Reato di frode in processo penale e depistaggio: cos’è, esempi pratici, consumazione, pene, procedibilità e prescrizione
Cosa si intende per frode processuale e depistaggio? Quando si consuma tale reato? Quali sono le pene previste? Quando si prescrive? Ecco una guida completa che offre un'analisi dettagliata di questo delitto contro l'amministrazione della giustizia.
- Il reato di frode in processo penale e il depistaggio punisce i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, per ostacolare un’indagine, modificano artificiosamente la scena del crimine o mentono all’autorità giudiziaria.
- Si tratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, procedibile d’ufficio.
- Il reato in questione è punito con la reclusione da 3 a 8 anni, ma sono previste circostanze aggravanti e attenuanti.
L’art. 375 c.p., modificato dalla Legge 133/2016, disciplina il reato di frode in processo penale e depistaggio punendo con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che svia indagini o processi. La norma mira a tutelare il corretto funzionamento della giustizia ed è fondamentale per contrastare chi inquina le prove all’interno del sistema giudiziario.
La condotta punibile consiste nell’alterare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi/cose/persone, oppure affermare il falso o negare il vero richiesti dall’autorità giudiziaria.
Nelle righe che seguono ti illustro nel dettaglio questo delitto fornendoti anche degli esempi pratici.
Cos’è il delitto di frode in processo penale e depistaggio
La Legge 11 luglio 2016 n. 133 ha introdotto il reato di frode in processo penale e depistaggio, inserendolo nel nuovo art. 375 c.p., per punire il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, per impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
- muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Il delitto in questione, inoltre, è punibile a titolo di dolo specifico, in quanto, oltre alla coscienza e volontà della condotta, è necessario il fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine.
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Quando si consuma il reato di frode in processo panale e depistaggio
Il reato di cui all’art. 375 c.p. si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta alteratrice o reticente, al fine di ostacolare le indagini. Si ratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, dal momento che non è necessario che il processo venga effettivamente sviato, ma è sufficiente il compimento dell’atto fraudolento.
Si ha, per esempio, frode in processo penale e depistaggio quando un pubblico ufficiale crea una finta ordinanza per sanare irregolarità edilizie nel corso di un’indagine, datandola retroattivamente.
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Come è punito il reato?
La pena base prevista per il delitto di frode in processo penale e depistaggio è la reclusione da 3 a 8 anni. La pena aumenta se il fatto riguarda reati gravi o diminuisce per chi collabora.
Nello specifico, la pena aumenta da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, occultamento o alterazione di documenti/oggetti, mentre è prevista la reclusione da 6 a 12 anni se l’illecito riguarda procedimenti per reati di terrorismo, mafia o traffico di armi.
La pena è, invece, diminuita dalla metà a due terzi per chi si adopera per ripristinare lo stato dei luoghi/prove o aiuta concretamente l’autorità. La condanna, inoltre, comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici se la pena inflitta è superiore a 3 anni.
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Procedibilità e prescrizione
Il reato di cui all’art. 375 c.p. è procedibile d’ufficio, nel senso che non è necessaria la querela di parte per l’attivazione delle indagini da parte della Procura.
Per il delitto in questione i termini di prescrizione sono raddoppiati, dal momento che è considerato reato grave contro l’amministrazione della giustizia. Essendo punito con la reclusione da 3 a 8 anni, il termine prescrizionale ordinario, raddoppiato per la natura del reato, è solitamente molto lungo, arrivando spesso a superare i 12-16 anni a seconda delle aggravanti applicate. La prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, ovvero quando si è verificata la frode o il depistaggio.
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