Quando vanno in prescrizione i contributi INPS non pagati?
Vediamo quando cadono in prescrizione i contributi INPS e come difendersi dalle richieste tardive.
- I contributi INPS si prescrivono, salvo le specifiche eccezioni, decorsi 5 anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.
- La prescrizione quinquennale si applica in caso di crediti non versati parzialmente o integralmente.
- La notifica di atti interruttivi interrompe la prescrizione, se contenente chiare informazioni sul credito a cui si riferisce.
Il principio della certezza dei rapporti giuridici impone sempre la previsione di un limite temporale all’esercizio di un potere da parte di un ente pubblico. L’obiettivo è evitare che un cittadino possa vivere sotto la spada di Damocle all’infinito con il timore di essere soggetto sempre a richieste di pagamenti anche di tanti anni prima.
Questo principio vale per il Fisco, per l’Inps e, in generale, per qualsiasi ente pubblico. Con specifico riguardo alla materia contributiva il limite temporale e chiaro: i contributi INPS non pagati vanno in prescrizione, di regola, dopo 5 anni.
Ferme le dovute eccezioni i contributi, richiesti dall’Inps, oltre il termine di legge sono da ritenersi prescritti e, pertanto, illegittimi.
Quando cadono in prescrizione i contributi INPS?
I contributi INPS non pagati si prescrivono, in linea generale, dopo il decorso di 5 anni. Per espressa previsione normativa dell’art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995 (Legge Dini), il termine quinquennale si applica a tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, che siano stati dichiarati e non versati o che siano stati completamente omessi.
Ciò significa che, entro tale termine, l’INPS deve attivarsi per recuperare gli importi dovuti a titolo contributivo e non versati. Il rispetto della prescrizione quinquennale è di primaria importanza: se entro 5 anni, l’INPS non mette in atto le procedure, previste dalla legge, per riscuotere i contributi, crediti si estinguono.
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In quali casi la prescrizione si allunga o si sospende?
La prescrizione dei contributi INPS non versati si allunga fino a 10 anni in caso di denuncia del lavoratore, mentre resta sospesa in caso di frodi o occultamento doloso. La situazione cambia radicalmente in presenza di comportamenti fraudolenti, realizzati per esempio con emissione di fatture false, per evadere l’obbligo contributivo, perché trova applicazione l’art. 2941, n. 8 del Codice civile.
Tale norma prevede espressamente che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
In altri termini, se il tuo datore di lavoro finge falsi rapporti di lavoro o realizza documenti contabili non veritieri, per omettere appositamente il versamento dei contributi, l’INPS (o l’Ispettorato del Lavoro) ha più tempo per riscuotere il credito: il termine di 5 anni inizia a decorrere solo dalla scoperta del dolo.
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Quando si verifica la sospensione della prescrizione con prova del dolo?
La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8 c.c. in caso di frode non è automatica, ma è subordinata a una condizione chiara: la prova del dolo. L’INPS, per beneficiare della sospensione, deve dimostrare la realizzazione di un comportamento doloso concreto.
Un caso di grande interesse, risolto dalla recente giurisprudenza di legittimità, riguarda la compilazione del quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche (PF), dedicato all’indicazione e al calcolo dei contributi previdenziali INPS.
La Corte di Cassazione ha stabilito, con riguardo ai contributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, che la sola omessa compilazione del quadro RR non è sufficiente per considerare integrata la frode e, conseguentemente, legittimare un’automatica sospensione della prescrizione.
L’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo è inammissibile, poiché l’Ente previdenziale, per ottenere la sospensione, è tenuto a fornire prova rigorosa del dolo (Cass., 17 marzo 2026, n. 6005).
Prescrizione decennale con denuncia del lavoratore
La prescrizione è decennale in caso di denuncia del lavoratore. L’art. 3, comma 9, della Riforma Dini stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione passa da dieci a cinque anni, facendo però salvi espressamente i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Questa ipotesi si realizza quando il dipendente – o i suoi superstiti – presentino una segnalazione formale all’INPS per denunciare l’omissione o il versamento parziale dei contributi da parte del datore di lavoro. In tal caso, si attiva una specifica tutela che neutralizza la prescrizione breve.
Per l’applicazione della prescrizione decennale è però importante che il lavoratore o i suoi superstiti presentino tempestivamente la denuncia, ovvero prima che siano trascorsi i normali termini di prescrizione del credito.
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Come si calcola il termine di prescrizione
Il termine di prescrizione, pari a cinque anni, si calcola a partire dalla scadenza, ovvero dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, e non dalla data di presentazione del Modello (Cass., ordinanza 3 aprile 2019, n. 9270).
Nel diverso caso in cui l’omesso versamento è stato realizzato con dolo, il termine di 5 anni decorre dalla data in cui l’INPS o l’Ispettorato del lavoro vengono a conoscenza della realizzazione della frode o della messa in atto di un comportamento doloso.
La scadenza del pagamento o il momento in cui emerge la violazione dolosa sono in gergo detti “dies a quo“, che significa giorno da cui inizia a decorrere un termine. La ragione della previsione di un diverso inizio della decorrenza risponde all’esigenza di consentire all’Ente di prendere atto della truffa per poi intraprendere le opportune azioni.
Quali sono gli interruttivi della prescrizione?
Il termine di prescrizione può essere interrotto dal compimento di una serie di atti idonei a costituire in mora il debitore. Dopo l’interruzione, il termine di 5 anni ricomincia a decorrere da capo.
Si tratta di atti come:
- avviso di addebito;
- solleciti di pagamento e diffide notificati a mezzo PEC o raccomandata A/R;
- verbali ispettivi, redatti a seguito e a conclusione di controlli e sopralluoghi;
- intimazioni di pagamento;
- atti esecutivi o cautelari, come il preavviso di fermo amministrativo, ipoteche o verbali di pignoramento notificati legalmente;
- ricorsi giudiziari.
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Cosa devono contenere gli atti interruttivi?
Per interrompere effettivamente la prescrizione, non è sufficiente che tali atti siano notificati, ma è necessario che contengano chiare e specifiche informazioni per individuare, senza margini di errore, quali sono i contributi oggetto di recupero.
In particolare, come stabilito dall’INPS con la circolare 1 marzo 2000, n. 55, l’atto deve indicare con precisione ed esattezza tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione, come:
- importo del credito;
- periodo di riferimento.
Ne consegue che formule c.d. di stile o generiche, come “si interrompe ogni termine” oppure “la presente vale come interruzione dei termini di prescrizione”, spesso presenti negli atti notificati al contribuente, non sono sufficienti per interrompere la prescrizione.
Cosa fare se l’INPS chiede contributi prescritti?
La richiesta da parte dell’INPS di crediti prescritti, cioè di contributi relativi ad annualità “vecchie”, precedenti all’ultimo quinquennio e non interessate da validi atti interruttivi, è illegittima e consente al contribuente di opporsi e ottenere l’annullamento del provvedimento.
Per contestare il credito, il contribuente può presentare:
- istanza di annullamento in autotutela all’INPS, accedendo al portale con le proprie credenziali digitali;
- ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito.
Se invece la prescrizione è maturata dopo la notifica dell’avviso di addebito, il rimedio è l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice del lavoro.
In alternativa, il contribuente che intende opporsi alla richiesta può rivolgersi direttamente a un patronato o al CAF.
Sebbene sia possibile agire in autonomia, è opportuno farsi assistere da un professionista esperto della materia, per valutare quale sia, nel tuo caso specifico, la strada più efficace da percorrere per ottenere l’annullamento del credito prescritto.
Prescrizione contributi INPS – Domande frequenti
Dopo 5 anni dalla scadenza del versamento. Il termine sale a 10 anni solo se il lavoratore o i suoi superstiti presentano denuncia all’INPS entro il quinquennio.
Dal giorno in cui il contributo doveva essere pagato, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di occultamento doloso, dalla scoperta del dolo.
No. L’avviso di addebito interrompe la prescrizione e fa ripartire da zero il termine di 5 anni, ma non lo trasforma in decennale.
Con un’istanza in autotutela all’INPS oppure con un ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito.
Riferimenti normativi
- art. 3, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- art. 2941, n. 8 c.c.;
- art. 2943 c.c.;
- art. 24, comma 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
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