Procura notarile: cos’è, come funziona e quanto costa
Quali sono i casi nei quali la procura notarile si rende necessaria: a cosa serve, quanto costa e la differenza tra procura generale e procura speciale.
La procura notarile è l’atto con cui una persona autorizza un’altra a rappresentarla nel compimento di specifici atti giuridici. Viene utilizzata ogni volta che il diretto interessato non può – o non vuole – essere fisicamente presente alla firma di un atto, e ha bisogno che qualcun altro agisca legalmente al suo posto.
In questa guida vedremo cos’è la procura notarile, quando è necessaria, come funziona, quanto costa e come si revoca.
Cos’è la procura notarile
La procura notarile è l’atto con cui una persona – chiamata rappresentato o proponente – conferisce a un’altra – il procuratore o rappresentante – il potere di agire in suo nome e per suo conto davanti a terzi.
Il riferimento normativo è negli artt. 1387 e seguenti del Codice civile, che disciplinano la rappresentanza volontaria e le sue forme. Si tratta di un atto unilaterale: non richiede la firma del procuratore, che non deve accettare esplicitamente l’incarico. Chi riceve la procura, però, rimane libero di non esercitare i poteri che gli sono stati conferiti.
La caratteristica distintiva della procura notarile rispetto a una semplice delega scritta privata è la presenza del notaio, che autentica la firma del rappresentato e conferisce all’atto piena validità legale. Questo passaggio è spesso indispensabile: la procura deve assumere la stessa forma dell’atto per cui è conferita. Se l’atto finale richiede la forma pubblica – come una compravendita immobiliare o una donazione – anche la procura dovrà essere notarile.
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Differenza tra procura speciale e generale
La prima distinzione da fare è tra procura speciale e procura generale.
Procura speciale
La procura speciale (talvolta chiamata anche “delega notarile”) autorizza il procuratore a compiere uno o più atti specifici e determinati per conto del rappresentato. Una volta eseguito l’atto, la procura si esaurisce automaticamente.
Le caratteristiche principali:
- riguarda un atto o una serie di atti ben individuati;
- non deve essere registrata all’Agenzia delle Entrate;
- il notaio la restituisce al cliente in copia originale;
- perde efficacia al termine dell’atto per cui è stata rilasciata.
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Procura generale
La procura generale conferisce invece al procuratore il potere di gestire tutti gli affari del rappresentato, sia quelli attuali sia quelli futuri, senza un limite predefinito di operazioni.
Le caratteristiche principali:
- ha portata ampia e non limitata a un singolo atto;
- deve essere registrata all’Agenzia delle Entrate;
- può essere a tempo indeterminato;
- cessa di avere efficacia solo in caso di revoca, di morte del rappresentato o di sopravvenuta incapacità (salvo diversa disposizione).
La procura generale ha un costo maggiore rispetto alla speciale, proprio perché richiede la registrazione e ha un impatto più esteso sulla sfera giuridica del rappresentato. Per questa ragione, nel dubbio, è sempre preferibile optare per la procura speciale, che limita i poteri del procuratore all’indispensabile.
Quando serve la procura notarile: esempi pratici
La procura notarile trova applicazione in molte situazioni concrete della vita quotidiana. Ecco alcuni esempi frequenti:
- vendita o acquisto di un immobile: chi risiede all’estero o non può presenziare al rogito può delegare un familiare o un professionista di fiducia a firmare al suo posto;
- operazioni bancarie: alcune banche richiedono una procura notarile per consentire a terzi di operare su conti correnti, aprire o chiudere depositi, ritirare somme rilevanti;
- pratiche successorie: in caso di eredità con più eredi residenti in luoghi diversi, uno di essi può essere delegato a rappresentare gli altri davanti al notaio;
- gestione di una società: il legale rappresentante può conferire a un terzo i poteri per compiere determinati atti in nome della società;
- atti amministrativi: presentazione di domande, ritiro di documenti, gestione di pratiche presso enti pubblici.
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Come funziona la procura notarile
Il meccanismo della procura si fonda sul concetto di “spendita del nome”: il procuratore agisce dichiarando espressamente di farlo in nome e per conto del rappresentato. Gli effetti dell’atto ricadono direttamente sulla persona rappresentata, non sul procuratore.
La procura deve indicare in modo preciso i poteri conferiti: un atto redatto in termini troppo vaghi può essere contestato o non accettato dai terzi con cui il procuratore si troverà a trattare.
In linea generale, la procura può essere conferita anche oralmente o per comportamenti concludenti, ma questa possibilità ha un valore pratico molto limitato. Quando l’atto finale richiede la forma scritta o pubblica – e questo vale per la stragrande maggioranza delle operazioni significative – anche la procura deve rispettare la stessa forma, ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Procura notarile per anziani e persone non autosufficienti
Un caso sempre più frequente riguarda gli anziani o le persone non più in grado di gestire autonomamente i propri affari. In queste situazioni, un familiare o una persona di fiducia può essere autorizzato tramite procura notarile a compiere atti in loro nome – pagare bollette, gestire conti, vendere beni.
La procura è valida solo se il rappresentato è capace di intendere e di volere al momento della sua sottoscrizione. Il notaio è tenuto a verificare questa condizione. Se la persona non è più in grado di esprimere un consenso consapevole, la procura non può essere conferita: in quel caso, lo strumento giuridico appropriato diventa l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) o, nei casi più gravi, l’interdizione (art. 414 c.c.).
Per questa ragione, chi si trova in una situazione di fragilità è bene che predisponga la procura notarile con anticipo, finché è ancora nella piena capacità di farlo.
Come si revoca una procura notarile
La procura notarile può essere revocata in qualsiasi momento dal rappresentato, ai sensi dell’art. 1396 c.c. La revoca deve avvenire nelle stesse forme dell’atto originario: se la procura era notarile, anche la revoca deve passare dal notaio.
La revoca ha effetto nei confronti del procuratore dal momento in cui questi ne viene informato. Nei confronti dei terzi in buona fede – cioè di chi non era a conoscenza della revoca – gli atti compiuti dal procuratore restano validi, salvo il diritto del rappresentato di agire per i danni subiti.
Per questa ragione, quando si revoca una procura generale o una procura relativa a operazioni di rilievo (come la gestione di un immobile o di un conto), è opportuno:
- comunicare la revoca in modo formale e tracciabile (raccomandata o PEC);
- informare tempestivamente i terzi coinvolti (banche, uffici, controparti);
- provvedere alla trascrizione della revoca, se la procura riguardava beni immobili.
La procura si estingue anche per morte del rappresentato o del procuratore, e per sopravvenuta incapacità di uno dei due, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
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Quali documenti servono per una procura notarile?
Per stipulare una procura notarile è necessario presentarsi dallo studio notarile con:
- documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del rappresentato;
- documento d’identità e codice fiscale del procuratore;
- permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari.
Se il richiedente è una società, saranno necessari anche: lo statuto sociale, la visura camerale aggiornata (con indicazione degli organi in carica) e la delibera del Consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a conferire la procura.
La procura deve indicare in modo specifico i poteri conferiti al procuratore: più l’atto è dettagliato, meno margini ci sono per contestazioni future.
Quanto costa la procura notarile
Non esistono tariffe fisse: ogni studio notarile stabilisce il proprio onorario, ma è possibile fornire alcune indicazioni di massima. Facendo delle stime:
- per la procura speciale, il costo si aggira generalmente tra i 80 e i 200 euro, comprensivi dell’onorario del notaio. Non essendo soggetta a registrazione obbligatoria, non si aggiungono imposta di registro né bolli significativi;
- per quanto riguarda la procura generale, il costo è più elevato, anche perché richiede la registrazione all’Agenzia delle Entrate, che comporta il pagamento dell’imposta di registro (in misura fissa, attualmente pari a 200 euro) e dei diritti di registrazione. Il costo complessivo può oscillare tra i 300 e i 600 euro o più, a seconda della complessità dell’atto e dello studio notarile.
A questi importi possono aggiungersi i costi per le copie autenticate, spesso necessarie quando la procura deve essere utilizzata in più sedi o trasmessa all’estero. In quest’ultimo caso, potrebbe essere richiesta anche l’apostille – un’autenticazione internazionale prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 – con costi aggiuntivi variabili. Il consiglio pratico è di richiedere sempre un preventivo scritto allo studio notarile prima di procedere.
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Procura notarile – Domande frequenti
La delega è una scrittura privata con cui si autorizza qualcuno a compiere un atto in proprio nome: non richiede l’intervento del notaio ed è sufficiente per operazioni semplici (ritiro di documenti, pratiche amministrative). La procura notarile è invece necessaria quando l’atto finale richiede la forma pubblica – come una compravendita immobiliare o una donazione – o quando la legge o la controparte la richiedono espressamente.
Chiunque abbia la capacità di agire – cioè sia maggiorenne e capace di intendere e di volere – può conferire una procura notarile. Per i minori o le persone sottoposte a tutela, sono necessarie autorizzazioni specifiche.
Sì, ma deve rispettare determinati requisiti formali: in genere è richiesta la legalizzazione o l’apostille (Convenzione dell’Aja), oltre alla traduzione giurata in italiano se il documento è redatto in lingua straniera.
Il rappresentato può agire in giudizio per il risarcimento del danno. Gli atti compiuti in eccesso rispetto ai poteri conferiti sono in linea di principio inefficaci nei confronti del rappresentato, salvo che questi li ratifichi successivamente (art. 1399 c.c.).
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