Qual è il confine tra diritto di critica e diffamazione?
Cosa si intende con l'espressione diritto di critica? Ecco quali sono i suoi limiti rispetto alla libera manifestazione di pensiero sancita dalla Costituzione e come non incorrere nel reato di diffamazione.
- Diritto di critica e diritto di cronaca non sono la stessa cosa.
- Nonostante la libera manifestazione di pensiero garantita dalla Costituzione, devono essere esercitati in modo adeguato.
- In caso contrario il rischio è infatti quello di incorrere nel reato di diffamazione.
Il diritto di critica trova disciplina giuridica all’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana, dove si legge che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Tale diritto si manifesta nell’espressione di opinioni che, però, non possono superare dei limiti ben precisi:
- il rispetto della verità;
- l’interesse pubblico;
- la continenza espressiva.
I limiti al diritto di critica sono fondamentali: andare oltre, infatti, potrebbe non solo ledere la privacy di un’altra persona e il suo diritto alla riservatezza, ma rischia di sfociare nel reato di diffamazione.
Partiamo dunque dall’analisi di tali limiti e delle differenze tra il diritto di critica e il diritto di cronaca per comprendere nel dettaglio quali siano i confini da non superare per non rischiare di essere denunciati per diffamazione.
Quali sono i limiti del diritto di critica
Il diritto di critica si manifesta attraverso l’esposizione di opinioni che non necessariamente dovranno essere obiettive, ma dovranno assolutamente poggiare su un fatto vero, oltre che corrispondere all’interesse sociale ed essere esposti con un linguaggio appropriato.
I limiti al diritto di critica esistono in riferimento all’art. 51 cp: affinché possa essere esclusa la punibilità di un fatto commesso, la norma che stabilisce un diritto prevede anche i cosiddetti limiti all’esercizio del diritto.
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1. Veridicità dei fatti
Il primo limite da rispettare è rappresentato, dunque, dalla veridicità dei fatti: non è considerata lecita la ricostruzione di un fatto contenente omissioni gravi e volontarie, tali da capovolgerne il significato.
Quindi, la critica consiste nell’esposizione di un giudizio, che per sua essenza è qualcosa di soggettivo. Non espone fatti oggettivi, ma deve comunque attenersi alla verità, senza però andare alla ricerca dell’obiettività assoluta.
2. Interesse pubblico
Il diritto alla critica deve poi essere esercitato su una notizia che può stimolare l’interesse della collettività, ovvero che possa favorire lo scambio di opinioni a sostegno e contro quella espressa da chi sta esercitando tale diritto.
Nei fatti, questo significa che non potranno essere oggetto di critica e non potranno essere resi pubblici i fatti che riguardano le vite di sconosciuti. Quindi la critica deve essere in grado di suscitare la reazione del pubblico (nel bene e nel male), toccando fatti che possano farlo sentire partecipe.
Tale limite viene superato nel momento in cui il bersaglio della critica diventa un singolo soggetto, quindi si trasformi in un attacco personale che finisca con l’intaccare la sfera morale o professionale di un’altra persona.
3. Continenza espressiva
Il terzo limite che il diritto alla critica non deve superare, poi, è relativo all’utilizzo di un linguaggio appropriato, la cui forma deve essere:
- chiara e non provocatrice;
- non offensiva né immorale.
Le parole che si usano, dunque, non dovranno essere offese gratuite, né sfociare in ingiurie o attacchi diretti che possano essere lesivi della dignità personale altrui.
Possiamo introdurre, a questo punto, la differenza presente tra il diritto di critica e il diritto di cronaca. In un primo momento, le due forme di manifestazione del pensiero erano state correlate l’una all’altra, poiché si basano sugli stessi requisiti di legittimità. Oggi il diritto alla critica presenta la sua autonomia.
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Diritto di critica e cronaca: differenze
Fino a qualche tempo fa, la giurisprudenza di legittimità accomunava la critica e la cronaca al rispetto della verità, intendendo la stampa come strumento per riportare fedelmente i fatti. Ci sono però delle differenze fondamentali tra diritto di cronaca e diritto di critica, che oggi vengono accettate.
Il diritto di cronaca consiste nell’esposizione di fatti che abbiano interesse per il pubblico avente l’obiettivo di informare il lettore su fatti reali, che vengono descritti come fatti realmente accaduti.
Il diritto di critica, invece, rappresenta l’espressione della propria opinione rispetto a un determinato fatto. Lo scopo non è quello di informare il destinatario, ma di manifestare un giudizio, una valutazione personale relativa a un accadimento, a prescindere dall’ambito in cui è accaduto.
La critica, che deve avvenire nel rispetto dei limiti della scriminante che abbiano illustrato nei precedenti paragrafi, sarà vietata quando il suo obiettivo è quello di offendere la reputazione individuale.
Possiamo dunque affermare che il diritto alla critica possa essere esercitato in modo legittimo attraverso un equilibrio tra l’interesse individuale e la reputazione con la libera manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione.
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Diritto alla critica: quando è diffamazione?
Sulla base di quello che abbiamo detto fin qui, emerge come il diritto alla critica possa essere espressione di dissenso e opposizione, anche dal punto di vista politico – si parla in questo caso di critica politica.
Si possono dunque esprimere opinioni non obiettive, che non devono però sfociare in un attacco personale lesivo. Si puà quindi dedurre che il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 cp, si concretizzi quando vengano superati i limiti relativi alla legittimità del diritto di critica.
In altri termini, la diffamazione avviene nel momento in cui la critica si tramuta in una lesione della reputazione della persona alla quale viene indirizzata. A prescindere dal contesto nel quale un’opinione viene manifestata, dunque, non si deve mai superare il confine, per esempio con l’utilizzo di espressioni volutamente denigratorie.
Ricordiamo che il reato di diffamazione punisce Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Sono tuttavia previste delle aggravanti se l’offesa è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione di un fatto, come un social network. A questo proposito, leggi la nostra guida sulla diffamazione su Internet.
Esclusione della prova liberatoria
L’art. 596 cp prevede che chi venga accusato per il reato di diffamazione non è ammesso a provare la verità o la notorietà del fatto che è stato attribuito alla persona offesa. Nel caso del diritto di critica, però, la verità è sempre rilevante perché rappresenta uno dei presupposti della scriminante dell’esercizio di un diritto.
L’articolo 21 della Costituzione, che si fa portavoce del principio della libertà di manifestazione del pensiero, è quello su cui si basa sia il diritto di critica sia il diritto di cronaca.
Dallo stesso, la giurisprudenza ha individuato quei criteri che consentono di valutare un’affermazione o un giudizio che potrebbero rischiare di essere considerati diffamatori nel diritto di critica (o nel diritto di cronaca).
Nel primo caso, dovranno essere rispettati i limiti della veridicità dei fatti, dell’interesse collettivo e di un’adeguata espressione linguistica. Al diritto di cronaca potranno invece appellarsi i giornalisti, qualora si trovassero in una situazione simile, ovvero nell’ipotesi di una denuncia per diffamazione.
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In conclusione, possiamo tirare le fila di quanto esposto fin qui e rispondere alla domanda iniziale, ovvero Quando il diritto di critica può concretizzarsi nel reato di diffamazione?
Considerato che la libera manifestazione del pensiero è garantita sia dall’articolo 21 della Carta costituzionale sia dall’articolo10 della Convenzione EDU, il diritto alla critica è un diritto di libertà.
Pertanto, si può evocare quale scriminante rispetto al reato di diffamazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 cp, qualora venga esercitato nel rispetto dei limiti che lo delimitano.
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Diritto alla critica – Domande frequenti
L’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana recita che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
Il diritto alla critica è la manifestazione di un’opinione che può essere esercitata nel rispetto di alcuni limiti, sulla base della libera manifestazione di pensiero, garantita dalla nostra Costituzione.
La critica politica si prefigge l’importante obiettivo di stimolare il dibattito politico della collettività, esprimendo le proprie argomentazioni soggettive su fatti reali e assolutamente certi.
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