Dichiarazione di falso in atto notarile: cos’è
Cosa succede in caso di false dichiarazioni a un notaio e quali sono le pene e la prescrizione previste dalla legge: ecco in cosa consiste il reato di falso in atto notarile.
Il falso in atto notarile consiste in una dichiarazione mendace in atto pubblico che si verifica con una certa frequenza nel contratto di compravendita immobiliare.
Nel momento in cui viene redatto, il notaio inserisce una clausola contenente una dichiarazione sulla conformità dell’immobile relativa a quanto previsto dalla concessione edilizia rilasciata per la sua edificazione.
Dinanzi al notaio si finge che sia tutto in regola anche se si conosce il fatto che l’immobile presenti un abuso edilizio: si sta dunque dichiarando il falso davanti al notaio, in un atto pubblico.
Quali sono le conseguenze del falso in atto notarile? Analizziamo di seguito cosa dice la legge in merito, in particolar modo l’articolo 483 del Codice Penale, e qual è il parere della giurisprudenza in materia.
Cosa succede se dichiaro il falso al notaio
Partiamo da un presupposto fondamentale per comprendere la questione al meglio: tra i compiti del notaio non rientra quello di verificare che il contenuto di un atto sia veritiero. Di contro, è tenuto ad accertarsi che esista una corrispondenza tra le persone che si presentano innanzi a lui e le firme contenute sull’atto, oltre che la data in cui viene firmato il documento.
Al notaio non spetta dunque:
- di verificare se il soggetto che ha di fronte è nel pieno delle sue facoltà mentali oppure no;
- di avere la certezza che l’immobile oggetto di una compravendita sia conforme alla concessione edilizia.
Dovrà, invece, controllare alcune informazioni pubbliche che sono contenute negli appositi registri immobiliari, ovvero che:
- il bene oggetto dell’atto pubblico sia privo di ipoteche o qualsiasi altra forma di iscrizione pregiudizievole che può essere causa di una rivendicazione futura;
- il venditore sia effettivamente l’unico titolare del bene e che non siano presenti, per esempio, dei comproprietari;
- quanto dichiarato (anche se falso) corrisponda a ciò che è contenuto nell’atto.
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Il falso in atto notarile è reato?
Alla luce di quanto detto finora, sorge spontanea una domanda: chi dichiara il falso dinanzi a un notaio sta commettendo un reato? Ad occuparsi della questione è stata la stessa Corte di Cassazione, la quale è intervenuta con alcune sentenze, quali la n. 11628 del 2011 e la n. 5178 del 2017.
La Cassazione ha affermato che il caso di dichiarazione falsa in un atto notarile è compatibile con l’articolo 483 del Codice Penale, il quale:
- disciplina la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- prevede 2 anni di reclusione per chi attesta il falso davanti a un pubblico ufficiale.
In particolare, nell’articolo si legge che:
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Il falso in atto notarile è, dunque, un reato in tutto e per tutto in quanto integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico: il reato si configura proprio nel momento in cui il dichiarante che si trova dinanzi al notaio viene meno al suo dovere di dire la verità e dichiara affermazioni mendaci che vengono trascritte nell’atto pubblico.
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Quando un atto si definisce falso
Esistono due diverse casistiche nelle quali un atto può considerarsi falso:
- quella nella quale il documento contiene fatti che non corrispondono alla realtà: in questo caso si parla di falso ideologico ed è quello presente nel reato di falso notarile;
- quella in cui sono state apportate delle modifiche al documento originale, oppure quando l’atto viene firmato da una persona diversa rispetto a quella alla quale si riferiscono i fatti in esso contenuti: in questa seconda ipotesi, si parla di falso materiale.
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Quando il falso in atto notarile non sussiste
Esistono delle situazioni specifiche nelle quali il reato di falso in atto notarile non si verifica. Si tratta, in particolare, di quando il falso riguarda le cosiddette garanzie che vengono affermate da uno dei contraenti.
Se un proprietario assicura di vendere un immobile in buono stato, ma poi si scopre che al sui interno siano presenti danni strutturali, non avrà commesso un falso ideologico in quanto le sue dichiarazioni si riferiscono alle qualità del bene. In questa evenienza, il compratore avrebbe diritto al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto di compravendita.
Il reato sussiste, invece, in presenza di false dichiarazioni di circostanze oggettive, come per esempio il caso in cui un edificio è stato costruito senza aver mai ricevuto la relativa licenza.
Mentire in un atto notarile comporta che l’atto venga dichiarato nullo o che possa essere annullabile: chi subisce delle conseguenze a causa di un’attestazione falsa in un atto notarile non potrà comunque far causa al notaio, in quanto il professionista non ha nessuna colpa dal punto di vista legale, ma dovrà agire direttamente contro la persona che ha dichiarato il falso.
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L’articolo 483 del Codice Penale è stato depenalizzato?
Un tema sul quale spesso si tende a fare confusione è quello relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, che è stato introdotta in Italia dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016, in cui sono contenute le “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”.
Il reato sulla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico disciplinato dall’articolo 483 del Codice Penale non è stato depenalizzato, mentre sono stati abrogati:
- l’articolo 485 c.p., che regola il reato di falsità in scrittura privata;
- l’articolo 486 c.p., relativo al reato di falsità in foglio firmato in bianco.
Le due tipologie di atto falso vengono considerate meno gravi rispetto al resto di falso in atto notarile in quanto, mentre quest’ultimo si verifica alla presenza di un notaio, nella scrittura privata o nel caso del foglio firmato in bianco, il documento può essere firmato anche senza l’intervento di un pubblico ufficiale.
I due reati sono stati trasformati in illeciti civili per i quali sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 12.000 euro.
L’importo della sanzione varia in relazione a:
- la gravità della violazione;
- la reiterazione dell’illecito;
- l’arricchimento del soggetto responsabile;
- la personalità e le condizioni economiche di chi commette l’illecito.
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Reato di falso in atto notarile: prescrizione
L’atto notarile è il documento che viene redatto alla presenza di un notaio, il quale, come anticipato, si occuperà di verificare l’identità delle persone che si trovano dinanzi a lui e che le loro dichiarazioni siano le stesse contenute nell’atto.
Mentire di fronte a un notaio non solo è possibile, ma rappresenta un vero e proprio reato, che di conseguenza avrà una sua prescrizione. Il termine di prescrizione del reato di falso in atto notarile è pari a 6 anni. Qualora vi fossero state delle interruzioni a causa di eventuali rinvii a giudizio, allora il termine massimo sarebbe fissato a 7 anni e mezzo.
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Falso in atto notarile – Domande frequenti
Si tratta di un reato che si manifesta nel momento in cui qualcuno dichiara il falso davanti a un pubblico ufficiale in occasione di un atto pubblico.
Un atto notarile può essere impugnato entro un periodo massimo di 10 anni.
Il reato di falso ideologico si riferisce alle menzogne contenute in un atto, che non risulta né alterato né contraffatto, quindi la sua falsità si riferisce al contenuto.
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