Cosa succede se il figlio di genitori separati si rifiuta di vedere il padre
Dopo la separazione tra due coniugi, in presenza di prole, possono verificarsi situazioni di vario tipo: una è quella in cui il figlio non voglia frequentare il padre o la madre. Ma quando i figli possono decidere con quale genitore stare? Approfondiamo la questione in questa guida.
- Il mantenimento dei rapporti affettivi con entrambi i genitori deve essere il più possibile favorito.
- Il genitore allontanato dal figlio può richiedere l’intervento dei servizi sociali.
- Il Tribunale non può in alcun modo imporre la frequentazione di entrambi i genitori.
Il rifiuto del figlio di vedere uno dei genitori dopo la separazione è una questione complessa che richiede un’analisi attenta delle cause e un approccio equilibrato. Il Giudice valuta caso per caso, tenendo conto dell’età del figlio, della sua maturità, del contesto familiare e delle dinamiche relazionali.
L’obiettivo non è imporre una frequentazione non gradita, ma favorire il benessere del minore e il suo equilibrio psicologico. Quando i genitori si separano o divorziano, uno dei temi più delicati riguarda l’affidamento dei figli e il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario.
Anche se il Giudice solitamente dispone l’affidamento condiviso in forza del principio di bigenitorialità in base al quale i figli hanno il diritto/dovere di trascorrere un tempo adeguato con entrambi i genitori dopo una separazione, può accadere tuttavia che il figlio si rifiuti di vedere il genitore non collocatario, ovvero quello (padre o madre che sia) con il quale non vi è convivenza.
Ci si chiede pertanto quali siano le conseguenze per i genitori. È possibile che la volontà del minore prevalga sulle decisioni prese dal Tribunale? E quando si può davvero prendere in considerazione l’opinione del figlio? In questo articolo approfondiremo cosa prevede la legge, quali sono i diritti dei genitori e dei figli e se i rapporti affettivi possano o meno essere imposti.
Cos’è il diritto del figlio alla bigenitorialità
La legge italiana tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che il figlio ha diritto alla bigenitorialità, ovvero alla presenza costante di entrambi i genitori nella sua vita, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto affettivo, educativo e relazionale.
Questo significa che, salvo situazioni particolari, entrambi i genitori devono poter esercitare il proprio ruolo, e il figlio deve poter frequentare regolarmente anche il genitore non collocatario. Il Tribunale, una volta identificato il genitore con il quale il figlio andrà ad abitare, stabilisce i tempi e i modi del diritto di visita dell’altro genitore.
Approfondisci leggendo Responsabilità genitoriale: significato, codice civile, decadenza
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Il figlio può rifiutarsi di vedere uno dei genitori?
Nella pratica, di fronte ad una decisione del Giudice in merito al diritto di visita del genitore non collocatario, possono emergere difficoltà: capita non di rado che un figlio, soprattutto adolescente, manifesti la volontà di non vedere il genitore non collocatario.
Il rifiuto può essere libero oppure indotto dall’altro genitore. Questa condotta del genitore può comportare anche un risarcimento del danno a favore di colui che si è visto allontanare il figlio.
Le motivazioni del rifiuto del minore possono essere molteplici. Ricordiamo, per esempio:
- conflitti o delusioni nel rapporto con il genitore;
- difficoltà emotive legate alla separazione;
- la presenza di nuovi partner;
- esperienze traumatiche, anche non gravi, ma vissute negativamente.
Dietro il rifiuto potrebbe inoltre nascondersi un disagio più profondo, magari alimentato inconsciamente dal contesto familiare.
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I minori possono decidere con quale genitore stare?
In Italia, la legge non attribuisce ai figli minorenni un potere decisionale assoluto sulle modalità di visita e frequentazione del genitore non collocatario. Tuttavia, l’art. 336-bis Codice Civile prevede che il Giudice debba ascoltare il minore che abbia compiuto 12 anni e, se capace di discernimento, anche il minore di età inferiore, prima di adottare provvedimenti che lo riguardano.
L’ascolto del minore è quindi obbligatorio nei casi previsti dalla legge, ma non implica necessariamente che il Giudice segua la sua volontà in quanto la priorità è rappresentata dal benessere e da una crescita equilibrata. I 12-14 anni si ritengono comunque un’età adeguata, salvo casi eccezionali, affinché i figli possano esprimere le loro opinioni in modo consapevole.
A questo proposito, ti suggeriamo di leggere A quale età i figli possono decidere con quale genitore stare?
Mio figlio non vuole vedermi: cosa posso fare?
Di fronte al rifiuto del bambino, il genitore estromesso può fare richiesta di intervento dei servizi sociali al fine di tentare di ristabilire una relazione. Il Tribunale può altresì disporre una consulenza tecnica finalizzata ad individuare le motivazioni che hanno portato al rifiuto, qualunque esse siano.
Ad ogni modo, quel che è certo è che il Tribunale non può forzatamente disporre una frequentazione non voluta. Ciò che può fare il Giudice è appellarsi ai servizi sociali affinché tentino il ripristino dei rapporti, nonché obbligare il genitore non collocatario a favorire la relazione con l’altro genitore.
Il Giudice, inoltre, dopo aver ascoltato il minore, disposto l’intervento dei servizi sociali ed effettuata una consulenza tecnica, può, a seconda dei casi, nominare un curatore speciale e prevedere un percorso di sostegno psicologico o la mediazione familiare.
Se il figlio, pur in assenza di condizionamenti, continua a rifiutare il rapporto con l’altro genitore, il Giudice non potrà che tenerne conto, soprattutto se il minore è in età adolescenziale e mostra coerenza nella sua posizione.
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Cosa succede se il genitore impedisce i rapporti con il genitore non collocatario
Se il rifiuto del figlio è provocato o alimentato da uno dei genitori, il Giudice può intervenire con provvedimenti sanzionatori, come:
- l’ammonimento del genitore collocatario;
- la modifica dell’affidamento (es. affidamento esclusivo all’altro genitore);
- la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore;
- la riduzione o sospensione dell’assegno di mantenimento.
In casi estremi, può essere anche disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale se si dimostra un comportamento gravemente pregiudizievole per il minore.
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Figlio non vuole vedere il padre – Domande frequenti
In Italia, un figlio non può decidere autonomamente di non vedere un genitore. Tuttavia, dai 12 anni in su (e anche prima, se capace di discernimento), il Giudice deve ascoltare la sua opinione e può tenerne conto nel valutare l’interesse del minore.
No. Il genitore collocatario non può ostacolare i rapporti tra il figlio e l’altro genitore. Se lo fa, rischia provvedimenti legali, come l’ammonimento del Giudice, il risarcimento del danno o la modifica dell’affidamento.
Nella pratica si cerca di evitare imposizioni forzate. Se il rifiuto di vedere il padre è motivato da disagio psicologico, si preferisce intervenire con strumenti di supporto, come incontri protetti, mediazione o percorsi terapeutici.
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