Danno da vacanza rovinata: cos’è, esempi e cosa prevede il Codice del turismo
Cosa fare per ottenere un risarcimento nel caso di danno da vacanza rovinata? Qual è il termine di prescrizione? Vediamo cosa prevede il Codice del turismo e come fare per tutelarti legalmente.
- Il “danno da vacanza rovinata” scaturisce nel momento in cui, per circostanze di diverso tipo, un viaggio organizzato con un operatore turistico non va come dovrebbe.
- In casi simili, è possibile tutelarsi e ottenere un risarcimento, ai sensi dell’art. 2059 del Codice civile.
- Ci sono, ovviamente, delle condizioni da rispettare in quanto l’indennizzo ai consumatori non è sempre dovuto.
Le dinamiche che possono rovinare una vacanza per cause che non dipendono dalla propria volontà sono molteplici: per esempio, si può verificare l’annullamento di un volo, la mancanza dei servizi descritti in fase di acquisto nella struttura ricettiva prenotata, o ancora problemi legati alla negligenza degli organizzatori.
Tutti i casi citati e tutti quelli nei quali le problematiche sono dovute a fattori esterni rientrano nel concetto di danno da vacanza rovinata, nella quale si verifica non solo una perdita di tipo patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale, derivante dai disagi psicofisici dovuti all’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di qualcun altro.
Quali sono le tutele per il turista che ha subito un danno da vacanza rovinata? Come si ottiene il risarcimento? Di seguito saranno presentati gli articoli del Codice del Turismo che affrontano l’argomento e come procedere nel caso in cui si volesse essere risarciti.
Danno da vacanza rovinata e Codice del Turismo
Per conoscere quelli che sono i diritti dei consumatori che viaggiano si può fare riferimento al Codice del Turismo, ma prima di procedere in tal senso è opportuno spiegare cosa si intenda per “pacchetto turistico” o “pacchetto vacanza”. In pratica, si tratta di una prenotazione che viene effettuata con un solo fornitore, quindi con un unico contratto, nella quale sono incluse almeno due tipologie di servizi turistici.
Qualora siano presenti più contratti, li si considera un unico pacchetto turistico se è presente una delle seguenti condizioni:
- i servizi sono stati comprati in un unico punto vendita;
- l’insieme dei servizi è stato venduto a un prezzo forfettario;
- il cliente ha avuto la possibilità di scegliere tra più servizi;
- gli stessi sono stati pubblicizzati come pacchetto turistico.
Chi ha acquistato un “pacchetto vacanza” è tutelato dall’articolo 46 del Codice del Turismo (Risarcimento del danno da vacanza rovinata), nel quale si legge che, in caso di violazione degli obblighi riportati nei contratti sottoscritti, il viaggiatore può richiedere un risarcimento del danno da vacanza rovinata al venditore o all’organizzazione. Tale diritto si prescrive in 3 anni.
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Chi risarcisce il danno?
A risarcire il danno deve essere proprio l’organizzatore del viaggio o chi si è occupato della vendita del pacchetto vacanza, al quale ci si dovrà rivolgere al fine di ottenere il risarcimento per la scarsa qualità dei servizi offerti e per gli inadempimenti provocati da soggetti terzi, come per esempio il vettore aereo, le guide turistiche, e così via.
Chi ha organizzato la vacanza potrà, a sua volta, rivolgersi ai fornitori scelti al fine di riottenere quanto risarcito al cliente per i disservizi generati dalla negligenza altrui. Altri riferimenti alla responsabilità del venditore sono poi contenuti negli articoli dal 50 a seguire del Codice del Turismo, ai quali si potrà fare riferimento per ottenere il risarcimento spettante.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza 14662/2015 della Corte di Cassazione, il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata sussiste in presenza di una lesione grave e in un serio pregiudizio subito dall’istante. Ma come funziona la quantificazione del danno da vacanza rovinata?
Cosa prevede il danno da vacanza rovinata
Affinché si possa effettivamente riscontrare un danno da vacanza rovinata, sarà necessario verificare la presenza di compatibilità tra il principio di tolleranza della lesione minima e la lesione e il pregiudizio subiti dal viaggiatore.
Sarà necessario quantificare (da parte del giudice) un danno di natura non patrimoniale (danno morale), ovvero riuscire a dare un valore economico allo stress e all’instabilità vissuti dai vacanzieri, che stavano solo cercando un’occasione di relax, ma anche uno prettamente patrimoniale.
Tra gli elementi che possono avere un peso significativo nell’ottenere il giusto risarcimento, ci sono per esempio:
- la totale assenza dei servizi che erano stati garantiti;
- l’overbooking della struttura ricettiva che può comportare il cambio della meta vacanziera;
- spostamenti non previsti e particolarmente difficoltosi;
- lavori di ristrutturazione che compromettano in modo eccessivo l’andamento del soggiorno.
Altri esempi che si possono fare sono carenze organizzative rispetto alle attività che erano state incluse nel pacchetto, scarsa qualità della struttura ricettiva, per esempio in termini di pulizia o della proposta alimentare, situazioni di pericolo per il viaggiatore che non erano state segnalate o incapacità di gestire le emergenze (es. malattie, incidenti).
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Come chiedere il rimborso per una vacanza rovinata?
Il primo passo da mettere in pratica al fine di ricevere il risarcimento per danno da vacanza rovinata consiste nell’inviare un reclamo all’organizzatore, che in un primo momento potrà essere mandato anche tramite email o fax.
Al rientro dalla vacanza, invece, si potrà inoltrare entro e non oltre 10 giorni di tempo, un reclamo formale tramite raccomandata A/R, nel quale dovrà essere indicato l’inadempimento commesso e le discrepanze tra quanto promesso e pubblicizzato e quanto effettivamente offerto, e si potrà chiedere un indennizzo.
A tal proposito, potrebbe essere estremamente importante la presentazione di prove che possano dimostrare quanto contenuto nel reclamo: potrà trattarsi di foto, video, testimonianze, scontrini, brochure illustrative e lo stesso contratto di vendita del pacchetto vacanza.
La sentenza n. 7526 del 2012 della Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente dimostrare la presenza di un inadempimento affinché si possa riscontrare l’esistenza di un danno da vacanza rovinata.
Mediazione obbligatoria
Potrebbe accadere che, da soli, non si riesca a ottenere quanto spetterebbe di diritto per legge. Potrebbe quindi essere utile rivolgersi a un avvocato per dare il via a mediazione civile e commerciale, ovvero un tentativo stragiudiziale di ottenere giustizia. Se anche questa strada non dovesse portare alla risoluzione della controversia, allora si potrebbe intraprendere un’azione legale e rivolgersi al Giudice di pace territorialmente competente o al Tribunale.
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Qual è il termine di prescrizione per il danno da vacanza rovinata?
Come anticipato nelle righe precedenti, il diritto di ottenere un risarcimento per danno da vacanza rovinata si esaurisce dopo 3 anni dal proprio rientro.
Per quanto riguarda il giudice che si occuperà della quantificazione del danno, si tratta di:
- quello relativo al Tribunale del luogo di residenza del viaggiatore;
- il Giudice di Pace nel caso in cui la controversia dovesse avere un valore particolarmente elevato.
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Volo in ritardo o cancellato
Una delle situazioni più comuni quando si viaggia è quella relativa alla cancellazione di un volo o un ritardo eccessivo, che deve essere come minimo superiore alle 3 ore, altrimenti non è previsto alcun risarcimento.
Nel caso di voli in partenza e in arrivo in Unione Europea, vale il Regolamento CE n. 261/2004, al quale si può fare riferimento nell’ipotesi di mancato imbarco per overbooking, oltre che di cancellazione e ritardo superiore a 3 ore.
Oltre al risarcimento del costo del biglietto, all’assistenza aeroportuale e all’imbarco sul primo volo alternativo disponibile, il passeggero ha diritto a ottenere un indennizzo di:
- 250 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre comprese tra i 1.500 e i 3.500 km;
- 600 euro per tutte le altre distanze.
In caso di volo in ritardo, il passeggero ha diritto a ricevere un servizio di assistenza che consiste:
- nella possibilità di effettuare 2 chiamate o di inviare messaggi tramite email o fax;
- ricevere cibo e bevande;
- pernottare in hotel nel caso di attesa notturna a carico della compagnia aerea.
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Quando il risarcimento non è dovuto
Il passeggero non ha diritto al risarcimento:
- nel caso in cui il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, come per esempio un danno provocato a un aeromobile da un atto di sabotaggio o di terrorismo;
- qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione di un volo con almeno due settimane di preavviso e fino a 7 giorni prima e gli sia stata offerta la possibilità di partire su un volo alternativo, con una differenza rispetto al volo originario non superiore alle 2 ore.
Come si ottiene il risarcimento per volo cancellato o in ritardo
In questo caso specifico, si deve inviare la domanda di rimborso direttamente alla compagnia aerea. Lo si può fare:
- tramite i form dedicati disponibili online;
- inviando il modulo scaricabile sul sito della compagnia tramite email, PEC, fax, oppure raccomandata A/R, al quale si potranno allegare anche eventuali documenti utili, quali la carta d’imbarco.
La compagnia aerea avrà a sua disposizione 6 settimane per fornire una risposta al consumatore. In caso contrario, quest’ultimo avrà il diritto di rivolgersi a:
- l’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, inviando un reclamo tramite la sezione “Diritti dei Passeggeri” del sito ufficiale;
- gli organismi responsabili degli Stati UE, o quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera per le tratte relative a tali Stati;
- le autorità giudiziarie per chiedere un ulteriore risarcimento del danno subito, in particolare modo di quello non patrimoniale.
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