Quali sono i documenti che l’avvocato deve consegnare al cliente?
Dalla restituzione degli atti alla copia degli atti giudiziali: gli obblighi deontologici dell'avvocato verso il cliente in materia di documentazione, con le sanzioni previste in caso di inadempimento.
- Il Codice deontologico forense impone all’avvocato di restituire senza ritardo documenti e atti al cliente che ne faccia richiesta.
- Il preventivo scritto sul costo della prestazione è un obbligo di legge ai sensi della legge n. 247/2012 (Ordinamento forense).
- Non è possibile trattenere i documenti per farsi pagare: la restituzione non può mai essere subordinata al pagamento del compenso.
Hai affidato la tua causa a un avvocato, e ora hai bisogno di recuperare i tuoi documenti – magari perché hai cambiato legale, o perché il procedimento si è concluso. Ti chiedi cosa puoi legittimamente pretendere dal tuo avvocato, e cosa invece lui non è obbligato a darti. La risposta sta in un insieme di norme deontologiche e di legge che definiscono con precisione gli obblighi del professionista: vediamo quali sono.
Cosa dice il Codice deontologico forense
Il punto centrale è l’art. 33 del Codice deontologico forense, intitolato proprio “Restituzione di documenti”. La norma stabilisce che l’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico. Deve inoltre consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Il quadro normativo si completa con l’art. 2235 del Codice civile, che vieta al prestatore d’opera di trattenere le cose ricevute dal cliente per la prestazione del servizio, e con la legge n. 247 del 2012 (Ordinamento forense), che detta i principi generali sul rapporto tra avvocato e assistito.
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Cosa deve consegnare l’avvocato al cliente?
L’obbligo di restituzione copre una gamma ampia di materiale. Rientrano nell’obbligo:
- gli atti originali consegnati dal cliente all’avvocato (contratti, documenti identitari, titoli, certificati);
- tutte le copie degli atti giudiziali prodotti durante il processo (ricorsi, comparse, memorie, sentenze);
- gli atti e i documenti provenienti da terzi riguardanti la vicenda (notifiche, provvedimenti, corrispondenza ufficiale);
- la documentazione relativa all’attività stragiudiziale, come diffide, accordi, verbali di mediazione.
Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato in più occasioni che l’obbligo di restituzione non presuppone una richiesta dettagliata, in quanto il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità, ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. L’avvocato può comunque trattenere una copia dell’intera documentazione per sé, anche senza il consenso del cliente.
C’è qualcosa che l’avvocato non può consegnare?
Sì, esiste un’eccezione rilevante, che riguarda la corrispondenza riservata tra colleghi. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata intercorsa con altri colleghi. Solo in caso di revoca del mandato può trasmetterla al professionista che gli succede, il quale è tenuto a osservare i medesimi criteri di riservatezza.
Questa regola, contenuta nell’art. 48, comma 3, del Codice deontologico forense, è stata rafforzata dalle modifiche in vigore dal 1° settembre 2025 (delibera CNF n. 636/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 202). Il divieto è onnicomprensivo: non è possibile consegnare le corrispondenze qualificate come riservate al cliente, e nemmeno le altre indicate al comma 1 dello stesso articolo.
In pratica, le email o le lettere che il tuo avvocato ha scambiato con il legale della controparte restano fuori dalla documentazione che puoi richiedere.

L’avvocato può rifiutarsi di consegnare i documenti finché non viene pagato?
No, e questo è un punto su cui la legge è chiara. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 del Codice deontologico forense e 66 del r.d.l. n. 1578/1933, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione a nessuna condizione.
Se il tuo avvocato ti trattiene la documentazione fino a che non salda la parcella, si trova già in territorio disciplinarmente sanzionabile. La questione del compenso va risolta per altra via – anche giudiziaria se necessario – ma non può mai “bloccare” i tuoi documenti.
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Quanto tempo ha l’avvocato per restituire i documenti?
La norma dice “senza ritardo”. Non è fissato un termine in giorni, ma il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l’illecito di cui all’art. 33 del Codice deontologico forense sussiste anche quando il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che ciò non abbia di fatto danneggiato il cliente.
Non è quindi sufficiente restituire tutto alla fine: il ritardo stesso costituisce violazione, indipendentemente dal danno concreto subito.
Quali sanzioni rischia l’avvocato?
Chi non rispetta i doveri di restituzione della documentazione va incontro a sanzioni disciplinari. La violazione dell’art. 33 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione dell’avvertimento, che è la più lieve tra quelle previste dall’Ordinamento forense. Tuttavia, in presenza di condotte più gravi – come il rifiuto sistematico o l’appropriazione dei documenti – il Consiglio Nazionale Forense ha applicato sanzioni più severe, fino alla censura.
La violazione costituisce inoltre un illecito permanente: la prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere solo dal momento in cui l’avvocato restituisce i documenti, o dal momento in cui, sollecitato, oppone un rifiuto esplicito (CNF, sentenza n. 262/2023).
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Il preventivo scritto è obbligatorio?
Separato dalla questione degli atti di causa, ma non meno importante, è il preventivo scritto. La legge n. 247 del 2012 (Legge Professionale Forense) stabilisce che il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
In base all’art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, l’obbligo del preventivo scritto scatta su richiesta del cliente. Se lo chiedi, il tuo avvocato deve fartelo avere. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili.
La violazione dell’obbligo del preventivo – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato una eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica. L’art. 27, comma 2, del Codice deontologico prevede infatti la sanzione dell’avvertimento nel caso in cui l’avvocato violi l’obbligo di dare al cliente adeguate informazioni circa gli oneri ipotizzabili e il prevedibile costo della prestazione.
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Cosa puoi chiedere al tuo avvocato: tabella riepilogativa
| Documento | Puoi richiederlo? | Obbligo di consegna |
| Atti originali da te consegnati | Sì | Immediato, su richiesta |
| Copie degli atti giudiziali | Sì | Immediato, su richiesta |
| Provvedimenti del giudice | Sì | Immediato, su richiesta |
| Corrispondenza ufficiale con terzi | Sì | Immediato, su richiesta |
| Preventivo scritto | Sì | Su richiesta, prima dell’incarico |
| Corrispondenza riservata tra avvocati | No | Vietata la consegna al cliente |
Come comportarsi se l’avvocato non restituisce i documenti?
Se hai chiesto i tuoi documenti e non li hai ricevuti, puoi procedere per gradi. Il primo passo è una richiesta scritta formale – anche via posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno – in cui specifichi quali atti intendi recuperare e fissi un termine ragionevole.
Se la risposta non arriva, o arriva un rifiuto, puoi presentare un esposto disciplinare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) della città in cui il tuo legale è iscritto. Non è necessario un avvocato per farlo: basta una lettera che descriva i fatti. Il COA ha il potere di avviare un procedimento disciplinare e, in caso di accertata violazione, di applicare le sanzioni previste.
In parallelo, se i documenti ti servono per una causa in corso o per tutelarti in una nuova controversia, puoi valutare anche un ricorso d’urgenza al tribunale civile, qualora il mancato recupero ti stia causando un danno immediato e irreparabile.
Hai bisogno di recuperare i tuoi documenti da un ex avvocato, o stai valutando se rivolgerti al Consiglio dell’Ordine? Consulta un avvocato per capire come muoverti nel tuo caso specifico: ogni situazione ha le sue particolarità e un professionista può aiutarti a scegliere la strada più efficace.
Documenti che l’avvocato deve dare al cliente – Domande frequenti
No. L’art. 33 del Codice deontologico forense e l’art. 2235 c.c. vietano espressamente di subordinare la restituzione dei documenti al pagamento del compenso. Chi lo fa rischia sanzioni disciplinari.
Sì. La sentenza è un atto che riguarda il tuo mandato e rientra a pieno titolo nella documentazione che l’avvocato deve consegnarti su richiesta.
Il ritardo stesso è già un illecito deontologico, anche se alla fine i documenti vengono consegnati e anche se il cliente non ha subito danni concreti. Puoi presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine.
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