Snc: significato e caratteristiche

I termini procura e mandato vengono spesso usati in modo improprio nel senso che si tende a fare confusione tra loro non conoscendone il significato reale.
Sia la procura sia il mandato conferiscono un potere di rappresentanza, ma utilizzarli come se fossero sinonimi è sbagliato in quanto tra loro esistono delle differenze ben precise: vediamo di seguito di cosa si tratta.
La procura è un negozio giuridico unilaterale recettizio, con il quale un soggetto attribuisce a un terzo il potere di rappresentarlo, quindi di compiere per suo conto una serie di atti giuridici i cui effetti si trasferiscono comunque sul soggetto che viene rappresentato.
La procura trova disciplina nell’articolo 1392 del Codice Civile, nel quale si legge che: “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
Ciò significa che la procura non è a forma libera, ma deve essere conferita con la stessa forma dell’atto giuridico da compiere per conto del soggetto che si rappresenta.
Dal punto di vista formale può avvenire:
Dal punto di vista contenutistico, invece, si distingue tra:
In particolare, la procura speciale è disciplinata dall’articolo 122 del Codice di procedura penale, nel quale si legge che:
“1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge”.
Ai sensi dell’articolo 1703 del Codice Civile, il mandato è un contratto consensuale nel quale un soggetto, chiamato mandatario, assume degli obblighi a compiere uno o più atti giuridici nei confronti di un soggetto terzo, chiamato mandante.
Si tratta di un contratto a forma libera, in quanto può essere scritto in qualsiasi modo, che ha effetti obbligatori ed è a titolo oneroso: il mandatario non agisce in modo gratuito, ma riceve del denaro o altre utilità da parte del mandante.
Il mandato si distingue:
A seconda dei casi, si può avere:
Una volta esplicitato cos’è la procura e cos’è il mandato, si possono chiarire meglio le differenze che li contraddistinguono.
Quella principale consiste nel fatto che:
Per capire meglio nella pratica la differenza tra procura e mandato, ecco alcuni esempi: