Allontanamento dalla casa familiare: cos’è, quando si applica, quanto può durare
L'allontanamento dalla casa familiare è la misura cautelare prevista dall'articolo 282-bis del Codice di procedura penale per proteggere coniuge e figli. In questa guida ti spiego meglio quali sono i requisiti, la durata, il nesso con il divieto di avvicinamento, quando e come fare ricorso e cosa rischi se non rispetti il provvedimento.
- L’allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare che il giudice dispone, su richiesta del pubblico ministero, per tutelare coniuge, figli e conviventi da reati commessi in famiglia.
- I requisiti sono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; nei casi urgenti, con il Codice rosso, possono intervenire subito la polizia giudiziaria o il pubblico ministero.
- La legge fissa un limite massimo di durata, il provvedimento si impugna con ricorso e chi lo viola rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
L’allontanamento dalla casa familiare rappresenta una della misure cautelari previste dal nostro ordinamento giuridico e che può essere applicata in diverse circostanze, come per esempio quella in cui siano presenti maltrattamenti in famiglia.
In genere questa misura cautelare entra in gioco per tutelare i familiari e i conviventi, quali il coniuge o i figli, che subiscono reati in famiglia.
In questa guida analizzeremo nel dettaglio come funziona l’allontanamento dalla casa familiare e quali sono i casi nei quali trova applicazione.
Cos’è l’allontanamento dalla casa familiare
L’allontanamento dalla casa familiare viene adottato dal giudice in tutti quei casi in cui sia necessario tutelare l’incolumità dei familiari di una persona indagata o imputata per un determinato reato.
Si tratta di una misura cautelare: il giudice la dispone quando il pubblico ministero ne fa richiesta. Interviene prima della sentenza definitiva di condanna, nei casi in cui la permanenza in casa dell’indagato è considerata pericolosa.
Il provvedimento è disciplinato dall’articolo 282-bis c.p.p.. Dal momento in cui è disposto, l’imputato deve lasciare immediatamente la casa familiare, o non farvi rientro, e non può accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’autorizzazione può indicare determinate modalità di visita.
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Quali sono i requisiti dell’allontanamento dalla casa familiare
Come per ogni misura cautelare personale, il giudice non decide in base a una semplice denuncia. Verifica che ci siano due condizioni: i gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.) e le esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.).
Nei casi di violenza in famiglia pesa soprattutto il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice valuta poi quale misura è adeguata e proporzionata (articolo 275 c.p.p.).
In sintesi, i requisiti sono questi:
- gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato;
- esigenze cautelari concrete e attuali, in particolare il pericolo che l’indagato commetta di nuovo reati della stessa specie;
- adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto ai fatti.
Per le misure coercitive la regola generale è che il reato abbia una pena massima superiore a tre anni (articolo 280 c.p.p.). L’articolo 282-bis, comma 6, prevede però un’eccezione per i reati commessi contro i familiari, che vedi più avanti.
Quali sono le conseguenze per i familiari?
Quando la misura viene applicata, i familiari possono trovarsi in difficoltà economica. Per questo la legge prevede un aiuto: su richiesta del pubblico ministero, il giudice può ordinare alla persona allontanata di versare un assegno periodico a favore dei conviventi che restano privi di mezzi adeguati (articolo 282-bis, comma 3, c.p.p.).
Il giudice fissa l’importo in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Può anche disporre che l’assegno sia pagato direttamente dal datore di lavoro, trattenendolo dalla retribuzione. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
L’assegno si può modificare se cambiano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario e viene revocato se la convivenza riprende. Se è a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia quando il giudice civile adotta provvedimenti sul mantenimento, come l’ordinanza dell’articolo 708 del Codice di procedura civile.
In caso di necessità o urgenza, il pubblico ministero può chiedere al giudice le misure patrimoniali provvisorie nell’interesse della persona offesa (articolo 291, comma 2-bis, c.p.p.).
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Cos’è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
L’allontanamento non comporta solo l’uscita da casa. Se ci sono esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può aggiungere il divieto di avvicinamento ai luoghi determinati che la vittima frequenta abitualmente, come per esempio:
- il luogo di lavoro;
- il domicilio della famiglia di origine, ma anche quello dei prossimi congiunti.
La frequentazione di quei luoghi può essere necessaria per motivi di lavoro. In quel caso il giudice stabilisce le modalità e può imporre limitazioni (articolo 282-bis, comma 2, c.p.p.).
Per i reati elencati nel comma 6 dell’articolo 282-bis, commessi contro i prossimi congiunti o il convivente, la misura può essere disposta anche fuori dai limiti di pena dell’articolo 280. In questi casi il giudice prescrive il controllo con il braccialetto elettronico (articolo 275-bis c.p.p.) e l’obbligo di mantenere una distanza minima di almeno mille metri dalla casa familiare e dagli altri luoghi frequentati dalla vittima. La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha portato la distanza da cinquecento a mille metri.
Se l’imputato non dà il consenso al braccialetto, il giudice applica una misura più grave, anche insieme alla prima. Lo stesso accade se chi esegue la misura accerta che il controllo elettronico non è tecnicamente o operativamente fattibile.
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Allontanamento d’urgenza e Codice rosso
Quando il pericolo è immediato, non si aspetta il provvedimento del giudice. Il Codice rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69) ha creato una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica e di genere. La polizia giudiziaria riferisce subito al pubblico ministero, anche a voce (articolo 347, comma 3, c.p.p.). Il pubblico ministero sente la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.), salvo esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini.
L’allontanamento d’urgenza è disciplinato dall’articolo 384-bis c.p.p. e si realizza in due modi:
- in flagranza: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possono disporre l’allontanamento urgente con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- anche fuori dalla flagranza: dal 2023 il pubblico ministero può disporlo con decreto motivato contro chi è gravemente indiziato di reati come maltrattamenti, atti persecutori o lesioni aggravate, se non è possibile attendere il giudice (legge 24 novembre 2023, n. 168).
In entrambi i casi servono fondati motivi per ritenere che le condotte possano ripetersi, con grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità della persona offesa. Si applicano, in quanto compatibili, le regole su arresto e convalida (articoli 385 e seguenti c.p.p.). Se il reato è procedibile a querela, la dichiarazione orale della vittima si mette a verbale nelle operazioni di allontanamento (articolo 384-bis, comma 2, c.p.p.).
Il decreto del pubblico ministero ha tempi stretti. Entro quarantotto ore dall’esecuzione il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice fissa l’udienza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive. Se il pubblico ministero non rispetta questi termini, l’allontanamento diventa inefficace (articolo 384-bis, commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, c.p.p.).
In sede di convalida il giudice non si limita agli atti presentati dal pubblico ministero. Per la Corte di cassazione (Sezione VI penale, sentenza 22 gennaio 2025, n. 3892) deve verificare, anche in base a quanto emerge nel contraddittorio in udienza, i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione delle condotte.
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Quando si applica?
L’allontanamento dalla casa familiare si applica in diversi casi, in particolare quando ci sono maltrattamenti nei confronti dei figli o della persona con cui si convive.
Non scatta in automatico dopo la denuncia: il giudice verifica i requisiti visti sopra. Per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Codice penale, c.p.) servono condotte che si ripetono nel tempo.
Il comma 6 dell’articolo 282-bis c.p.p. richiama i seguenti delitti, quando sono commessi contro i prossimi congiunti o il convivente:
- violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.);
- tentato omicidio (articolo 575 c.p.);
- lesioni personali (articolo 582 c.p.), nei casi procedibili d’ufficio o aggravati;
- atti persecutori (articolo 612-bis c.p.);
- violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.), insieme ad altri reati sessuali e contro la persona indicati dalla norma.
Quando non si applica
La misura non si applica quando mancano i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari. Il pericolo che l’indagato ripeta il reato deve essere concreto e attuale e deve emergere da comportamenti o atti concreti. Il giudice valuta le modalità del fatto e la personalità dell’indagato (articolo 274 c.p.p.).
La misura non si applica nemmeno se il giudice ritiene che non sia adeguata e proporzionata. Se le condizioni vengono meno dopo l’applicazione, la misura è revocata (articolo 299 c.p.p.).
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Quanto dura l’allontanamento dalla casa familiare?
La legge non indica una durata fissa, ma un limite massimo. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando, dall’inizio dell’esecuzione, è passato un periodo pari al doppio dei termini previsti per la custodia cautelare dall’articolo 303 c.p.p. (articolo 308, comma 1, c.p.p.). Quei termini cambiano in base alla fase del procedimento e alla gravità del reato.
La misura può finire prima, con la revoca. Se viene revocata o perde efficacia, cadono anche il divieto di avvicinamento e l’assegno disposti insieme (articolo 282-bis, comma 4, c.p.p.).
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Ricorso contro l’allontanamento dalla casa familiare
L’ordinanza si può impugnare. Le strade previste dal Codice di procedura penale sono tre:
- il riesame (articolo 309 c.p.p.): l’imputato può chiederlo, anche nel merito, entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento; il difensore ha dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito;
- l’appello (articolo 310 c.p.p.): è previsto contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali che non rientrano nel riesame e può essere proposto anche dal pubblico ministero;
- il ricorso per cassazione (articolo 311 c.p.p.): si propone entro dieci giorni contro le decisioni su riesame e appello; l’imputato può anche ricorrere direttamente per violazione di legge, e in quel caso il riesame diventa inammissibile.
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Cosa rischia chi viola il provvedimento?
Chi, essendovi legalmente sottoposto, viola gli obblighi o i divieti dell’allontanamento, del divieto di avvicinamento o dell’ordine di allontanamento d’urgenza commette un reato. L’articolo 387-bis c.p. punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La norma è stata introdotta dal Codice rosso.
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Allontanamento dalla casa familiare – Domande frequenti
È una misura cautelare disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi urgenti può intervenire prima la polizia giudiziaria, con l’autorizzazione del pubblico ministero.
La legge non fissa una durata, ma un massimo: il doppio dei termini dell’articolo 303 c.p.p. [clicca qui per sapere di più sulla durata massima delle misure cautelari].
Si può chiedere quando ci sono maltrattamenti in famiglia, anche se reiterati, o altri reati contro i conviventi. La richiesta passa dal pubblico ministero, che si rivolge al giudice.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura penale, articoli 273, 274, 275, 275-bis e 280;
- Codice di procedura penale, articolo 282-bis e articolo 291, comma 2-bis;
- Codice di procedura penale, articoli 299, 303 e 308;
- Codice di procedura penale, articoli 309, 310 e 311;
- Codice di procedura penale, articoli 347, comma 3, 362, comma 1-ter, e 384-bis;
- Codice penale, articoli 570, 571, 572, 582, 609-bis, 612-bis e 387-bis;
- Codice di procedura civile, articolo 708;
- legge 4 aprile 2001, n. 154;
- legge 19 luglio 2019, n. 69;
- legge 24 novembre 2023, n. 168;
- legge 2 dicembre 2025, n. 181;
- Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza 22 gennaio 2025, n. 3892.
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