Culpa in vigilando: significato e differenza con la culpa in educando
Cosa si intende con il termine culpa in vigilando? Chi sono i soggetti ai quali si rivolge nel campo del diritto? Analizziamo gli articoli del Codice civile di riferimento.
- Culpa in vigilando significa colpa nella vigilanza.
- Si tratta di un’espressione che si applica solo su quei soggetti che hanno, in base al loro ruolo, un dovere di responsabilità oggettiva.
- Potrebbe trattarsi di genitori e insegnanti, ma anche di personale sanitario, datori di lavoro, amministratori di condominio.
Culpa in vigilando è un’espressione latina che significa letteralmente “colpa nella vigilanza”. Nel diritto fa riferimento a una colpa relativa alla mancanza di sorveglianza qualora tale compito rientri tra i propri doveri.
La sorveglianza fa parte dei doveri di responsabilità oggettiva di diversi soggetti: dai genitori nei confronti dei figli, agli insegnanti con gli alunni, a quella di un dirigente di una Pubblica amministrazione rispetto alla stessa.
Allo stesso modo, la culpa in vigilando ricade sui soggetti che lavorano presso le strutture sanitarie, in particolar modo le case di riposo o quelle in cui siano ricoverati pazienti psichiatrici considerati pericolosi, e che devono essere controllati in modo molto rigido per evitare eventuali fughe.
In particolare, la culpa in vigilando fa riferimento a chi ha il compito di sorvegliare i minori o i soggetti che siano incapaci di intendere o di volere – ovvero le persone che non sono in grado di rendersi conto della pericolosità che potrebbe derivare dalle loro azioni.
Qualora non dimostrino di non aver potuto impedire il danno, tali soggetti dovranno rispondere del fatto illecito che è stato commesso dagli individui per i quali sono responsabili. Per comprendere meglio il funzionamento e le conseguenze della culpa in vigilando, partiamo dall’analisi del Codice civile, iniziando dall’art. 2048.
Che cos’è la culpa in vigilando
La legge prevede che, nel momento in cui si commette un illecito, la responsabilità sia diretta, ovvero il risarcimento spetti all’autore che ha cagionato il danno.
Al fine di offrire una maggiore tutela al soggetto danneggiato, l’ordinamento italiano prevede anche che la responsabilità ricada su eventuali altri soggetti, in aggiunta oppure in sostituzione.
È proprio in questo senso che interviene il concetto di culpa in vigilando, il quale si lega alla responsabilità indiretta, ovvero alla responsabilità per fatto altrui. Nella pratica, si verifica un fatto dannoso a causa dell’omessa vigilanza da parte di quei soggetti che avrebbero dovuto occuparsene.
Parte della giurisprudenza ritiene invece che la culpa in vigilando non sia una responsabilità per fatto altrui, ma una responsabilità diretta per fatto proprio.
Tale responsabilità è al contempo colpevole, in quanto deriva da un’inadeguatezza rispetto al proprio dovere di sorveglianza, e aggravata, poiché il sorvegliante può essere esente da responsabilità solo se riesce a dimostrare che non esista una correlazione tra il danno e una sua mancanza.
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Culpa in vigilando: art. 2048 cc
A questo punto, possiamo fare riferimento all’art. 2048 del Codice civile sulla Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Tali soggetti non hanno alcuna responsabilità in caso di danno provocato dagli individui per i quali sono responsabili soltanto nell’ipotesi in cui riescano a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto.
Responsabilità dei genitori | Responsabilità dei precettori o di coloro che insegnano un mestiere |
Sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi | Sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza |
I precettori e i maestri d’arte possono liberarsi da un’eventuale responsabilità dimostrando non solo di non aver potuto impedire il danno in quanto improvviso e non prevedibile, ma anche di aver messo in atto tutte le necessarie misure preventive idonee ad evitare il verificarsi di una situazione di pericolo.
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Culpa in vigilando e culpa in eligendo: art. 2049 cc
L’articolo 2049 cc disciplina invece la responsabilità gravante su padroni e committenti, la quale è relativa ai danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Il criterio di imputazione della responsabilità di padroni e committenti (come per esempio un direttore dei lavori) viene indicato con l’espressione culpa in eligendo. Se il lavoratore provoca un danno, ci dovrà essere un nesso di occasionalità tra l’atto illecito e le sue mansioni, ovvero delle condizioni che hanno incrementato le possibilità che si verificasse un evento dannoso.
Il datore di lavoro non dovrà fornire alcuna prova liberatoria: sarà responsabile del danno a prescindere dalla presenza della culpa in vigilando, semplicemente perché sta traendo un vantaggio dall’attività del lavoratore.
In tale ipotesi, si potrà dunque chiedere il risarcimento sia al lavoratore che ha provocato il danno, commettendo un illecito, sia al suo datore di lavoro. Dopo aver pagato quanto dovuto al soggetto danneggiato, il datore di lavoro avrà il diritto di esercitare un’azione di regresso per recuperare la somma versata, addebitandola sul proprio dipendente.
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Culpa in educando e culpa in vigilando
Un’espressione che viene spesso associata a culpa in vigilando è culpa in educando, la quale si riferisce alla responsabilità dei genitori e del tutore per i danni che sono stati provocati da un illecito commesso:
- dai figli minori non emancipati;
- dai soggetti sui quali si esercita la tutela, con i quali si convive.
Nella pratica, dunque, alla base della responsabilità non troviamo soltanto il dovere di sorveglianza, ma anche la convivenza con la persona che ha commesso l’illecito.
Nel caso specifico dei genitori, sarà necessario dimostrare, oltre alla condizione per la quale non abbiano potuto fare niente per impedire il fatto, anche di avere educato e istruito il proprio figlio in modo adeguato rispetto al contesto familiare e sociale.
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Culpa in vigilando: insegnanti
La scuola è un luogo in cui i minori trascorrono parte del loro tempo: gli insegnanti sono responsabili di quello che può accadere durante le ore scolastiche, anche quando, per esempio, si va in gita.
In questo caso, viene applicata una precisa regola nell’ipotesi di danni provocati da alunni di una scuola statale (di ogni ordine e grado) a soggetti terzi, derivanti dall’omissioni o da una vigilanza carente da parte di insegnanti, personale direttivo e personale scolastico, anche non docente.
Nella pratica, trattandosi di una scuola statale, chi è stato danneggiato può rivolgersi direttamente allo Stato nei casi in cui la mancanza di sorveglianza sia il risultato di dolo o colpa grave.
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Un’ulteriore situazione di culpa in vigilando che potrebbe verificarsi è relativo all’amministratore di condominio. Un esempio abbastanza comune è l’assenza di controlli in caso di appalto in condominio, in merito per esempio alle misure di sicurezza che l’appaltatore dovrebbe adottare in modo obbligatorio e dalla cui assenza potrebbero essere derivati dei danni.
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Culpa in vigilando – Domande frequenti
La culpa in vigilando si esclude quando si riesce a dimostrare l’assenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno creato dal soggetto per il quale si è responsabili.
L’art. 2048 cc disciplina la responsabilità di soggetti quali i genitori, i tutori, i precettori e i maestri d’arte: qualora si verificasse un danno per mancato esercizio del proprio dovere di sorveglianza, si parlerebbe di culpa in vigilando.
L’art. 2236 cc disciplina la responsabilità del prestatore d’opera, che non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave.
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