Decreto sicurezza 190/2026: cosa cambia davvero tra piazze, minori e genitori
Il decreto sicurezza 190/2026 introduce il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, presume l'imputabilità dei minori dai 14 anni e allarga arresti, fermi e divieti. Ecco cosa è davvero nuovo e cosa esisteva già.
- Il decreto sicurezza 190/2026 (D.L. 22 ottobre 2026, n. 190) è in vigore dal 23 ottobre, introducendo il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, con pene fino a 12 anni per chi organizza o istiga.
- Per i ragazzi dai 14 anni la capacità di intendere e di volere ora si presume e l’arresto in flagranza differita entra anche nel processo minorile.
- Fermo preventivo, multe ai genitori e divieto di raduno ampliano strumenti già introdotti dal decreto Caivano e dal decreto sicurezza di febbraio 2026, mentre i molti penalisti parlano di norme inutili e lesive delle garanzie.
Il decreto sicurezza 190/2026 è la risposta del Governo agli scontri di Milano del 17 e 18 ottobre: approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 il 22, in vigore dal 23. Dieci articoli, un reato nuovo e una stretta sui minorenni che cambia le regole della giustizia minorile. Molte misure, però, non nascono dal nulla: rafforzano strumenti già in vigore: vediamo in che modo.
Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche
La vera novità sul fronte delle piazze è il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis c.p.). La pena è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Partecipare a un corteo in cui scoppiano incidenti non è sufficiente, poiché il reato scatta solo se ricorrono tutte queste condizioni:
- la persona fa parte di un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche solo per quell’occasione;
- usa illegittimamente o lancia bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, oppure razzi, fuochi d’artificio, petardi o spray con sostanze urticanti;
- la condotta crea un concreto pericolo per l’incolumità delle persone;
- la condotta provoca anche danni alle cose.
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Le aggravanti
La pena aumenta da un terzo alla metà in due casi:
- il primo riguarda chi agisce travisato, cioè con il volto coperto o in modo da rendere difficile l’identificazione;
- il secondo il lancio o l’uso di oggetti contro infrastrutture di energia, trasporti e telecomunicazioni, contro servizi pubblici o contro beni destinati a funzioni pubbliche.
Se dalle violenze derivano lesioni personali, le pene previste per le lesioni (artt. 582, 583, 583-quater e 583-quinquies c.p.) salgono anch’esse da un terzo alla metà.
Il trattamento più severo tocca a chi organizza o promuove il gruppo violento e a chi incita o istiga a commettere le violenze. La norma include espressamente chi lo fa con strumenti informatici o telematici, quindi anche tramite chat e social network. La pena va da quattro a dodici anni di reclusione, più del doppio rispetto a chi partecipa.
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Danneggiamento di gruppo, devastazione e saccheggio
Il decreto crea anche il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (art. 635.1 c.p.): se almeno cinque persone, organizzate anche occasionalmente, danneggiano beni altrui, la pena del danneggiamento aumenta da un terzo alla metà.
Due reati già esistenti diventano più pesanti quando avvengono durante una manifestazione. In pratica:
- per devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) arriva un aumento di pena se le condotte colpiscono merci in negozi o depositi;
- per l’attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) l’aumento scatta per il solo fatto di avvenire nel corso di una manifestazione.
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Minori e nuovo decreto sicurezza
Il capitolo sui ragazzi tra i 14 e i 18 anni è quello che ha fatto discutere di più. Il decreto ha toccato su tre fronti nello stesso momento: come si accerta la responsabilità, quando si può arrestare e quando si può applicare il carcere preventivo. Messe insieme, queste modifiche cambiano il volto del processo penale minorile.
Imputabilità presunta per i minori dai 14 anni
Sotto i 14 anni nessuno è imputabile, e questo non cambia (art. 97 c.p.). Fino al 22 ottobre, per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni valeva la regola opposta a quella di un adulto: era responsabile solo se il giudice accertava in positivo la sua capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). Il pubblico ministero e il giudice avevano l’obbligo di raccogliere elementi sulla sua maturità (art. 9 D.P.R. 448/1988).
Ora quella capacità si presume fino a prova contraria. In pratica, il ragazzo è considerato maturo, e tocca in concreto alla difesa dimostrare che al momento del fatto non lo era. L’età minima resta 14 anni e resta anche la riduzione di pena per i minorenni imputabili.
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Arresto in flagranza differita anche per i minorenni
L’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.) permette di arrestare una persona non mentre commette il reato, ma dopo, entro 48 ore dal fatto. La condizione è che video, foto o altra documentazione attribuiscano il fatto alla persona in modo inequivocabile. Lo strumento è nato per la violenza negli stadi ed è stato esteso da precedenti decreti sulla sicurezza.
Il decreto 190 lo allarga a devastazione e saccheggio, attentati agli impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni e danneggiamento di gruppo. La novità più forte è che l’arresto differito ora vale anche nel processo minorile (art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 448/1988). In altri parole, un quindicenne ripreso dalle telecamere mentre lancia un petardo in un corteo può essere arrestato fino a due giorni dopo.
Il decreto amplia anche i reati per cui un minorenne può finire in custodia cautelare, cioè in carcere prima della sentenza: entrano la violenza organizzata e il danneggiamento di gruppo (art. 23 D.P.R. 448/1988).
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Fermo preventivo
Il cosiddetto fermo preventivo (art. 11-bis D.L. 59/1978) consente alla polizia di accompagnare una persona in ufficio e trattenerla fino a 12 ore per accertamenti. Questo potere esiste già dal decreto sicurezza di febbraio 2026, ma solo in occasione di manifestazioni pubbliche.
Il decreto 190 lo estende alle operazioni di prevenzione nei luoghi con un consistente afflusso di persone, anche senza alcun corteo in corso. Servono però elementi concreti che facciano ritenere la persona pericolosa per la sicurezza, come il possesso di oggetti atti a offendere o precedenti e segnalazioni degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, per droga, per armi o per il nuovo reato di violenza organizzata. Il limite delle 12 ore e le garanzie già previste restano invariati, e la misura può riguardare anche i minorenni.
Multe ai genitori e risarcimento dei danni
Il decreto sicurezza 190/2026 introduce una sanzione amministrativa per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il figlio minorenne partecipa a determinati reati, tra cui devastazione, saccheggio, violenza organizzata e danneggiamento di gruppo (art. 5 D.L. 190/2026).
La sanzione scatta anche se il figlio non è imputabile, quindi anche sotto i 14 anni e va da:
- 500 a 1.000 euro la prima volta;
- 1.000 a 2.000 euro se il minore ripete la condotta.
Il genitore evita la multa se prova di non aver potuto impedire il fatto. In caso di recidiva, il prefetto può segnalare la famiglia al tribunale per i minorenni per attivare percorsi di sostegno educativo.
Il decreto accelera anche il risarcimento dei danni: se il minore danneggia beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, il prefetto può ordinare al genitore di pagare i danni, calcolati sulla base degli atti; contro l’ingiunzione si può fare opposizione in tribunale entro 40 giorni. Se il danno riguarda un privato, come un negozio o un’auto, il danneggiato può chiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (artt. 633 e 642 c.p.c.), con l’ordinanza del prefetto come prova scritta.
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Divieto di raduno nel decreto sicurezza190/2026
Quando almeno cinque persone, in un luogo pubblico, tengono comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti, il questore può vietare ad alcune di loro di radunarsi con le stesse persone in luoghi indicati, anche solo in certe fasce orarie (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 159/2011). Il divieto dura al massimo un anno e deve rispettare le esigenze di salute, famiglia, lavoro e studio.
Il provvedimento non colpisce chiunque faccia parte del gruppo. Il destinatario deve aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, altre misure di prevenzione (come l’avviso orale, il foglio di via o il DASPO urbano), oppure una condanna anche non definitiva per reati contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. Il divieto vale anche per i ragazzi dai 14 anni, con la procedura già introdotta dal decreto Caivano (D.L. 123/2023).
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Perché alcuni penalisti hanno definito il decreto inutile e lesivo?
La reazione dell’avvocatura penale è netta. Per Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, il pacchetto dimostra “l’inutilità dell’innalzamento del livello della risposta penale” e della criminalizzazione della devianza minorile, come ha dichiarato all’Ansa.
Secondo Petrelli il decreto non dà risposte efficaci ai fenomeni che vuole contrastare e rappresenta un ulteriore strappo alle garanzie e ai principi costituzionali di proporzionalità e determinatezza. I penalisti contestano anche il metodo: norme controverse come quella sull’imputabilità dei minori erano già all’esame del Parlamento e il decreto-legge ne scavalca il percorso ordinario.
Un arresto in flagranza differita, un fermo di 12 ore, un avviso orale del questore o una multa da genitore hanno tempi stretti per difendersi. Se tu o tuo figlio siete coinvolti, rivolgiti subito a un avvocato penalista, meglio se esperto di diritto penale minorile, per valutare la situazione e preparare la difesa.
Decreto sicurezza 190/2026 – Domande frequenti
È in vigore dal 23 ottobre 2026. Il Parlamento deve convertirlo in legge entro il 21 dicembre 2026, anche con modifiche.
No. Bisogna far parte di un gruppo organizzato di almeno cinque persone che usa o lancia oggetti pericolosi, creando pericolo per le persone e danni alle cose.
Sì, entro 48 ore dal fatto, se video o foto gli attribuiscono il reato in modo inequivocabile.
Una multa da 500 a 1.000 euro, che sale a 1.000-2.000 euro se il figlio ripete la condotta, oltre al risarcimento dei danni.
Al massimo 12 ore, sia durante le manifestazioni sia nelle operazioni di prevenzione nei luoghi affollati.
Riferimenti normativi
- art. 77 Costituzione;
- D.L. 22 ottobre 2026, n. 190;
- artt. 97, 98, 419, 420, 420-bis, 582, 635 e 635.1 Codice penale;
- art. 2048 Codice civile;
- art. 382-bis Codice di procedura penale;
- artt. 633, 634 e 642 Codice di procedura civile;
- artt. 9, 16 e 23 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
- art. 11-bis D.L. 21 marzo 1978, n. 59;
- art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- artt. 10, 13 e 13-bis D.L. 20 febbraio 2017, n. 14;
- art. 110 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- D.L. 15 settembre 2023, n. 123;
- D.L. n. 23/2026.
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