È più grave una denuncia o una querela?
Denuncia e querela sono due strumenti diversi del diritto penale italiano: scopri le differenze, quando si usano e cosa rischi davvero se vieni denunciato o querelato.
- La denuncia è un atto con cui chiunque – anche chi non è la vittima – segnala un reato all’autorità giudiziaria o alla polizia.
- La querela, invece, spetta solo alla persona offesa dal reato e, in molti casi, è l’unico modo per avviare il procedimento penale.
- Essere denunciati o querelati non equivale a essere condannati: si tratta solo dell’inizio di un percorso che può anche concludersi senza conseguenze penali.
Quando si sente parlare di denuncia e querela, spesso si tende a confonderle o a pensare che una sia “peggio” dell’altra. In realtà, i due istituti hanno natura e funzioni molto diverse nel sistema penale italiano, che sarebbe meglio conoscere. Se ti hanno detto che qualcuno vuole sporgere querela nei tuoi confronti, o hai ricevuto notizia di una denuncia, questo articolo ti aiuta a capire cosa sta succedendo davvero e cosa puoi aspettarti.
Cos’è la denuncia e chi può farla
La denuncia è disciplinata dagli articoli 333 e 334 del Codice di procedura penale. Si tratta di un atto con cui si porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria la notizia di un reato. Chiunque può presentarla: non serve essere la vittima diretta. Un testimone, un vicino di casa, un passante – tutti possono denunciare un fatto che ritengono costituisca reato.
Per alcune categorie di soggetti – medici, pubblici ufficiali, insegnanti, tra gli altri – la denuncia non è una facoltà, ma un obbligo. Si parla, in questo caso, di denuncia obbligatoria (art. 334 c.p.p.), e ometterla può comportare conseguenze disciplinari o penali per chi era tenuto a farla.
La denuncia, da sola, non avvia automaticamente un processo. L’autorità giudiziaria la valuta e decide se procedere con le indagini preliminari o archiviare. Molte denunce, soprattutto per fatti di scarso rilievo penale, si concludono con un decreto di archiviazione.
Approfondisci leggendo Denuncia: cos’è, come si fa e cosa succede dopo

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Cos’è la querela e perché è diversa
La querela è, invece ,uno strumento riservato esclusivamente alla persona offesa dal reato, cioè a chi ha subito direttamente il danno. È disciplinata dall’art. 336 del Codice di procedura penale e rappresenta una condizione necessaria per procedere penalmente in tutti quei reati definiti “procedibili a querela di parte”.
Tra questi rientrano, per esempio:
- la violazione di domicilio in alcune forme;
- le lesioni personali lievi (art. 582 c.p.), salvo aggravanti specifiche;
- lo stalking (art. 612-bis c.p.) nella sua forma base.
Per questi reati, senza querela della vittima, il pubblico ministero non può procedere. Questo significa che la persona offesa ha un potere significativo: può scegliere se attivare o meno il meccanismo penale, e – entro certi limiti – può anche rimettere la querela, cioè ritirarla, facendo cadere il procedimento.
La querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.), salvo eccezioni previste dalla legge per reati più gravi.
Denuncia o querela: quale è più grave?
Dopo aver spiegato cosa cambia tra denuncia e querela, possiamo dire che, dal punto di vista formale, non esiste una gerarchia di gravità tra i due atti in sé: ciò che conta è il reato per cui si procede, non lo strumento usato per avviare il procedimento.
Detto questo, nella pratica ci sono alcune distinzioni rilevanti:
- la querela riguarda reati procedibili solo su istanza della vittima, che spesso sono meno gravi (lesioni lievi, stalking base, violazioni di domicilio non aggravate). Tuttavia, anche reati procedibili d’ufficio – come le lesioni gravi o i reati con aggravanti – possono avere conseguenze molto più serie;
- la denuncia può riguardare qualsiasi reato, dove lo Stato agisce indipendentemente dalla volontà della vittima. Pensiamo a rapina, omicidio, traffico di stupefacenti: qui nessuna remissione è possibile, e il procedimento va avanti comunque.
Se sei stato denunciato per un reato procedibile d’ufficio, la situazione può essere più difficile da gestire rispetto a una querela per un reato rimettibile, dove una conciliazione con la persona offesa potrebbe ancora risolvere la vicenda. Ma non è una regola assoluta: dipende sempre dal fatto concreto e dalla sua qualificazione giuridica.
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Cos’è la remissione della querela
Uno degli elementi che distingue la querela dalla denuncia è proprio la possibilità della remissione. L’art. 152 c.p. prevede che, per i reati perseguibili a querela, la remissione da parte della persona offesa – accettata dall’imputato – estingue il reato.
Questo apre spazi per una soluzione stragiudiziale: mediazione, accordo, risarcimento del danno. Non si tratta di “comprare” l’impunità, ma di riconoscere che, in certi tipi di conflitti interpersonali, la ricomposizione tra le parti può essere più utile di un processo lungo e costoso. La remissione, però, non è possibile per tutti i reati.
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Cosa succede dopo una denuncia o una querela
Il percorso che si apre dopo una denuncia o una querela è lo stesso: la notizia di reato arriva alla Procura della Repubblica, che apre un fascicolo e avvia le indagini preliminari (art. 326 c.p.p.). Il pubblico ministero, con l’ausilio della polizia giudiziaria, valuta se ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
Gli esiti possibili sono principalmente due:
- richiesta di archiviazione: se il PM ritiene che non ci siano elementi sufficienti, chiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) di archiviare il caso. Il procedimento si chiude senza conseguenze penali per l’indagato;
- richiesta di rinvio a giudizio: se invece gli elementi raccolti sembrano sufficienti, si apre il processo vero e proprio, che si concluderà con una sentenza di condanna o di assoluzione.
Essere indagati non significa essere colpevoli, e essere rinviati a giudizio nemmeno. La presunzione di innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, vale fino alla condanna definitiva.
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Cosa fare se ricevi un avviso di garanzia
Se sei stato raggiunto da un avviso di garanzia, significa che sei iscritto nel registro degli indagati. Non è un atto accusatorio in senso definitivo, ma ti avvisa che nei tuoi confronti è in corso un’indagine. Hai il diritto di nominare un difensore e di non rispondere alle domande degli inquirenti (art. 64 c.p.p.). In questa fase è fondamentale rivolgersi a un avvocato penalista. Le prime mosse dell’indagato possono influenzare significativamente l’andamento del procedimento.
Se hai ricevuto una denuncia, una querela o un avviso di garanzia, non aspettare. Capire cosa ti sta succedendo e come difenderti richiede una valutazione legale concreta, basata sui fatti del tuo caso specifico. Un avvocato penalista può aiutarti a orientarti già nelle prime fasi dell’indagine, quando le scelte che fai possono fare davvero la differenza.
Denuncia o querela – Domande frequenti
La denuncia può essere presentata da chiunque e riguarda qualsiasi reato; la querela spetta solo alla persona offesa e si usa per i reati procedibili a querela di parte. In quest’ultimo caso, senza querela, il procedimento penale non può partire.
Chi presenta una querela rischia di incorrere nel reato di calunnia (art. 368 c.p.) se denuncia qualcuno sapendo che è innocente. Presentare una querela falsa o infondata per danneggiare qualcuno è un reato punito con la reclusione da due a sei anni.
Non immediatamente. L’indagato non riceve automaticamente comunicazione della querela nel momento in cui viene depositata. Ne viene a conoscenza di solito quando riceve l’avviso di garanzia o viene convocato per un interrogatorio. In alcuni casi, può anche non sapere dell’indagine fino a quando non viene chiuso il fascicolo.
No. La querela è solo l’atto di avvio del procedimento. La fedina penale – tecnicamente il casellario giudiziale – riporta le condanne definitive, non le denunce o le querele. Essere querelati, anche ripetutamente, non lascia traccia nel casellario se non si arriva a una condanna passata in giudicato.
La querela arriva alla Procura, che apre le indagini preliminari. Il pubblico ministero raccoglie elementi e valuta se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se il reato lo consente, la persona offesa può rimettere la querela e il procedimento si estingue. In caso contrario, si procede fino alla sentenza.
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