Usurpazione di funzioni pubbliche vs rifiuto e omissione di atti d’ufficio

Il delitto di violenza sessuale di gruppo viene disciplinato dell’articolo 609 octies del Codice penale.
Come avviene? Qual è la sua procedibilità? Come viene punito dato che rientra tra le circostanze aggravanti?
In questa guida analizzeremo il contenuto del Codice penale, mettendo in evidenza anche le conseguenze per chi concorre nel reato semplicemente guardando o filmando la violenza.
La violenza sessuale di gruppo è un reato disciplinato dall’articolo 609 octies del Codice penale.
Tale articolo stabilisce:
“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo”.
Nel momento in cui si verifica una violenza sessuale di gruppo, vengono applicate in automatico le circostanze aggravanti che sono prevista dall’articolo 609 ter.
Viene considerata una circostanza aggravante una violenza sessuale perpetrata:
In aggiunta, la pena viene aumentata della metà quando viene commessa nei confronti di un soggetto che non ha ancora compiuto 14 anni e raddoppiata quando commessa nei confronti di un minore che non abbia ancora 10 anni.
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La violenza sessuale (articoli 609 bis e ter) è punibile a querela della persona offesa, che dovrà essere presentata entro 12 mesi di tempo.
La violenza sessuale di gruppo, invece, rientrando tra le circostanze aggravanti che caratterizzano questa tipologia di reato è procedibile d’ufficio: questo significa che il delitto potrà essere denunciato da chiunque ne sia venuto a conoscenza.
Cosa succede alle persone che non commettono la violenza fisicamente, ma partecipino comunque al reato osservandolo oppure filmandolo con un cellulare? A intervenire sulla questione è stata la sentenza n. 29096 del 21 ottobre 2020 della Corte di Cassazione.
Può essere punito ai sensi dell’articolo 609 octies c.p. chiunque partecipi al compimento di un atto di violenza sessuale, anche con un comportamento inerte, purché sia partecipativo o contribuisca:
La Corte di Cassazione ha ribadito che il delitto di violenza sessuale di gruppo sia integrato dalla “partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis”.
Trattandosi di un reato plurisoggettivo proprio, la punibilità prevista per la violenza sessuale di gruppo viene estesa a chiunque concorra nel reato, anche se non l’ha commesso materialmente.
Lo stesso concetto è stato anche confermato dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che “non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo”.
Chi concorre al reato di violenza sessuale potrebbe inoltre essere accusato anche di comportamento omissivo nei confronti della vittima (in riferimento all’art. 40 c.p.), oltre che di concorso effettivo nel reato (art. 110 c.p.).
In presenza di eventuali attenuanti, al compartecipe potrebbe eventualmente essere applicata la riduzione delle pena fino a un terzo, come indicato nell’articolo 609 bis c.p.
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