Danno da vacanza rovinata e Codice del Turismo
Cosa fare per ottenere un risarcimento nel caso di danno da vacanza rovinata.
Cos’è il danno da vacanza rovinata
Le dinamiche che possono rovinare una vacanza per cause che non dipendono dalla propria volontà sono molteplici: per esempio, si può verificare l’annullamento di un volo, la mancanza dei servizi descritti in fase di acquisto nella struttura ricettiva prenotata, o ancora problemi legati alla negligenza degli organizzatori.
Tutti i casi citati e tutti quelli nei quali le problematiche sono dovute a fattori esterni rientrano nel concetto di danno da vacanza rovinata, nella quale si verifica non solo una perdita di tipo patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale, derivante dai disagi psicofisici dovuti all’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di qualcun altro.
Quali sono le tutele per il turista che ha subito un danno da vacanza rovinata? Come si ottiene il risarcimento? Di seguito saranno presentati gli articoli del Codice del Turismo che affrontano l’argomento e come procedere nel caso in cui si volesse essere risarciti.
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Il Codice del Turismo
Ai tempi del coronavirus incappare in un imprevisto che possa rovinare la propria vacanza è ancora più probabile rispetto al passato: per conoscere quelli che sono i diritti dei consumatori che viaggiano si può fare riferimento al Codice del Turismo.
In particolare, chi ha acquistato un cosiddetto “pacchetto vacanza” è tutelato dall’articolo 46 del Codice del Turismo, nel quale si legge che:
“1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
Chi risarcisce il danno?
A risarcire il danno dovrà essere proprio l’organizzatore del viaggio o chi si è occupato della vendita del pacchetto vacanza, al quale ci si dovrà rivolgere al fine di ottenere il risarcimento per la scarsa qualità dei servizi offerti e per gli inadempimenti provocati da soggetti terzi, come per esempio il vettore aereo, le guide turistiche, e così via.
Chi ha organizzato la vacanza potrà a sua volta rivolgersi ai fornitori scelti al fine di riottenere quanto risarcito al cliente per i disservizi generati dalla negligenza altrui. Altri riferimenti alla responsabilità del venditore sono poi contenuti negli articoli dal 50 a seguire del Codice del Turismo ai quali si potrà fare riferimento per ottenere il risarcimento spettante.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza 14662/2015 della Corte di Cassazione, il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata sussiste in presenza di una lesione grave e in un serio pregiudizio subito dall’istante. Come funziona la quantificazione del danno da vacanza rovinata?
La verifica del danno
Affinché si possa effettivamente riscontrare un danno da vacanza rovinata, sarà necessario verificare la presenza di compatibilità tra il principio di tolleranza della lesione minima e la lesione e il pregiudizio subiti dal viaggiatore.
Tra gli elementi che possono avere un peso significativo nell’ottenere il giusto risarcimento, ci sono per esempio:
- la totale assenza dei servizi che erano stati garantiti;
- l’overbooking della struttura ricettiva che può comportare il cambio della meta vacanziera;
- spostamenti non previsti e particolarmente difficoltosi;
- lavori di ristrutturazione che compromettano in modo eccessivo l’andamento del soggiorno.
Come ottenere il risarcimento
Il primo passo da mettere in pratica al fine di ricevere il risarcimento per danno da vacanza rovinata consiste nell’inviare un reclamo all’organizzatore, che in un primo momento potrà essere mandato anche tramite email o fax.
Al rientro dalla vacanza, invece, si potrà inoltrare entro e non oltre 10 giorni di tempo, un reclamo formale tramite raccomandata A/R, nel quale dovrà essere indicato l’inadempimento commesso e le discrepanze tra quanto promesso e pubblicizzato e quanto effettivamente offerto, e si potrà chiedere un indennizzo.
A tal proposito, potrebbe essere estremamente importante la presentazione di prove che possano dimostrare quanto contenuto nel reclamo: potrà trattarsi di foto, video, testimonianze, scontrini, brochure illustrative e lo stesso contratto di vendita del pacchetto vacanza.
La sentenza n. 7526 del 2012 della Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente dimostrare la presenza di un inadempimento affinché si possa riscontrare l’esistenza di un danno da vacanza rovinata.
Prescrizione
Come anticipato nelle righe precedenti, il diritto di ottenere un risarcimento per danno da vacanza rovinata si esaurisce dopo 3 anni dal proprio rientro.
Per quanto riguarda il giudice che si occuperà della quantificazione del danno, si tratta di:
- quello relativo al Tribunale del luogo di residenza del viaggiatore;
- il Giudice di Pace nel caso in cui la controversia dovesse avere un valore particolarmente elevato.
Volo in ritardo o cancellato
Una delle situazioni più comuni quando si viaggia è quella relativa alla cancellazione di un volo o un ritardo eccessivo, che deve essere come minimo superiore alle 3 ore, altrimenti non è previsto alcun risarcimento.
Nel caso di voli in partenza e in arrivo in Unione Europea, vale il Regolamento CE n. 261/2004, al quale si può fare riferimento nell’ipotesi di mancato imbarco per overbooking, oltre che di cancellazione e ritardo superiore a 3 ore,
Oltre al risarcimento del costo del biglietto o alla riprotezione, il passeggero ha diritto a ottenere un indennizzo di:
- 250 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre comprese tra i 1.500 e i 3.500 km;
- 600 euro per tutte le altre distanze.
In caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto a ricevere un servizio di assistenza che consiste:
- nella possibilità di effettuare 2 chiamate o di inviare messaggi tramite email o fax;
- ricevere cibo e bevande;
- pernottare in hotel nel caso di attesa notturna a carico della compagnia aerea.
Quando il risarcimento non è dovuto
Il passeggero non ha diritto al risarcimento:
- nel caso in cui il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, come per esempio un danno provocato a un aeromobile da un atto di sabotaggio o di terrorismo;
- qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione di un volo con almeno due settimane di preavviso e fino a 7 giorni prima e gli sia stata offerta la possibilità di partire su un volo alternativo, con una differenza rispetto al volo originario non superiore alle 2 ore.
Come si ottiene il risarcimento per volo cancellato o in ritardo
In questo caso specifico, si dovrà inviare la domanda di rimborso direttamente alla compagnia aerea. Lo si potrà fare:
- tramite i form dedicati disponibili online;
- inviando il modulo scaricabile sul sito della compagnia tramite email, PEC, fax, oppure raccomandata A/R, al quale si potranno allegare anche eventuali documenti utili, quali la carta d’imbarco.
La compagnia aerea avrà a sua disposizione 6 settimane per fornire una risposta al consumatore. In caso contrario, quest’ultimo avrà il diritto di rivolgersi:
- all’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, inviando un reclamo tramite la sezione “Diritti dei Passeggeri” del sito ufficiale;
- agli organismi responsabili degli Stati UE, o quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera per le tratte relative a tali Stati;
- alle autorità giudiziarie per chiedere un ulteriore risarcimento del danno subito, in particolare modo di quello non patrimoniale.
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