Quali sono i reati contro gli animali previsti dal Codice penale italiano
Dal sentimento alla tutela diretta: come il codice penale protegge gli animali dopo la riforma del 2025 e cosa rischia chi li maltratta, uccide o li usa per combattimenti.
- Con la Legge n. 82/2025, il sistema penale italiano ha consolidato un percorso iniziato nel 2004 e accelerato dalla riforma costituzionale dell’art. 9. Il riconoscimento degli animali come titolari diretti della tutela penale – e non più come riflesso dell’affettività umana – apre una stagione nuova nella giurisprudenza e nella prassi applicativa.
- Non si tratta di una semplice inasprimento delle pene. La legge ha ridisegnato i meccanismi processuali (sequestro, affido, misure di prevenzione), esteso la responsabilità alle persone giuridiche e rafforzato il coordinamento delle forze di polizia.
- Un quadro normativo più coerente, che rimane tuttavia sfidante sul piano dell’applicazione concreta, considerato il carico già gravoso della giustizia penale italiana.
Chi possiede animali, li alleva o lavora con essi deve conoscere questi limiti: l’ignoranza della legge non scusa, e le conseguenze penali di condotte scorrette sono oggi significativamente più severe di quanto non fossero anche solo un anno fa.
Non è più sufficiente affermare che “la legge protegge gli animali”: oggi, con la riforma introdotta dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, l’ordinamento italiano ha compiuto un passo qualitativo importante. Gli animali cessano di essere oggetto di tutela mediata – protetti cioè in quanto beni affettivi o patrimonio dell’uomo – e diventano titolari di una protezione penale diretta, in quanto esseri senzienti. Una svolta semantica che non è solo filosofica: ha conseguenze concrete sulle pene, sui procedimenti penali e perfino sulla responsabilità delle persone giuridiche.
In questo articolo analizziamo le principali fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela degli animali, con particolare attenzione agli articoli 544-bis e 544-ter c.p., e alle novità introdotte dalla Legge n. 82/2025, in vigore dal 1° luglio 2025.
Reati contro gli animali: quali sono
I reati contro gli animali sono disciplinati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, introdotto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189. La riforma del 2025 ha modificato persino la rubrica di questo Titolo: da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” a “Dei delitti contro gli animali”. Un cambiamento apparentemente formale, ma dal significato profondo: l’oggetto della tutela penale non è più il sentimento che l’essere umano prova, bensì la vita e l’integrità fisica dell’animale in sé.
Questa modifica si inserisce nel solco tracciato dalla riforma dell’art. 9 della Costituzione, che ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come principi fondamentali, riconoscendo implicitamente il valore intrinseco degli animali come esseri viventi. Esaminiamoli nel dettaglio.
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Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali
L’art. 544-bis c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Si tratta di un reato doloso, che richiede la consapevolezza e la volontà dell’azione, nonché la presenza dell’elemento della “crudeltà” o dell’assenza di “necessità”.
Un esempio può essere uccidere un cane randagio a calci o con un’arma impropria, senza che sussista alcuna giustificazione (es. legittima difesa da un attacco imminente), integra il reato di cui all’art. 544-bis c.p. La pena prevista (dopo la riforma 2025) è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
L’aggravante per sevizie
La riforma del 2025 ha introdotto una circostanza aggravante specifica, prevedendo un comma aggiuntivo all’art. 544-bis c.p.: se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
È una disposizione di grande rilevanza pratica: prima della riforma, i casi di uccisione con metodi particolarmente crudeli erano trattati alla stregua della fattispecie base. Ora il legislatore riconosce esplicitamente che il prolungamento deliberato della sofferenza costituisce un disvalore aggiuntivo, meritevole di risposta sanzionatoria più severa.
Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali
L’art. 544-ter c.p. è la norma cardine della tutela penale degli animali in vita. Punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione a un animale, ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Un esempio può essere tenere un cane legato in uno spazio angusto, privo di acqua, cibo o riparo per giorni, oppure costringere un cavallo a lavori eccessivi oltre ogni limite fisiologico, sono condotte tipicamente riconducibili all’art. 544-ter c.p.
La condotta tipica è ampia e comprende:
- la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate;
- la sottoposizione a trattamenti che procurano sofferenza fisica;
- la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale;
- qualsiasi comportamento che, per crudeltà o senza necessità, provochi sofferenza.
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Le pene dopo la riforma del 2025
La Legge n. 82/2025 ha inasprito significativamente le sanzioni per il maltrattamento. La nuova pena è infatti:
- la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in precedenza: da 3 a 18 mesi di reclusione o arresto);
- la multa da 5.000 a 30.000 euro (cumulativa alla reclusione, non alternativa).
La trasformazione della pena da alternativa (reclusione o multa) a congiunta (reclusione e multa) è una scelta precisa: il legislatore intende evitare che il pagamento di una somma di denaro possa fungere da “scudo” rispetto alla pena detentiva.
Gli altri reati contro gli animali
Analizziamo tutti gli altri reati contro animali, alla luce delle novità introdotte nel 2025. In particolare, si tratta degli articoli;
- 544 quater cp;
- 544 quinquies cp;
- 554 sexiex cp;
- 638 cp;
- 727 cp.
Art. 544-quater c.p. – Spettacoli e manifestazioni vietate
Punisce chi organizza o promuove spettacoli o altre manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Dopo la riforma, la multa è stata elevata a un minimo di 15.000 euro e un massimo di 30.000 euro, accanto alla pena detentiva.
Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali
È la norma più severa del Titolo IX-bis. Punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, con pena della reclusione da 2 a 4 anni (prima: da 1 a 3 anni) dopo la riforma 2025. La legge estende ora la punibilità anche a chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti, non solo a chi li organizza.
Art. 544-sexies c.p. – Divieto di abbattimento (novità 2025)
La Legge n. 82/2025 ha introdotto l’art. 544-sexies c.p., che vieta l’abbattimento o l’alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Una norma di tutela processuale che mira a evitare che, pendente il giudizio, l’animale vittima del reato venga eliminato o ceduto.
Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
La riforma ha riscritto anche l’art. 638 c.p., prevedendo la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Art. 727 c.p. – Abbandono di animali
Si tratta di una contravvenzione (non di un delitto) che punisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. La Legge n. 82/2025 ha elevato la soglia minima dell’ammenda da 1.000 a 5.000 euro, mantenendo il massimo a 10.000 euro.
Approfondisci leggendo Reato di abbandono di animali: come viene punito

Le novità sistematiche della Legge n. 82/2025
Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione dell’art. 25-undevicies nel D.Lgs. 231/2001. Per la prima volta, anche le persone giuridiche – società, associazioni, enti – possono essere chiamate a rispondere dei reati contro gli animali commessi nel loro interesse o vantaggio. La sanzione pecuniaria prevista arriva fino a cinquecento quote (potenzialmente milioni di euro), oltre a sanzioni interdittive fino a due anni.
Chi è abitualmente dedito ai combattimenti tra animali o alle manifestazioni vietate (artt. 544-quater e 544-quinquies c.p.) può essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia. Un segnale forte: il legislatore equipara il livello di pericolosità sociale di questi soggetti a quello di chi opera in contesti criminali organizzati.
Affido degli animali sequestrati (art. 260-bis c.p.p.)
La riforma introduce nel codice di procedura penale l’art. 260-bis, che regola l’affidamento definitivo degli animali oggetto di sequestro o confisca. Il giudice può disporre l’affido ad associazioni riconosciute dal Ministero della Salute, previo versamento di una cauzione, al fine di garantire la protezione e il benessere dell’animale per tutta la durata del procedimento.
Quadro riepilogativo delle sanzioni aggiornate al 2025
| Articolo | Reato | Pena (post riforma 2025) |
| Art. 544-bis c.p. | Uccisione di animali | Reclusione 6 mesi – 3 anni |
| Art. 544-bis (aggravato) | Uccisione con sevizie | Reclusione 1–4 anni + multa fino a 60.000 € |
| Art. 544-ter c.p. | Maltrattamento di animali | Reclusione 6 mesi – 2 anni + multa 5.000–30.000 € |
| Art. 544-quater c.p. | Spettacoli con sevizie | Reclusione + multa 15.000–30.000 € |
| Art. 544-quinquies c.p. | Combattimenti tra animali | Reclusione 2–4 anni |
| Art. 638 c.p. | Uccisione animali altrui (greggi/bovini) | Reclusione 1–4 anni |
| Art. 727 c.p. | Abbandono di animali | Ammenda 5.000–10.000 € |
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