Giudice per le indagini preliminari: chi è il GIP e quali sono le differenze con il GUP
Quali sono le funzioni del Giudice per la indagini preliminari, da quanto tempo è stata istituita questa figura giuridica, in quale fase del processo interviene e quando ha potere giurisdizionale.
- Il Giudice per le indagini preliminari, Gip, interviene solo su richiesta del pubblico ministero, delle parti private o della persona offesa, mai di propria iniziativa.
- Svolge una funzione di controllo sulla legittimità delle indagini e di garanzia sui diritti fondamentali dell’indagato.
- Decide su misure cautelari, richieste di archiviazione, patteggiamento, giudizio abbreviato e sospensione del processo con messa alla prova.
La figura del Giudice per le indagini preliminari è stata introdotta nel procedimento penale italiano in sostituzione al giudice istruttore.
Tale figura è stata abolita e nella disciplina attuale del codice, che è entrata in vigore il 24 ottobre del 1989, il processo ha assunto connotazioni di tipo accusatorio.
Se prima il giudice istruttore aveva potere assoluto nelle indagini, il giudice per le indagini preliminari non ha piena autonomia.
Vediamo di capire, insieme, come funziona di preciso questa figura giuridica e quali sono le sue peculiarità.
Chi è il il Giudice per le indagini preliminari
Il Gip è stato introdotto con l’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), in vigore dal 24 ottobre 1989, al posto del vecchio giudice istruttore. Il nuovo sistema ha assunto un impianto di tipo accusatorio: mentre il giudice istruttore dirigeva in prima persona le indagini, il Gip non ha poteri di iniziativa autonoma.
Si parla di giudice “per” le indagini e non “delle” indagini proprio per sottolineare che la conduzione dell’inchiesta spetta al pubblico ministero, non al giudice. Il Gip opera in una giurisdizione a competenza limitata: interviene solo nei casi previsti dalla legge e solo su istanza di parte.
Tra le sue funzioni principali rientrano:
- evitare che una persona venga accusata ingiustamente, controllando la fondatezza delle richieste del PM;
- vigilare sulla correttezza formale e sostanziale delle indagini;
- garantire i diritti dell’indagato nella fase in cui non c’è ancora un processo, ma già ci sono restrizioni possibili alla libertà personale.
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Quando interviene il Giudice per le indagini preliminari
La disciplina del Gip è contenuta nell’articolo 328 c.p.p., che al comma 1 stabilisce: nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
La norma prevede anche regole particolari di competenza:
- per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., le funzioni di Gip sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto (comma 1-bis);
- per i delitti indicati dall’articolo 51, comma 3-quinquies c.p.p. (reati con finalità di terrorismo commessi con mezzi informatici), valgono le stesse regole di attribuzione distrettuale, sia per il Gip sia per il giudice dell’udienza preliminare (comma 1-quater);
- sulla richiesta di custodia cautelare in carcere, il Gip decide in composizione collegiale e non monocratica (comma 1-quinquies).
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Quali sono le funzioni del Gip
Il Gip interviene solo su richiesta e non dispone di un proprio fascicolo processuale: conosce esclusivamente gli atti che il pubblico ministero decide di allegare all’istanza.
La sua funzione si articola su due piani.
- controllo: verifica i tempi delle indagini, i presupposti per la loro prosecuzione e la legittimità dell’attività del PM;
- garanzia: tutela le libertà fondamentali, l’inviolabilità del domicilio, la riservatezza, il diritto di proprietà e il diritto di difesa dell’indagato.
Tra i provvedimenti più rilevanti rientra l’applicazione delle misure cautelari su richiesta del PM, personali (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari) o reali (come il sequestro preventivo).
I tempi delle indagini dopo la riforma Cartabia
La riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha modificato l’articolo 405 c.p.p., ridefinendo la durata massima delle indagini preliminari, calcolata dalla data di iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato:
- un anno per la generalità dei delitti;
- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno e sei mesi per i delitti più gravi indicati dall’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. (ad esempio associazione mafiosa e reati di terrorismo).
Il PM può chiedere al Gip una sola proroga, non superiore a sei mesi, motivata dalla complessità delle indagini e non più da una generica “giusta causa” come nel sistema previgente.
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Il Gip ha potere decisionale?
Il Gip non esercita, di regola, un potere decisorio pieno come quello del giudice del dibattimento: il suo intervento resta circoscritto alla fase delle indagini. Ha però poteri giurisdizionali ogni volta che le parti scelgono un rito alternativo al dibattimento ordinario.
Definisce infatti il procedimento quando:
- il PM chiede l’emissione di un decreto penale di condanna;
- le parti si accordano per il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta);
- l’imputato chiede il giudizio abbreviato oppure la sospensione del processo con messa alla prova.
Il Gip decide anche sulla richiesta di archiviazione del PM, potendola accogliere o rigettare. Dopo la riforma Cartabia, il criterio di valutazione è cambiato: l’archiviazione va disposta quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, in luogo del precedente criterio dell’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio. Il controllo del Gip su questo passaggio resta espressione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’articolo 112 della Costituzione.
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Quali sono le differenze tra Gip e Gup
Il Gip e il Gup (giudice per l’udienza preliminare) intervengono in due fasi distinte e successive del procedimento, con poteri diversi.
- il Gip opera durante le indagini preliminari: decide su misure cautelari, proroghe dei termini, richieste di archiviazione e riti alternativi come patteggiamento, decreto penale, giudizio abbreviato e messa alla prova;
- il Gup entra in gioco dopo la chiusura delle indagini, quando il PM esercita l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio: presiede l’udienza preliminare e verifica se gli elementi raccolti giustificano l’apertura del dibattimento.
All’esito dell’udienza preliminare, il Gup emette il decreto che dispone il giudizio oppure la sentenza di non luogo a procedere. Anche questo passaggio è stato modificato dalla riforma Cartabia: in base al nuovo articolo 425, comma 3 c.p.p., il proscioglimento va pronunciato quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, lo stesso criterio già previsto per l’archiviazione davanti al Gip. La riforma ha così reso il filtro dell’udienza preliminare più selettivo rispetto al passato, quando la sentenza di non luogo a procedere era riservata ai soli casi di evidente infondatezza dell’accusa.
Le due funzioni non possono coincidere nella stessa persona: ai sensi dell’articolo 34 c.p.p., il magistrato che ha svolto le funzioni di Gip in un procedimento è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di Gup nello stesso procedimento, a garanzia della terzietà del giudice chiamato a valutare, in una fase successiva, gli stessi fatti.
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Giudice per le indagini preliminari – Domande frequenti
No, salvo nei riti alternativi come patteggiamento, decreto penale, giudizio abbreviato e messa alla prova, dove esercita poteri decisori pieni.
Dopo la riforma Cartabia, un anno per i delitti, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i delitti più gravi indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
No, l’art. 34 c.p.p. prevede un’incompatibilità tra chi ha svolto le funzioni di Gip e chi deve svolgere quelle di Gup nello stesso procedimento.
Riferimenti normativi
- articolo 328 del Codice di procedura penale (giudice per le indagini preliminari);
- articolo 34 del Codice di procedura penale (incompatibilità del giudice);
- articolo 405 del Codice di procedura penale (termini di conclusione delle indagini preliminari), come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150;
- articolo 112 della Costituzione (obbligatorietà dell’azione penale);
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – riforma Cartabia.
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