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Affidamento temporaneo agli zii: cos’è, come funziona e quali sono i requisiti

L’affidamento temporaneo agli zii rappresenta una soluzione volta a garantire al/la minore continuità affettiva e un ambiente familiare stabile e sicuro nei momenti di crisi. Gli zii, se motivati e idonei, possono diventare una figura di riferimento fondamentale per il benessere del/la minore, anche se per un periodo limitato di tempo.

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  • L’affidamento temporaneo agli zii è un istituto giuridico che consente al minore che si trova in un contesto familiare di estrema difficoltà di ricevere le cure necessarie.
  • Il minore resta all’interno della rete familiare fino alla risoluzione delle problematiche che hanno portato il suo allontanamento dalla famiglia d’origine.
  • Siamo di fronte ad una misura di sostegno provvisoria che si adotta quando i genitori del minore non riescono temporaneamente a fornire assistenza materiale e morale ai propri figli.

Quando un bambino non può restare con i propri genitori, per motivi di natura personale, familiare o giudiziaria, l’affidamento temporaneo rappresenta una soluzione giuridica fondamentale per garantirgli protezione e continuità dei legami affettivi. In questo contesto, l’affidamento temporaneo agli zii può essere una scelta privilegiata volta a tutelare gli interessi del minore poiché consente di evitare il ricorso a soluzioni di affidamento extrafamiliare. Ma cos’è esattamente l’affidamento temporaneo e come funziona? Di seguito vedremo di cosa si tratta e quali sono i requisiti necessari.

Cos’è l’affidamento temporaneo

L’affidamento temporaneo agli zii è una misura prevista dalla legge italiana per tutelare i minori in situazioni familiari problematiche. Si tratta di una soluzione alternativa all’affidamento extrafamiliare (cioè presso soggetti estranei alla famiglia) avente come obiettivo principale quello di garantire al minore un ambiente idoneo e affettivamente stabile in attesa del rientro in famiglia. Quando l’affidamento riguarda parenti stretti, come gli zii, si parla di affidamento intrafamiliare.

Esistono due diverse tipologie di affidamento:

  1. consensuale, quando i genitori accettano volontariamente l’affidamento del minore. Dopo un accordo con i servizi sociali segue il provvedimento del Giudice tutelare che rende esecutivo tale accordo;
  2. giudiziale, quando l’affidamento è disposto dal Tribunale per i minorenni, senza il consenso dei genitori, nei casi in cui questi siano ritenuti temporaneamente inidonei a occuparsi del figlio.

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Quando si può ricorrere all’affidamento temporaneo agli zii

Il ricorso all’affidamento temporaneo agli zii può avvenire per diverse ragioni, tra cui:

  • problemi temporanei dei genitori, come malattie, dipendenze, detenzione o gravi difficoltà economiche o psicologiche;
  • separazioni o divorzi conflittuali, a causa dei quali il minore si trova a vivere in un contesto instabile;
  • allontanamento del minore dalla famiglia disposto dal Tribunale per gravi situazioni di trascuratezza, maltrattamenti o abusi, situazioni aventi anche rilevanza di carattere penale.

Insomma, può trattarsi di problematiche di vario genere. Si va da quelle di tipo economico a quelle prettamente psicologiche.

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Come funziona l’affidamento temporaneo agli zii

Il procedimento per l’affidamento temporaneo agli zii prevede diverse fasi, che coinvolgono sia i servizi sociali sia l’Autorità Giudiziaria, vale a dire:

  1. la segnalazione e la valutazione;
  2. la proposta di affidamento;
  3. il provvedimento di affidamento;
  4. il monitoraggio;
  5. la conclusione dell’affidamento.

1. Segnalazione e valutazione

Il primo passo è la segnalazione della situazione di disagio del minore. Questa può essere fatta dai genitori, dall’istituto scolastico, dai servizi sociali, da professionisti sanitari o Forze dell’ordine. Inoltre, l’iniziativa può partire dagli zii stessi che avanzano formale richiesta di affido.

Una volta ricevuta la segnalazione, i servizi sociali del Comune di residenza del minore iniziano un’indagine per valutare la situazione familiare. Viene verificato se esistono parenti idonei, come gli zii, disposti ad accogliere il minore.

Qualora gli zii si dichiarino disponibili saranno sottoposti a colloqui con psicologi e assistenti sociali per verificare:

  • la motivazione ad accogliere il minore;
  • la qualità del legame preesistente con lui;
  • la capacità di affrontare il carico emotivo e pratico dell’affidamento.

2. Proposta di affidamento

Qualora gli zii abbiano superato positivamente l’esame cui sono stati sottoposti dagli assistenti sociali, in seguito alla fase della valutazione, la richiesta di affidamento viene presentata al Tribunale dei Minorenni.

I servizi sociali devono altresì predisporre un progetto educativo e fornire un sostegno alla famiglia affidataria. Gli zii, una volta che l’affido è stato disposto con il provvedimento, hanno diritto a ricevere:

  • un contributo economico mensile, stabilito dal Comune, che può variare in base alla disponibilità dell’ente e alla situazione economica della famiglia affidataria;
  • supporto psicopedagogico, mediante corsi di formazione che consentiranno loro di affrontare il compito educativo, l’assistenza sanitaria e legale a favore del minore.

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3. Provvedimento di affidamento

L’affidamento temporaneo agli zii può essere disposto:

  • dal Tribunale per i Minorenni, con decreto motivato, nei casi di affidamento giudiziale;
  • dal Comune, in caso di affidamento consensuale, su proposta dei servizi sociali, quando vi è il consenso dei genitori.

Nel decreto di affidamento, il Giudice deve specificare la durata dell’affido (di norma non superiore a 24 mesi, ma prorogabile), i diritti/doveri in capo agli zii affidatari, le modalità di mantenimento dei rapporti con i genitori biologici, nonché eventuali contributi economici e supporti educativi. Con tale provvedimento si autorizza così il collocamento del minore presso la residenza degli zii.

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4. Monitoraggio

Durante il periodo di affidamento, i servizi sociali monitorano costantemente la situazione del minore e della famiglia affidataria, segnalando eventuali criticità al Tribunale. 

5. Conclusione del periodo di affidamento

L’affidamento può concludersi in diversi modi, cioè:

  • rientro del minore nella famiglia d’origine;
  • prosecuzione dell’affido per motivi gravi e persistenti;
  • adozione in casi limite in cui sia dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale o comunque il rientro presso i genitori biologici non risulti opportuno.

Dopo è che è stato constatato il venir meno della situazione critica della famiglia d’origine, l’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’affidamento ne dispone la conclusione.

Requisiti per l’affidamento agli zii

Gli zii che vogliono accogliere il minore in affidamento devono rispondere a specifici requisiti di idoneità. Questi non sono rigidi come quelli richiesti per l’adozione, ma devono comunque garantire una tutela piena del minore.

I requisiti personali e familiari sono:

  • età adeguata rispetto al minore – di norma almeno 18 anni di differenza, ma non ci sono limiti rigidi;
  • stabilità emotiva e relazionale;
  • assenza di precedenti penali, in particolare per reati contro la persona o il patrimonio;
  • buona salute psico-fisica;
  • capacità educativa e disponibilità all’accoglienza.

È necessaria, inoltre, la presenza di requisiti economici quali:

  • abitazione idonea, sicura e con spazi sufficienti;
  • condizione economica stabile, in grado di sostenere le necessità del minore, anche se sono previsti contributi pubblici.

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Obblighi e responsabilità degli zii affidatari

Gli zii che accolgono un minore in affidamento non diventano tutori legali, ma assumono responsabilità educative e quotidiane nei suoi confronti. Sono, infatti, tenuti a provvedere al benessere psicofisico del minore, garantire la sua educazione, istruzione e cura, oltre che attenersi alle indicazioni dei servizi sociali, e favorire, se possibile e nell’interesse del minore, i rapporti con i genitori biologici.

Quanto dura l’affidamento agli zii?

L’affidamento intrafamiliare agli zii è una misura dal carattere temporaneo. La sua durata è variabile in quanto termina con il recupero delle capacità e dell’idoneità della famiglia d’origine. Solitamente dura 24 mesi, ma sono ammesse delle proroghe se si rende necessario un ulteriore allontanamento dalla famiglia d’origine

Qualora invece la situazione di crisi dovesse perdurare nel tempo e i genitori si rivelassero totalmente inadatti a prendersi cura, provvedere alla crescita e tutelare il minore, il Tribunale adotta misure differenti, come l’adozione, misura avente carattere definitivo.

Qualora avessi necessità di chiarire ulteriori questioni sull’argomento, potrebbe esserti utile contattare un/a avvocato/a specializzato in diritto di famiglia.

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Avv. Manuela Margilio
Esperta di diritto immobiliare, successioni, fiscalità.
Laureata in giurisprudenza a Torino. Dopo aver lavorato presso diversi studi legali, attualmente mi occupo di assicurazioni e scrivo sul web approfondendo tematiche sulle quali nel tempo mi sono specializzata.
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