Procura speciale: la differenza con la procura generale

Le dinamiche che possono rovinare una vacanza per cause che non dipendono dalla propria volontà sono molteplici: per esempio, si può verificare l’annullamento di un volo, la mancanza dei servizi descritti in fase di acquisto nella struttura ricettiva prenotata, o ancora problemi legati alla negligenza degli organizzatori.
Tutti i casi citati e tutti quelli nei quali le problematiche sono dovute a fattori esterni rientrano nel concetto di danno da vacanza rovinata, nella quale si verifica non solo una perdita di tipo patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale, derivante dai disagi psicofisici dovuti all’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di qualcun altro.
Quali sono le tutele per il turista che ha subito un danno da vacanza rovinata? Come si ottiene il risarcimento? Di seguito saranno presentati gli articoli del Codice del Turismo che affrontano l’argomento e come procedere nel caso in cui si volesse essere risarciti.
Ai tempi del coronavirus incappare in un imprevisto che possa rovinare la propria vacanza è ancora più probabile rispetto al passato: per conoscere quelli che sono i diritti dei consumatori che viaggiano si può fare riferimento al Codice del Turismo.
In particolare, chi ha acquistato un cosiddetto “pacchetto vacanza” è tutelato dall’articolo 46 del Codice del Turismo, nel quale si legge che:
“1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
A risarcire il danno dovrà essere proprio l’organizzatore del viaggio o chi si è occupato della vendita del pacchetto vacanza, al quale ci si dovrà rivolgere al fine di ottenere il risarcimento per la scarsa qualità dei servizi offerti e per gli inadempimenti provocati da soggetti terzi, come per esempio il vettore aereo, le guide turistiche, e così via.
Chi ha organizzato la vacanza potrà a sua volta rivolgersi ai fornitori scelti al fine di riottenere quanto risarcito al cliente per i disservizi generati dalla negligenza altrui. Altri riferimenti alla responsabilità del venditore sono poi contenuti negli articoli dal 50 a seguire del Codice del Turismo ai quali si potrà fare riferimento per ottenere il risarcimento spettante.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza 14662/2015 della Corte di Cassazione, il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata sussiste in presenza di una lesione grave e in un serio pregiudizio subito dall’istante. Come funziona la quantificazione del danno da vacanza rovinata?
Affinché si possa effettivamente riscontrare un danno da vacanza rovinata, sarà necessario verificare la presenza di compatibilità tra il principio di tolleranza della lesione minima e la lesione e il pregiudizio subiti dal viaggiatore.
Tra gli elementi che possono avere un peso significativo nell’ottenere il giusto risarcimento, ci sono per esempio:
Il primo passo da mettere in pratica al fine di ricevere il risarcimento per danno da vacanza rovinata consiste nell’inviare un reclamo all’organizzatore, che in un primo momento potrà essere mandato anche tramite email o fax.
Al rientro dalla vacanza, invece, si potrà inoltrare entro e non oltre 10 giorni di tempo, un reclamo formale tramite raccomandata A/R, nel quale dovrà essere indicato l’inadempimento commesso e le discrepanze tra quanto promesso e pubblicizzato e quanto effettivamente offerto, e si potrà chiedere un indennizzo.
A tal proposito, potrebbe essere estremamente importante la presentazione di prove che possano dimostrare quanto contenuto nel reclamo: potrà trattarsi di foto, video, testimonianze, scontrini, brochure illustrative e lo stesso contratto di vendita del pacchetto vacanza.
La sentenza n. 7526 del 2012 della Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente dimostrare la presenza di un inadempimento affinché si possa riscontrare l’esistenza di un danno da vacanza rovinata.
Come anticipato nelle righe precedenti, il diritto di ottenere un risarcimento per danno da vacanza rovinata si esaurisce dopo 3 anni dal proprio rientro.
Per quanto riguarda il giudice che si occuperà della quantificazione del danno, si tratta di:
Una delle situazioni più comuni quando si viaggia è quella relativa alla cancellazione di un volo o un ritardo eccessivo, che deve essere come minimo superiore alle 3 ore, altrimenti non è previsto alcun risarcimento.
Nel caso di voli in partenza e in arrivo in Unione Europea, vale il Regolamento CE n. 261/2004, al quale si può fare riferimento nell’ipotesi di mancato imbarco per overbooking, oltre che di cancellazione e ritardo superiore a 3 ore,
Oltre al risarcimento del costo del biglietto o alla riprotezione, il passeggero ha diritto a ottenere un indennizzo di:
In caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto a ricevere un servizio di assistenza che consiste:
Il passeggero non ha diritto al risarcimento:
In questo caso specifico, si dovrà inviare la domanda di rimborso direttamente alla compagnia aerea. Lo si potrà fare:
La compagnia aerea avrà a sua disposizione 6 settimane per fornire una risposta al consumatore. In caso contrario, quest’ultimo avrà il diritto di rivolgersi: