile. Se questi termini non vengono rispettati non si può più effettuare la costituzione nel processo penale, quindi prima dell’udienza preliminare davanti al GUP, o all’udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.
Tuttavia, in questi casi, chi ha subito un danno potrà sempre e comunque proporre domanda davanti al giudice civile, ovviamente solo per ottenere la condanna del danneggiante al risarcimento del danno o alla restituzione della refurtiva.
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Costituzione di parte civile – Domande frequenti
La costituzione di parte civile allude all’istituto che consente alla persona offesa di un reato o anche ad altri soggetti che abbiano subito un danno in conseguenza dell’illecito penale di costituirsi nel giudizio penale, per chiedere il risarcimento del danno.
La persona lesa dal reato può costituirsi parte civile o decidere di agire con un procedimento autonomo, davanti al giudice civile.
La costituzione di parte civile semplifica l’onere della prova, quasi annullandolo, ciò in quanto la prova della colpevolezza è offerta dal Pubblico ministero.
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