Fino a quando i genitori sono responsabili dei figli?
I genitori sono responsabili dei figli minori, ma ci sono dei casi in cui sono previste delle eccezioni: ecco cosa cambia dal punto di vista civile, penale e amministrativo.
I genitori sono responsabili dei comportamenti dei figli, ma fino a che età? Sono sempre i genitori a pagare il danno del figlio maggiorenne? A chi spetta, in quel caso, il risarcimento e il pagamento di debiti o multe? Cosa succede in caso di reato?
Vediamo di seguito fino a quando sono in vigore, per la legge, i doveri dei genitori nei confronti dei figli. A molte delle domande poste ha dato risposta l’ordinanza della Cassazione n. 23019/19, che si è occupata proprio di responsabilità genitoriale.
Tipologie di responsabilità dei genitori
Le responsabilità dei genitori nei confronti dei figli possono essere di tre tipi:
- responsabilità civile;
- responsabilità amministrativa;
- responsabilità penale.
Il perimetro temporale di ciascuna tipologia non è identico: la maggiore età del figlio (18 anni) costituisce la soglia generale, ma con importanti sfumature che è necessario conoscere.
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La responsabilità di tipo civile
La responsabilità civile riguarda le azioni illecite che provocano un danno a terzi, sia a persone sia a cose. In base agli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, i genitori sono tenuti a risarcire i danni cagionati dal figlio minorenne, indipendentemente dall’entità del danno o dalla loro situazione economica.
L’art. 2047 c.c. disciplina i danni causati da persone incapaci di intendere e di volere: in tale ipotesi risponde chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. L’art. 2048 c.c. si applica invece ai minori capaci, stabilendo la responsabilità dei genitori, dei tutori e dei precettori.
La responsabilità genitoriale è solidale: entrambi i genitori rispondono per l’intero importo del danno nei confronti del danneggiato, salvo poi regolarsi tra loro internamente. Questo vale anche in caso di separazione o divorzio: anche il genitore non convivente può essere chiamato a rispondere, in proporzione al ruolo educativo esercitato.
Dal momento in cui il figlio diventa maggiorenne, i genitori cessano di essere responsabili civilmente per la sua condotta – anche se il figlio convive con loro o è a loro carico economicamente.
In caso di separazione o divorzio, la responsabilità civile si distribuisce in funzione dell’affidamento. Con l’affido condiviso entrambi i genitori rispondono in solido. Con l’affido esclusivo la responsabilità tende a gravare maggiormente sul genitore affidatario, ma la giurisprudenza valuta caso per caso il grado di vigilanza esercitato da ciascuno.
Quando i genitori non sono responsabili di un danno del figlio minorenne
Se il proprio figlio ha contratto un debito quando erano minorenne, i genitori non potranno liberarsene nel momento in cui diventa maggiorenne.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni nelle quali non si è responsabili dei danni che sono stati procurati dal figlio minorenne, ovvero:
- quella in cui il figlio era sotto la supervisione di un maestro o un insegnante: in questa ipotesi sarà lui a rispondere del danno;
- quella in cui siano in grado di dimostrare che non avrebbero potuto impedire il compimento del fatto, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.
Questo secondo punto non è affatto facile da dimostrare: la sentenza n. 24475/2014 della Cassazione spiega che i genitori possono non essere ritenuti colpevoli per le azioni del figlio se sono in grado di dimostrare di avergli dato una buona educazione e di aver avuto su di lui una vigilanza adeguata. Questi due elementi sono i principi cardine della responsabilità genitoriale.
Responsabilità per debiti e contratti
I contratti sottoscritti da chi non ha ancora compiuto 18 anni sono annullabili entro 5 anni, poiché il minorenne non possiede la cosiddetta capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età (art. 2 c.c.).
Il termine quinquennale per richiedere l’annullamento decorre dal raggiungimento della maggiore età del figlio. La legittimazione a proporre l’azione spetta principalmente al figlio stesso una volta diventato maggiorenne, e la legittimazione spetta principalmente al minore stesso (una volta maggiorenne) o al suo rappresentante legale, non genericamente ai genitori.
Dal compimento dei 18 anni, il figlio diventa pienamente responsabile di tutti i contratti che decide di firmare e delle obbligazioni che ne derivano, anche se non ha reddito o è nullatenente.
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Reati commessi dal figlio minorenne: la responsabilità penale
Nell’ipotesi in cui il proprio figlio dovesse commettere un reato, sarà punito in base all’età, sulla base della seguente norma:
- chi ha meno di 14 anni non è imputabile penalmente;
- l’imputabilità penale scatta a partire dai 14 anni, ma ci sono dei casi in cui non è valida, ovvero quelli in cui si dimostra l’incapacità del minore (che in caso di condanna, prevede uno sconto della pena);
- i soggetti maggiorenni sono invece sempre imputabili penalmente, a meno che non si provi che siano incapaci di intendere e di volere.
Qualora il minore di 14 anni che ha commesso un reato fosse ritenuto pericoloso dal giudice, potrebbe essere applicata una misura di sicurezza, come la libertà vigilata o il ricorso al riformatorio.
Per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, i genitori dovranno pagare eventuali risarcimenti (in base alle regole della responsabilità civile), ma non potranno in alcun modo andare in carcere per un fatto delittuoso che è stato commesso dal figlio.
La responsabilità amministrativa
Ancora diverso è il caso della responsabilità amministrativa, che prevede regole simili a quelle della responsabilità civile. In pratica, i genitori dovranno pagare le sanzioni relative agli illeciti commessi dai propri figli.
Facendo un esempio, se un figlio minorenne prende una multa con il motorino, saranno i genitori a pagarla. Inoltre, l’agente che si occuperà del verbale di accertamento, dovrà intestarla ai genitori, ovvero a chi esercita la responsabilità sul minore.
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