Misure cautelari: termini e presupposti
Cosa si intende per misure cautelari, quali sono i presupposti per i quali potranno essere applicate e l'analisi delle differenti misure cautelari personali presenti nel Codice di procedura penale.
La misure cautelari sono dei provvedimenti che possono essere applicati dal giudice in attesa che una persona accusata di un determinato reato venga effettivamente giudicata dalla legge.
Il motivo per il quale esistono è quello di fare in modo che, in attesa della conclusione di un processo, l’imputato non si sottragga alla legge o commetta altri delitti.
In questa guida prenderemo in esame le tipologie di misure cautelari presenti nel nostro ordinamento giuridico, con gli esempi e le differenze tra le diverse categorie di misure cautelari personali.
Significato
Le misure cautelari hanno la finalità di fare il modo che il reo non si sottragga alla giustizia penale o commetta ulteriori atti criminosi. Nel Codice di procedura penale si distingue tra:
- le misure cautelari personali;
- le misure cautelari reali.
Le prime influiscono sulla libertà personale del colpevole, mentre le seconde sulla sua facoltà di poter disporre liberamente dei propri beni.
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Presupposti
Vengono applicate in presenza dei seguenti presupposti:
- gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 272 del C.p.p.;
- esigenze cautelari, disciplinate dall’articolo 272 C.p.p.
I gravi indizi di colpevolezza sono un insieme di dati e fatti dai quali si deduce che la persona indagata sia colpevole. Per esigenze cautelari si intendono situazioni di diverso tipo quali per esempio il rischio:
- che le prove siano inquinate;
- che l’imputato fugga;
- di reiterazione del reato.
Principi
Il giudice potrà applicare le misure cautelari tenendo conto:
- del principio di adeguatezza (art. 275 co. 1 c.p.p) in base al quale la misura della custodia cautelare del carcere dovrà essere adottata soltanto come extrema ratio;
- del principio di proporzionalità (art. 275 co. 1 c.p.p.), per il quale la misura dovrà essere sempre proporzionale al fatto commesso e alla sanzione prevista.
Misure cautelari personali
Le misure cautelari personali di dividono in due categorie:
- misure cautelari personali coercitive, le quali limitano la libertà personale;
- misure cautelari personali interdittive, che limitano invece l’esercizio di alcune attività, quale può essere la responsabilità genitoriale.
Illustriamo di seguito quali sono le misure personali coercitive e interdittive che sono presenti nel nostro ordinamento giuridico.
Misure personali coercitive
Vengono applicate le misure personali coercitive descritte nella tabella che segue nei casi in cui si commetta un delitto molto grave, per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore a 3 anni.
Misura cautelare | Spiegazione |
Divieto di espatrio – art. 281 c.p.p. | L’imputato non potrà uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del Giudice |
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – art. 282 c.p.p. | L’imputato dovrà presentarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria nei giorni e nelle ore prestabiliti |
Allontanamento dalla casa familiare – art. 282 bis c.p.p. | L’imputato dovrà immediatamente lasciare la casa familiare e potrà tornarvi solo con l’autorizzazione del giudice |
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – art. 282 ter c.p.p. | In aggiunta a questa misura, il giudice potrebbe anche introdurre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, dai conviventi o dalle persone legate da una relazione affettiva |
Divieto o obbligo di dimora – art. 283 c.p.p. | L’imputato non potrà dimorare in un determinato luogo senza l’autorizzazione del giudice; nel caso di obbligo di dimora, non ci si potrà allontanare dal territorio comunale |
Arresti domiciliari – art. 284 c.p.p. | L’imputato non potrà allontanarsi dalla sua abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta |
Custodia cautelare in carcere – art. 285 c.p.p. | Rappresenta la misura cautelare personale di maggiore gravità e viene adottata soltanto nei casi in cui le misure elencate in precedenza non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari |
Custodia cautelare in luo luogo di cura – art. 286 c.p.p. | Viene applicata nei casi in cui l’imputato si trovi in uno stato di infermità |
Misure cautelari personali interdittive
Per quanto riguarda le misure cautelari personali interdittive, abbiamo detto che sono quelle che limitano l’esercizio di determinate facoltà o attività.
In particolare, si tratta della sospensione dall’esercizio della responsabilità dei genitori (art. 288 c.p.p.), in base alla quale l’imputato sarà privato – in modo parziale o totale – dei poteri derivanti dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Fanno poi parte della misura cautelari personali interdittive:
- la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – art. 289 c.p.p., che viene applicata in reati quali l’abuso d’ufficio;
- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali – art. 290 c.p.p.
Misure cautelari – Domande frequenti
Le misure cautelari sono dei provvedimenti che vengono presi in attesa della conclusione di un processo penale per evitare che il reo possa commettere ulteriori azioni delittuose.
Le misure cautelari vengono applicate dal giudice in presenza di alcuni presupposti: clicca per sapere quali sono.
Le misure cautelari personali possono essere applicate solo in presenza di determinati presupposti e tenendo conto di alcuni principi: ecco di cosa si tratta.
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