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Il termine procura sta a indicare l’atto con il quale un dato soggetto – il rappresentato – conferisce a un soggetto terzo – il rappresentante – il potere di compiere atti giuridici a suo nome e nel proprio interesse.
Quando ci si riferisce a questo atto è necessario distinguere tra la procura generale e la procura speciale: vediamo brevemente quali sono le differenze e in cosa consiste, nel dettaglio, la procura speciale.
La principale differenza che intercorre tra la procura generale e la procura speciale consiste nei poteri che vengono conferiti al procurato al fine di rappresentare un’altra persona.
Mentre nel caso della procura generale, gli atti che possono essere compiuti sono molto ampi e, in alcuni casi, non sono previsti limiti, nell’ipotesi della procura speciale, invece, si agisce soltanto al fine di compiere un atto ben preciso.
Per questo motivo, quando si tratta di procura speciale si fa anche riferimento al mandato, concetto che trova disciplina giuridica nell’articolo 1708 del Codice Civile.
Tale articolo recita che: “Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.
Dalla lettura dell’articolo 1708 c.c. si evince che nel caso della procura speciale bisogna individuare anche gli atti che risultano necessari al compimento di quelli presenti in procura in relazione alla loro natura e alla loro funzione. Si tratta, nella pratica, degli atti strumentali.
Un esempio è quello relativo all’atto di compravendita, per il quale si dovrà includere anche il potere di poter stipulare un preliminare di vendita, ovvero l’atto strumentale necessario per poter procedere con la compravendita vera e propria.
Questa precisazione è molto importante al fine di individuare un falsus procurator, ovvero una persona che stia eccedendo rispetto non solo all’atto indicato nella procura speciale, ma anche agli eventuali atti strumentali.
Rientrano negli atti strumentali:
Tali atti non devono essere soltanto opportuni o utili, ma essenziali al compimento dell’atto indicato nella procura speciale.
Come nel caso della procura generale, anche la procura speciale non è un atto a forma libera, in quanto è valida solo nel caso in cui assuma la stessa forma dell’atto per il quale è stata conferita.
In genere, si tratta:
In merito alla durata della procura speciale, invece, non sono previsti limiti fissati dalla legge, a meno che la durata non venga specificata nel mandato con il quale la procura viene conferita.
La procura si estingue comunque nei casi di:
Oltre alla procura speciale esiste anche la procura specifica: nonostante la somiglianza tra i due termini, non si tratta di concetti sinonimici.
La procura specifica, infatti, è una forma di procura speciale, nella quale vengono conferiti molti più atti. I poteri del procuratore sono, dunque, in questo caso maggiori.