Chi è il Giudice istruttore e cosa fa
Il giudice istruttore è il magistrato che guida l'istruzione della causa nel processo civile: vediamo quali sono i suoi poteri, i provvedimenti che adotta, la differenza con il pubblico ministero e cosa resta della vecchia figura del processo penale.
- Il giudice istruttore è il magistrato che dirige la fase istruttoria del processo civile: fissa udienze e termini, ammette e raccoglie le prove (artt. 175 e ss. Codice di procedura civile).
- Nel processo penale la figura è stata abolita nel 1989 con il nuovo Codice di procedura penale: le indagini spettano al pubblico ministero, il controllo al giudice per le indagini preliminari.
- I suoi provvedimenti hanno la forma dell’ordinanza, di regola modificabile e revocabile, e l’art. 187 c.p.c. stabilisce quando rimette la causa in decisione.
Il giudice istruttore è il magistrato a cui il presidente del tribunale affida una causa civile appena iscritta a ruolo, perché la segua fino alla decisione (art. 168-bis Codice di procedura civile). È lui che ammette i testimoni, nomina il consulente tecnico e fissa le date delle udienze. Chi affronta una causa per un risarcimento, un’eredità o un contratto non rispettato lo incontra quasi a ogni udienza. Nel linguaggio comune, però, il termine richiama ancora i grandi processi penali degli anni Ottanta, quando erano i giudici istruttori a condurre le indagini.
Per inquadrare la figura del giudice istruttore conviene partire dal processo civile e dalla sua articolazione in tre fasi:
- introduzione;
- istruzione, nel corso della quale si svolgono la trattazione e l’istruzione vera e propria;
- decisione.
L’introduzione termina con la costituzione delle parti: da quel momento entrano in gioco i protagonisti del processo, cioè il giudice e le parti stesse. Nella fase successiva si colloca l’istruzione probatoria, il terreno su cui il giudice istruttore lavora.
Chi è, dunque, il giudice istruttore? E quali provvedimenti rientrano nella sua competenza? Ecco cosa prevede la legge.
Cosa fa un giudice istruttore?
Il giudice istruttore tratta le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la causa, ammette e assume le prove e la porta fino alla decisione. L’articolo 175 c.p.c. gli affida la direzione del procedimento, con tutti i poteri per farlo procedere in modo rapido e leale: può, per esempio, evitare rinvii inutili e chiudere una prova quando ha già elementi sufficienti.
In concreto, è lui a fissare le udienze e i termini entro cui le parti devono depositare atti e documenti. Se dimentica di farlo, il provvedimento può essere integrato, su richiesta di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 289 c.p.c. In questo modo la causa non resta bloccata.
Il ruolo cambia in base alla composizione del tribunale:
- nelle cause collegiali, elencate dall’art. 50-bis c.p.c., il giudice istruttore cura l’istruzione e poi rimette la decisione al collegio di tre giudici, di cui fa parte;
- nelle cause monocratiche, che davanti al tribunale sono la regola (art. 50-ter c.p.c.), lo stesso giudice provvede sia all’istruzione sia alla decisione.
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La figura del giudice istruttore tra passato e presente
Fino al 1989 il giudice istruttore esisteva anche nel processo penale, regolato dal codice di procedura penale del 1930. Lavorava presso i tribunali, nell’ufficio istruzione. Nell’istruzione cosiddetta “formale” raccoglieva le prove e, alla fine, pronunciava il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell’imputato.
Negli uffici più grandi lavoravano diversi giudici istruttori, sotto la direzione del consigliere istruttore, affiancato in alcuni casi dal consigliere istruttore aggiunto. Proprio all’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo nacque il pool antimafia. Lo ideò il consigliere istruttore Rocco Chinnici, ucciso il 29 luglio 1983, e lo formalizzò il suo successore Antonino Caponnetto, arrivato a Palermo nel novembre dello stesso anno. Di quel gruppo facevano parte, tra gli altri, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Con il nuovo Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), entrato in vigore il 24 ottobre 1989, il giudice istruttore penale è stato eliminato e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie. Oggi la figura sopravvive solo nel processo civile.
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Quali sono le altre funzioni del giudice istruttore
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il giudice istruttore svolge anche le verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c. Prima della prima udienza controlla d’ufficio, tra l’altro, la regolarità del contraddittorio e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio da trattare.
Come stabilisce l’articolo 182 c.p.c., il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti. Quando serve, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Il secondo comma, modificato dalla riforma Cartabia, riguarda i vizi più seri. Il giudice può accorgersi che manca la procura all’avvocato, oppure che in causa non c’è chi deve rappresentare la parte. È il caso per esempio, di un minore che agisce senza il genitore o una società senza il suo legale rappresentante.
In tutti questi casi, il giudice non chiude il processo, ma assegna un termine perentorio per rimediare. Entro quel termine, la parte deve far costituire il rappresentante, produrre l’autorizzazione oppure rilasciare o rinnovare la procura.
Quali sono i provvedimenti del giudice istruttore?
Il giudice istruttore si esprime con provvedimenti che hanno regole precise su forma, comunicazione e revoca. L’art. 187 c.p.c., intitolato proprio “Provvedimenti del giudice istruttore“, disciplina invece il passaggio della causa alla fase decisoria.
Ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza. In particolare:
- le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
- quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.
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Quando le ordinanze si possono revocare
L’articolo 177 c.p.c. stabilisce che le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Il giudice che le ha pronunciate può sempre modificarle o revocarle, tranne nei casi in cui si tratti di:
- ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, che sono comunque revocabili dal giudice istruttore o dal collegio quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
- ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
- ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.
Quando la causa va in decisione
Di regola il giudice istruttore assume le prove nel rispetto del calendario del processo e, chiusa l’istruzione, rimette la causa in decisione (artt. 188 e 189 c.p.c.).
L’art. 187 c.p.c. gli consente però di farlo prima, in tre ipotesi:
- la causa è già matura per la decisione e le prove non servono, per esempio perché i fatti non sono contestati, bastano i documenti o si discute solo di questioni di diritto;
- c’è una questione preliminare di merito in grado di chiudere da sola il giudizio, come l’eccezione di prescrizione: se il giudice la accoglie, non serve esaminare il resto;
- sorgono questioni di giurisdizione, di competenza o altre questioni pregiudiziali di rito, cioè legate alle regole del processo, che il giudice può far decidere subito oppure insieme al merito.
La valutazione del giudice istruttore non vincola il collegio, che può decidere solo una parte della causa con una sentenza non definitiva e far proseguire l’istruzione (art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c.). In questo caso le parti non perdono il diritto alla prova. Se prima non avevano ottenuto i termini per le richieste istruttorie dell’art. 183, quarto comma, c.p.c., possono chiederli al giudice istruttore nella prima udienza davanti a lui.
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Che differenza c’è tra giudice istruttore e pubblico ministero?
Il giudice istruttore e il pubblico ministero sono entrambi magistrati, ma svolgono funzioni opposte. Il primo è un giudice, quindi deve restare terzo e imparziale rispetto alle parti. Il secondo è un magistrato requirente, cioè una parte pubblica che chiede, accusa o tutela un interesse generale.
Nel processo civile il pubblico ministero non dirige la causa e interviene solo nei casi previsti dalla legge. L’art. 70 c.p.c. rende obbligatorio il suo intervento, per esempio, nelle cause matrimoniali, comprese le separazioni, e in quelle sullo stato e la capacità delle persone. In questi giudizi il PM è una parte del processo, mentre la guida resta al giudice istruttore.
Nel processo penale, invece, prima del 1989 i due ruoli convivevano: accanto al giudice istruttore, il PM esercitava l’azione penale e, nei casi previsti, conduceva l’istruzione sommaria. Con l’abolizione del giudice istruttore, le sue funzioni non sono passate a un unico soggetto, ma sono state divise:
- il pubblico ministero dirige le indagini, con l’aiuto della polizia giudiziaria, ed esercita l’azione penale, che per la Costituzione è obbligatoria (artt. 50 e 327 c.p.p., art. 112 Costituzione);
- il giudice per le indagini preliminari (GIP) decide sulle richieste del PM e delle altre parti durante le indagini, come misure cautelari e archiviazione (art. 328 c.p.p.).
A differenza del vecchio giudice istruttore, il GIP non ha poteri autonomi di iniziativa probatoria: non cerca le prove, ma garantisce i diritti dell’indagato nel corso delle indagini preliminari.
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Giudice istruttore – Domande frequenti
Solo in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio (art. 174 c.p.c.): di regola lo stesso giudice segue la causa dall’inizio alla fine.
Il giudice istruttore è un magistrato ordinario. Dal 2022 basta la laurea in giurisprudenza per partecipare al concorso in magistratura (art. 33 D.L. 23 settembre 2022, n. 144).
Sì. Fino alla rimessione della causa in decisione può formulare una proposta transattiva o conciliativa, se la natura e il valore della lite lo consentono (art. 185-bis c.p.c.).
Riferimenti normativi
- art. 112 Costituzione;
- artt. 50-bis, 50-ter, 70, 168-bis, 171-bis Codice di procedura civile;
- artt. 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 185-bis, 187, 188, 189, 279, 289 Codice di procedura civile;
- artt. 50, 327, 328 Codice di procedura penale;
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
- art. 33 D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
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