Personale ATA: chi ne fa parte, certificazioni valide, graduatorie e ricorsi
Guida completa al personale ATA della scuola statale: i profili professionali, i corsi e le certificazioni riconosciuti dal Ministero, come entrare nelle graduatorie ATA e come contestare un punteggio o una posizione in graduatoria che ritieni ingiusti.
- Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) comprende profili come collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e il nuovo operatore scolastico.
- Per entrare nelle graduatorie di terza fascia servono il titolo di studio previsto per il relativo profilo e, per tutti i profili, tranne che il collaboratore scolastico, la CIAD, una certificazione digitale rilasciata da un ente accreditato.
- Se partecipi a un concorso e ritieni che il tuo punteggio sia sbagliato, hai 10 giorni per presentare un reclamo alla scuola capofila e, dopo la graduatoria definitiva, puoi rivolgerti al giudice del lavoro.
Personale ATA è la sigla che compare su ogni bando per lavorare a scuola senza salire in cattedra. Dietro ci sono le persone che aprono i cancelli al mattino, gestiscono la segreteria, preparano i laboratori e, nei convitti, cucinano per gli studenti. Chi si avvicina per la prima volta a questo mondo scopre presto che non esiste un unico requisito valido per tutti. Per una supplenza da collaboratore scolastico può bastare una qualifica triennale, mentre per la segreteria serve anche una certificazione digitale con caratteristiche molto precise. E quando esce la graduatoria provvisoria, un errore nel punteggio va segnalato in tempi strettissimi. Approfondiamo meglio questa figura professionale multiforme, partendo dalla spiegazione dell’acronimo.
Chi rientra nel personale ATA?
La sigla ATA indica il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali. Si tratta dei lavoratori che garantiscono il funzionamento quotidiano dell’istituto, accanto ai docenti e al dirigente scolastico.
L’inquadramento di questo personale dipende dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato in via definitiva il 18 gennaio 2024. Il contratto ha riscritto l’ordinamento professionale degli ATA, con norme entrate in vigore il 1° maggio 2024.
Il CCNL organizza il personale ATA in quattro aree professionali, ciascuna con un diverso livello di responsabilità e autonomia:
- area dei collaboratori, che comprende il collaboratore scolastico (l’ex “bidello”);
- area degli operatori, nella quale rientra il nuovo operatore scolastico, il quale svolge compiti di assistenza di base agli alunni, inclusi quelli con disabilità, ma la sua attivazione nelle scuole ha subito più rinvii;
- area degli assistenti, che comprende tra gli altri l’assistente amministrativo e l’assistente tecnico;
- area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nella quale rientra il DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi).
LEGGI ANCHE Decreto scuola: le novità per gli studenti “stranieri” e le nuove norme in vigore

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Quali sono le tre fasce delle graduatorie ATA?
Le graduatorie del personale ATA si dividono in tre fasce, che le scuole usano in un ordine preciso. L’art. 11, comma 2, del D.M. 89/2024 stabilisce che le supplenze vanno prima a chi è in prima fascia, poi alla seconda e solo alla fine alla terza.
La prima fascia coincide con le graduatorie provinciali permanenti, dette “24 mesi“, previste dall’art. 554 del D.Lgs. 297/1994. Servono sia per le assunzioni in ruolo, sia per le supplenze, e si aggiornano ogni anno con un concorso per soli titoli.
La seconda fascia raccoglie gli elenchi provinciali ad esaurimento e le graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, disciplinati dal D.M. 75/2001 e dal D.M. 35/2004. Come dice il nome, non accolgono nuovi ingressi.
La terza fascia è formata dalle graduatorie di circolo e di istituto, valide per tre anni. È la porta d’ingresso per chi non ha ancora lavorato nella scuola, e le graduatorie in vigore coprono il triennio 2024/2025 – 2026/2027.
Le graduatorie di terza fascia non riguardano tutte le figure ATA, ma solo alcuni profili professionali. L’articolo 1 del D.M. 89/2024 elenca assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Quali sono i titoli di accesso?
I titoli di studio validi per la terza fascia sono quelli ridefiniti dall’Allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 e riportati all’art. 2, comma 5, del D.M. 89/2024.
Per ogni profilo il decreto richiede i seguenti requisiti titoli di studio:
- assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD);
- assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e CIAD;
- cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina, oppure diploma di istituto professionale per l’enogastronomia, sempre con la CIAD;
- infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo valido per l’esercizio della professione e CIAD;
- guardarobiere: diploma di qualifica di operatore di moda o diploma “Sistema moda” e CIAD;
- operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica di operatore agrituristico, agro industriale, agro ambientale o agro alimentare e CIAD;
- operatore scolastico: attestato di qualifica di operatore dei servizi sociali e CIAD, oppure qualifica triennale di istituto professionale con CIAD e certificazione di competenze socio-assistenziali;
- collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale di istituto professionale, qualsiasi diploma di maturità, diploma di maestro d’arte o di scuola magistrale per l’infanzia, oppure attestati e diplomi di qualifica professionale triennali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Il collaboratore scolastico è quindi l’unico profilo per cui la CIAD non è richiesta. Chi era già inserito a pieno titolo nelle graduatorie del triennio precedente conserva la validità dei titoli con cui era entrato, come prevede l’art. 2, comma 6, del decreto.
Ai titoli specifici si aggiungono i requisiti generali dell’art. 3. Il bando 2024 chiedeva tra l’altro la cittadinanza italiana o una delle cittadinanze equiparate, un’età compresa tra 18 e 67 anni al 1° settembre 2024 e il godimento dei diritti civili e politici.
Ti potrebbe interessare Culpa in vigilando: significato e differenza con la culpa in educando
Esistono corsi e certificazioni riconosciuti dal MIM?
Il D.M. 89/2024 non contiene un elenco di certificazioni o di enti: fissa invece i requisiti che un titolo deve avere per contare. L’unica certificazione obbligatoria è la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), che rappresenta un titolo di accesso, non un titolo che dà punti.
Per essere valida, la CIAD deve rispettare queste condizioni:
- essere rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale;
- essere registrata presso lo stesso ente di accreditamento;
- essere in corso di validità al momento dell’iscrizione in graduatoria;
- attestare il superamento di un test finale su sistemi operativi, videoscrittura, fogli elettronici e posta elettronica.
Un attestato rilasciato da un ente non accreditato, o non registrato, non vale come CIAD. Prima di pagare un corso, conviene controllare l’ente e la validità della certificazione che rilascerà.
Le certificazioni informatiche e digitali diverse dalla CIAD valgono 0,25 punti, per tutti i profili. Il decreto ne valuta una sola, quindi accumulare più attestati non serve ad aumentare il punteggio.
LEGGI ANCHE Come fare causa e denunciare una scuola nel caso di danno a un alunno

Quali corsi e attestati danno punteggio?
Oltre alle certificazioni digitali, le tabelle del D.M. 89/2024 attribuiscono punti ad altri titoli culturali, diversi per ciascun profilo. Per l’assistente amministrativo (Allegato A/1) contano soprattutto:
- il diploma di laurea, che vale 2 punti (si valuta un solo titolo);
- l’attestato di qualifica professionale relativo alla gestione amministrativa con strumenti informatici, rilasciato ai sensi dell’art. 14 della L. 845/1978 o dalle Regioni, che vale 1,50 punti;
- l’attestato di dattilografia o di servizi meccanografici, che vale 1 punto solo se il corso è istituito dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici;
- l’idoneità in un concorso pubblico per esami o prova pratica, che vale 1 punto.
Per il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico (Allegati A/5 e A/6) valgono 1 punto le qualifiche socio-assistenziali e socio-sanitarie e quelle di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni.
Ti potrebbe interessare pure Concorso pubblico: come fare ricorso per esclusione o irregolarità
Come entrare in graduatoria ATA
La strada cambia a seconda della fascia. Per chi parte da zero l’unica porta è la terza fascia, mentre la prima fascia si apre solo dopo 24 mesi di servizio. La domanda per le graduatorie di circolo e di istituto si presenta solo online, sulla piattaforma POLIS – Istanze online, con le credenziali SPID. Le domande inviate in altro modo non vengono prese in considerazione, come prevede l’art. 5 del D.M. 89/2024.
Con un’unica domanda, puoi chiedere l’inserimento per più profili, a patto di avere i titoli per ognuno. Puoi scegliere fino a 30 scuole di una sola Provincia, e una di queste è la scuola capofila, cioè l’istituto che valuta la tua domanda. Nella domanda dichiari titoli e servizi sotto la tua responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I controlli arrivano dopo, presso la scuola che ti fa firmare il primo contratto, e le dichiarazioni false portano all’esclusione da tutte le graduatorie oltre alle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R.
La finestra per presentare la domanda si apre solo quando il Ministero pubblica un nuovo decreto. Le graduatorie attuali scadono con l’anno scolastico 2026/2027, quindi il prossimo aggiornamento riguarderà quelle valide dal 2027/2028: date e regole le stabilirà il nuovo bando.
Come funzionano le graduatorie 24 mesi per la prima fascia
Le graduatorie permanenti si aggiornano ogni anno con i concorsi per soli titoli banditi dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e dell’O.M. 21/2009. Non ci sono prove scritte o orali: contano solo titoli e servizio.
Per partecipare devi avere almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) nel profilo per cui concorri o in un profilo dell’area immediatamente superiore.
Chi entra nelle graduatorie permanenti di un profilo viene cancellato dalla terza fascia dello stesso profilo, come prevede l’art. 1, comma 6, del D.M. 89/2024. In compenso, ottiene l’accesso alla prima fascia delle graduatorie di istituto, che ha la precedenza nelle supplenze.
Ti potrebbe interessare pure La scuola dell’obbligo in Italia: obiettivi, regole e cosa si rischia in caso di abbandono

Come contestare la posizione in graduatoria
Un titolo non valutato, un servizio dimenticato, un’esclusione che non ti spieghi: sono le situazioni più comuni. La legge prevede due strumenti, da usare in sequenza, e il fattore tempo pesa più di ogni altra cosa. Si tratta del reclamo e del ricorso al giudice del lavoro.
L’art. 8 del D.M. 89/2024 ammette il reclamo contro l’esclusione dalla procedura e contro le graduatorie, il quale va indirizzato al dirigente della scuola capofila, cioè l’istituto che ha gestito la tua domanda. Il termine è di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – nello stesso termine puoi chiedere la correzione di errori materiali, come una data sbagliata o un titolo trascritto male.
Dopo aver deciso i reclami e corretto gli errori, la scuola approva la graduatoria definitiva. Se invece la contestazione riguarda il contratto o una proposta di supplenza mancata, il reclamo va al dirigente della scuola in cui si è verificato il problema (art. 8, comma 6).
Anche per le graduatorie 24 mesi i bandi regionali prevedono un reclamo scritto entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, indirizzato all’Ambito territoriale.
LEGGI pure Giudice del lavoro: chi è e quali sono le sue funzioni
Come presentare ricorso al giudice del lavoro
Una volta approvata la graduatoria definitiva, l’art. 8, comma 4, del D.M. 89/2024 prevede il ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il decreto richiama anche, quando ne ricorrono le condizioni, le procedure di conciliazione del Capo XII del CCNL 2006/2009.
Se chiedi l’annullamento dell’atto generale che detta le regole delle graduatori, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Se invece chiedi l’accertamento del tuo diritto all’inserimento o al punteggio corretto, decide il giudice ordinario, che può anche disapplicare l’atto amministrativo.
Se hai fatto ricorso contro l’esclusione o la nullità della domanda e ottieni un provvedimento favorevole non definitivo, vieni iscritto con riserva (art. 8, comma 7). L’iscrizione con riserva, però, non ti dà diritto alla proposta di contratto finché il giudizio non si conclude.
Hai un problema con la graduatoria ATA? Parla con un avvocato. Un punteggio sbagliato può significare mesi di supplenze in meno, e un’esclusione può cancellare un intero triennio di lavoro. I termini sono brevi e la scelta tra reclamo, ricorso al giudice del lavoro o impugnazione davanti al TAR dipende da cosa contesti. Un avvocato esperto in diritto del lavoro può verificare i tuoi titoli, controllare il calcolo del punteggio e indicarti la strada giusta prima che scadano i termini.
Personale ATA – Domande frequenti
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale comprende collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, cuochi, infermieri, guardarobieri, operatori e DSGA.
No, il D.M. 89/2024 non contiene un elenco. Fissa i requisiti: per la CIAD, per esempio, conta l’accreditamento e la registrazione presso Accredia.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con reclamo al dirigente della scuola capofila.
Sì, puoi fare ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, come prevede l’art. 8 del D.M. 89/2024.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico in materia di istruzione, art. 554 (graduatorie permanenti del personale ATA);
- L. 3 maggio 1999, n. 124, disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento sulle supplenze del personale ATA, art. 5;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 75 e 76 (dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni mendaci);
- D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n. 35 (elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento);
- O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 (concorsi per titoli del personale ATA);
- CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, art. 59, Allegato A e Dichiarazione congiunta n. 5;
- D.M. 21 maggio 2024, n. 89, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 e Allegato A (graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2024-2027);
- D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, art. 18, comma 7 (rinvio dei nuovi profili ATA al 2027/2028);
- Cass. Sez. Un., ord. 4 aprile 2023, n. 9330;
- Cass. Sez. Un. 20 luglio 2022, n. 22693.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Altro su Guide
Approfondimenti, novità e guide su Guide