Lettera di messa in mora: in cosa consiste e cosa succede dopo
La lettera di messa in mora è uno strumento giuridico semplice ma potentissimo che consente di tutelare i propri diritti, interrompere la prescrizione e preparare il terreno per eventuali azioni legali. Permette di far valere i propri diritti e dimostrare di aver agito nel rispetto della legge e della buona fede contrattuale.
- Il ritardo nell’esecuzione della prestazione è tollerato dal creditore fino alla formale costituzione in mora.
- Si tratta di una lettera di intimazione ad adempiere dalla quale scaturiscono una serie di effetti legali.
- La lettera di messa in mora deve mantenersi distinta per caratteristiche ed effetti rispetto alla diffida ad adempiere prevista in ambito contrattuale.
La lettera di messa in mora è uno strumento fondamentale nel diritto civile italiano: serve a sollecitare formalmente un debitore ad adempiere a un’obbligazione, avvertendolo che, in caso di ulteriore ritardo, si procederà per vie legali.
La messa in mora ha effetti giuridici concreti, tra cui l’interruzione della prescrizione e la responsabilità per i danni da ritardo. Vediamo nel dettaglio a cosa serve, come si redige, cosa succede dopo e quali differenze ci sono rispetto alla diffida.
Cos’è la lettera di messa in mora
La mora del debitore è il ritardo di quest’ultimo nell’adempiere la prestazione dovuta, un ritardo che può essere segno di un definitivo inadempimento o può invece preludere, quando la natura della prestazione lo consente, ad una sua tardiva esecuzione.
Di regola, non basta, affinché il debitore sia in mora, il mancato adempimento alla scadenza del termine. Occorre un atto formale che è la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore, come previsto dall’articolo 1219 del codice civile.
Questa comunicazione deve quindi essere scritta, chiara e spedita in modo tracciabile mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
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A cosa serve la messa in mora
La lettera di messa in mora ha tre funzioni principali:
- costituisce formalmente in mora il debitore: da quel momento, il debitore è considerato responsabile dei danni causati dal ritardo;
- interrompe i termini di prescrizione: ciò significa che, dal giorno in cui la lettera è ricevuta, il tempo utile per far valere il diritto del creditore ricomincia a decorrere da zero;
- comporta l’aggravamento del rischio del debitore in quanto, se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
Rappresenta, inoltre, un passaggio che prelude la chiamata in giudizio del debitore inadempiente. Il ritardo costituisce inadempimento solo se e solo quando il creditore abbia costituito in mora il debitore.
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Quando si utilizza
La lettera di messa in mora si può usare in molteplici casi, tra cui:
- mancato pagamento di una fattura o di un canone di locazione;
- inadempimento contrattuale (per esempio, un appaltatore che non termina i lavori nei tempi stabiliti);
- consegna ritardata di un bene;
- più in generale, prestazione non conforme o difettosa;
- mancata restituzione di somme o beni in comodato o prestito.
In sostanza, ogni volta che un soggetto non rispetta un obbligo previsto da contratto o dalla legge, la parte danneggiata può inviare una messa in mora per ottenere il corretto adempimento.
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Esempio di messa in mora
Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo che una ditta edile abbia realizzato lavori di ristrutturazione per un cliente privato. Il contratto prevedeva il pagamento di un saldo finale di 3.000 euro entro 30 giorni dalla consegna dei lavori. Passati due mesi, il cliente non paga e non risponde ai solleciti informali.
A questo punto, la ditta può inviare una lettera di messa in mora tramite PEC o raccomandata, intimando il pagamento entro un termine perentorio (per esempio, 10 giorni). Con la messa in mora, si fa capire al debitore che il ritardo non è più tollerato, con conseguente produzione degli effetti stabiliti dalla legge.
Se il cliente non adempie, la ditta potrà:
- chiedere il pagamento giudizialmente con un decreto ingiuntivo;
- pretendere anche gli interessi di mora e l’eventuale risarcimento dei danni.
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Facsimile di lettera di messa in mora
Ecco un esempio pratico di facsimile di lettera di messa in mora, semplice ma efficace, che si può adattare a diversi casi.
Oggetto: Messa in mora per mancato pagamento
Mittente:
[Nome e Cognome / Ragione Sociale]
[Indirizzo]
[PEC o e-mail]
Destinatario:
[Nome e Cognome / Ragione Sociale del debitore]
[Indirizzo]
[PEC o e-mail]
Data: [gg/mm/aaaa]
Testo:
Con la presente, il sottoscritto [Nome e Cognome], in qualità di [creditore/fornitore/locatore], La invita formalmente ad adempiere all’obbligazione di pagamento di euro [importo], relativa a [specificare: fattura n. ___ del ___ / canone di locazione/prestazione svolta], entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente.
Decorso inutilmente tale termine, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per il recupero del credito, con aggravio di spese, interessi e competenze legali a Suo carico, ai sensi dell’art. 1219 codice civile.
La presente vale a tutti gli effetti di legge come formale messa in mora.
Cordiali saluti,
[Firma]
Lettera di messa in mora senza avvocato: si può?
La messa in mora può essere scritta anche dal creditore personalmente, senza bisogno di un avvocato. Non esistono particolari formalità obbligatorie: basta che la lettera contenga i dati del creditore e del debitore, la descrizione del debito o dell’obbligazione non adempiuta, il termine per adempiere e la dichiarazione espressa che si tratta di una messa in mora ai sensi dell’art. 1219 codice civile.
Tuttavia, in situazioni complesse o di importi rilevanti, è consigliabile farsi assistere da un legale, pagandolo (e richiedendo un preventivo in anticipo). Un avvocato può infatti:
- verificare la fondatezza del credito;
- redigere una lettera più efficace e completa;
- avviare subito le azioni giudiziali in caso di mancata risposta.
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Come inviare la lettera di messa in mora
Per essere valida e produrre effetti giuridici, la messa in mora deve essere scritta (anche in formato digitale) e inviata in modo tracciabile, preferibilmente con raccomandata A/R, oppure PEC se il destinatario ne possiede una.
La comunicazione via e-mail semplice o messaggistica istantanea non è sufficiente in quanto non garantisce la prova della ricezione. È importante conservare la ricevuta di ritorno o la ricevuta di consegna PEC, che potranno essere utilizzate in giudizio come prova dell’avvenuta messa in mora.
Cosa succede dopo la lettera di messa in mora
Dopo l’invio della lettera, possono verificarsi tre scenari principali:
- il debitore adempie subito: è il caso ideale: il debitore, per evitare conseguenze legali, paga o esegue quanto dovuto entro il termine indicato. La questione si chiude senza ulteriori azioni;
- il debitore risponde ma contesta il credito: in questo caso, le parti possono tentare una composizione bonaria o avviare una mediazione o negoziazione assistita, se previste;
- il debitore non risponde e non adempie: il creditore potrà allora rivolgersi al giudice per ottenere l’adempimento coattivo (per esempio, con un decreto ingiuntivo o una causa civile) e chiedere anche gli interessi di mora e i danni da ritardo.
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Differenza tra messa in mora e diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere, disciplinata dall’articolo 1454 codice civile, è specificatamente legata al mondo dei contratti. Essa costituisce una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto. Il contratto, infatti, può essere sciolto senza necessità di ricorrere al Giudice utilizzando la diffida ad adempiere di cui alla norma sopra citata.
La parte adempiente può intimare ad adempiere l’altra parte per iscritto entro un dato termine che non può essere inferiore a 15 giorni, con l’avvertenza che altrimenti il contratto si intenderà senz’altro risolto. La diffida ha l’effetto di rimettere il debitore nei termini alla nuova data fissata come scadenza passata la quale il contratto si intenderà risolto di diritto senza la necessità, per l’altra parte, di ricorrere alla pronuncia del Giudice.
Per avvalersi dell’istituto della diffida ad adempiere, l’inadempimento della controparte deve essere di non scarsa importanza. Occorre pertanto avere un inadempimento che sia tale per importanza da rendere non più giustificata la controprestazione dell’altra.
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