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Misure cautelari: cosa sono, tipologie, termini e presupposti

Una guida completa alle misure cautelari nel processo penale: differenza tra misure personali e reali, presupposti di applicazione e termini di durata previsti dal Codice di procedura penale.

misure cautelari
  • Le misure cautelari si dividono in personali (coercitive e interdittive) e reali (sequestro conservativo e sequestro preventivo).
  • Per applicarle il giudice deve verificare gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari specifiche.
  • La custodia cautelare ha termini di durata massima stabiliti dall’articolo 303 del Codice di procedura penale, differenziati per fase e gravità del reato.

Chi riceve una notifica di custodia cautelare, o ha un familiare coinvolto in un’indagine penale, si trova spesso davanti a termini tecnici poco chiari. Le misure cautelari toccano diritti fondamentali della persona, dalla libertà personale alla disponibilità dei propri beni. In questa guida vediamo tutte le tipologie previste dal codice, con riferimenti normativi e orientamenti della Cassazione, per aiutarti a capire quando il giudice può disporle, per quanto tempo restano valide e quali strumenti di difesa esistono.

Cosa sono le misure cautelari

Le misure cautelari sono provvedimenti che il giudice applica prima della sentenza definitiva, quando esistono elementi che fanno ritenere probabile la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato. Servono a evitare che, in attesa del processo, la persona si sottragga alla giustizia, inquini le prove o commetta altri reati.

Il Codice di procedura penale distingue due grandi categorie:

  • le misure cautelari personali, che incidono sulla libertà personale del soggetto;
  • le misure cautelari reali, che incidono sulla disponibilità dei suoi beni.

Le prime sono disciplinate dagli articoli 272 e seguenti del Codice di procedura penale, le seconde dagli articoli 316 e seguenti dello stesso codice.

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Presupposti

Il giudice applica una misura cautelare personale solo in presenza di due presupposti cumulativi, previsti dall’articolo 273 c.p.p.:

  • gravi indizi di colpevolezza: un insieme di elementi concreti che rendono probabile la responsabilità dell’indagato per il reato contestato;
  • esigenze cautelari, disciplinate dall’articolo 274 c.p.p., cioè il rischio che le prove vengano inquinate, che l’imputato fugga o che commetta nuovi reati della stessa specie.

Non basta la sola gravità del reato: il giudice deve motivare puntualmente ciascuna delle due condizioni, sotto pena di nullità dell’ordinanza applicativa.

Principi

Nella scelta della misura più adatta il giudice segue due principi cardine, entrambi previsti dall’articolo 275 c.p.p.:

  1. il principio di adeguatezza, per cui la custodia cautelare in carcere si applica soltanto come extrema ratio, quando nessun’altra misura è sufficiente;
  2. il principio di proporzionalità, per cui la misura deve essere proporzionata al fatto commesso e alla pena prevista in astratto per quel reato.

Questi criteri limitano la discrezionalità del giudice e rappresentano uno dei principali motivi di impugnazione delle ordinanze cautelari davanti al tribunale del riesame.

Misure cautelari personali

Le misure cautelari personali di dividono in due categorie:

  1. misure cautelari personali coercitive, le quali limitano la libertà personale;
  2. misure cautelari personali interdittive, che limitano invece l’esercizio di alcune attività, quale può essere la responsabilità genitoriale.

Illustriamo di seguito quali sono le misure personali coercitive e interdittive che sono presenti nel nostro ordinamento giuridico. 

1. Misure cautelari personali coercitive

Le misure coercitive limitano la libertà personale in modo graduato, dalla più lieve alla custodia in carcere. Si applicano solo per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Misura cautelareCosa comporta
Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)l’imputato non può lasciare il territorio nazionale senza autorizzazione del giudice
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)l’imputato deve presentarsi in un ufficio di polizia nei giorni e negli orari stabiliti
Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)l’imputato lascia subito l’abitazione familiare e vi rientra solo con autorizzazione del giudice
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.)il giudice può estendere il divieto ai luoghi frequentati da familiari, conviventi o partner della vittima
Divieto o obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)l’imputato non può risiedere in un luogo determinato oppure non può allontanarsi dal territorio del comune
Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di cura o assistenza
Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)è la misura più grave, applicata solo quando le altre non bastano a soddisfare le esigenze cautelari
Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.)si applica quando l’imputato si trova in stato di infermità

2. Misure cautelari personali interdittive

Le misure interdittive non toccano la libertà di movimento, ma limitano l’esercizio di una funzione o di un’attività. Comprendono:

  • la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p.), che priva l’imputato in tutto o in parte dei poteri connessi al ruolo di genitore;
  • la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), applicata per esempio in casi di abuso d’ufficio;
  • il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.).

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Cosa sono le misure cautelari reali

Le misure cautelari reali incidono sui beni dell’indagato o dell’imputato, senza toccare la sua libertà personale. A differenza delle misure personali, non richiedono gravi indizi di colpevolezza né esigenze cautelari specifiche: bastano il fumus commissi delicti (la probabilità che il fatto costituisca reato) e il periculum in mora (il rischio concreto che il ritardo pregiudichi la garanzia patrimoniale o aggravi le conseguenze del reato).

Il Codice di procedura penale prevede due tipi di sequestro:

  1. sequestro conservativo;
  2. sequestro preventivo.

LEGGI Misure cautelari reali: cosa sono il sequestro conservativo e preventivo

1. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo, disciplinato dagli articoli 316 e seguenti c.p.p., serve a evitare che vengano meno le garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e delle somme dovute all’erario, oppure per garantire le obbligazioni civili nascenti dal reato. Lo richiede il pubblico ministero, oppure la parte civile quando si tratta di garantire il risarcimento del danno.

Si applica solo nella fase del processo di merito e non durante le indagini preliminari, né in cassazione. L’imputato può evitarlo offrendo una cauzione idonea, come previsto dall’articolo 319 c.p.p. Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento, secondo l’articolo 320 c.p.p.

Sequestro preventivo

Il sequestro preventivo, disciplinato dagli articoli 321 e seguenti c.p.p., si applica sulle cose pertinenti al reato quando c’è il rischio che la loro libera disponibilità aggravi le conseguenze del reato o agevoli la commissione di altri reati. Lo dispone il giudice per le indagini preliminari prima dell’esercizio dell’azione penale, oppure il giudice del merito nelle fasi successive, sempre su richiesta del pubblico ministero.

La Cassazione ha chiarito più volte che la nozione di “cose pertinenti al reato” è più ampia di quella di corpo del reato e comprende anche i beni collegati solo indirettamente alla condotta illecita, incluso il risultato della trasformazione del profitto (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 32824 del 2016). Il sequestro preventivo può riguardare anche i beni sottoposti a confisca, secondo il comma 2 dell’articolo 321 c.p.p.

Contro entrambi i tipi di sequestro è possibile proporre richiesta di riesame, secondo le regole dell’articolo 324 c.p.p.

Approfondisci con Sequestro preventivo: cos’è, come funziona, quanto dura e come si cancella

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Termini di durata delle misure cautelari personali

La custodia cautelare non può durare indefinitamente. L’articolo 303 del Codice di procedura penale stabilisce termini massimi “di fase”, legati allo stato del procedimento e alla gravità del reato contestato.

I termini intermedi, che decorrono dall’inizio dell’esecuzione della misura, sono tra i più consultati dai familiari degli indagati. Corrispondono a:

  • tre mesi, per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio;
  • sei mesi, per la fase che va dal rinvio a giudizio alla sentenza di condanna di primo grado, quando la pena massima prevista non supera sei anni;
  • un anno, quando la pena massima prevista arriva a venti anni;
  • un anno e sei mesi, per i delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a venti anni.

Oltre ai termini di fase, l’articolo 303 comma 4 c.p.p. fissa la durata complessiva massima della custodia cautelare, comprese le eventuali proroghe previste dall’articolo 305 c.p.p.. Quest’ultima è pari a:

  • due anni, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • quattro anni, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a venti anni;
  • sei anni, per i delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a venti anni.

Superati questi limiti, la custodia cautelare perde efficacia e il giudice dispone la scarcerazione, salve le ipotesi di sospensione dei termini previste dall’articolo 304 c.p.p., per esempio durante i rinvii del dibattimento chiesti dalla difesa. In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, i termini di fase ricominciano a decorrere dal provvedimento che dispone il regresso del procedimento, secondo il comma 2 dello stesso articolo 303 c.p.p. (Cassazione penale, sentenza n. 32994 del 2024).

Contro l’ordinanza che applica una misura coercitiva l’indagato può proporre richiesta di riesame entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., oppure appello secondo l’articolo 310 c.p.p. e ricorso per cassazione secondo l’articolo 311 c.p.p.

Le misure cautelari, personali o reali, incidono su diritti primari della persona e ammettono termini brevi per l’impugnazione. Un avvocato penalista può verificare la legittimità del provvedimento, valutare la sussistenza dei presupposti e presentare richiesta di riesame nei termini previsti dalla legge. Se hai ricevuto una notifica di custodia cautelare, di sequestro o qualsiasi altra misura, non aspettare: cerca un professionista che possa assisterti fin dal primo momento.

Misure cautelari – Domande frequenti

Cosa sono le misure cautelari?

Sono provvedimenti applicati dal giudice prima della sentenza definitiva, per evitare che l’indagato fugga, inquini le prove o commetta altri reati.

Qual è la differenza tra misure cautelari personali e reali?

Le prime limitano la libertà personale, le seconde incidono sulla disponibilità dei beni dell’indagato o dell’imputato.

Quali sono i presupposti per applicare una misura cautelare personale?

Servono gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari specifiche, previste dagli articoli 273 e 274 c.p.p.

Come ci si difende da una misura cautelare?

Con la richiesta di riesame, l’appello o il ricorso per cassazione, secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 309, 310 e 311 c.p.p.

Riferimenti normativi

  • articolo 273 c.p.p. – condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali;
  • articolo 274 c.p.p. – esigenze cautelari;
  • articolo 275 c.p.p. – criteri di scelta delle misure;
  • articoli 281-286 c.p.p. – misure cautelari personali coercitive;
  • articoli 288-290 c.p.p. – misure cautelari personali interdittive; articoli 316-320 c.p.p. – sequestro conservativo;
  • articoli 321-323 c.p.p. – sequestro preventivo;
  • articolo 303 c.p.p. – termini di durata massima della custodia cautelare;
  • articoli 309-311 c.p.p. – riesame, appello e ricorso per cassazione; articolo 18 e articolo 2, lettere p) e q), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) – misure protettive e misure cautelari nella composizione negoziata.
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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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