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Reato di pornografia minorile: cos’è e come viene punito

Nell’ordinamento italiano è l’articolo 600-ter del codice penale a punire il reato di pornografia minorile. Vediamo nei dettagli cosa prevede e le tipologie di sanzioni previste.

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  • La pornografia minorile è un reato previsto all’articolo 600 ter del Codice penale.
  • La legge punisce il commercio del materiale pornografico, intendendosi per tale la rappresentazione fotografica o cinematografica che comporti la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale.
  • Per la configurazione del reato non occorre la nudità

La pornografia minorile è uno dei crimini più gravi relativi alla tutela dei minori. In Italia è un reato regolato dall’articolo 600-ter del Codice Penale, finalizzato a proteggere i minori da qualsiasi forma di sfruttamento sessuale, produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico che li riguardi.

I reati relativi alla pornografia minorile sono stati introdotti dalla L. 3 agosto 1998, n. 269, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù“.

Ad ispirare la legge, sono stati i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York, il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176. La Convenzione, all’articolo 34, impegnava gli Stati aderenti a proteggere “il fanciullo” da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale e, di conseguenza, dallo sfruttamento ai fini di prostituzione o di produzione di spettacoli o di materiale pornografico.

La legge n. 269 del 1998 è finalizzata a tutelare “lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale morale, sociale” dei minori, reprimendo più comportamenti considerati idonei ad attentare l’integrità del bene giuridico protetto.

Cosa dice l’articolo 600 ter del codice penale

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

L’articolo 600 ter del codice penale prevede che:

è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Il primo comma dell’articolo in questione sanziona penalmente lo sfruttamento sessuale del minorenne in maniera pornografica e, allo stesso modo, punisce chi induce il minore a prendervi parte e ne trae profitto. Il reato si consuma quando avviene l’esibizione del minore.

Al secondo comma, invece, il legislatore punisce il commercio del materiale pornografico, intendendosi per tale la rappresentazione fotografica o cinematografica che comporti la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale

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Quando si configura il reato di pornografia minorile?

Per configurare il reato di pornografia minorile non è necessario che il minore appaia nudo. Con diverse sentenze, la Cassazione ha escluso difatti la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, per la configurazione e punibilità del reato.

Il codice penale, quindi, punisce chiunque utilizzi un minore di 18 anni per produrre materiale pornografico, sia con il consenso del minore, che senza. Punita anche la vendita, distribuzione, pubblicazione o diffusione, anche solo parziale, di materiale pornografico che coinvolga minori.

Il legislatore punisce anche chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori: in tal caso, la sanzione prevista è della reclusione fino a 3 anni e il pagamento di una multa da 1.549 a 5.164 euro. 

Anche chi possieda consapevolmente materiale pornografico che coinvolga minori, pure se non prodotto o diffuso, commette reato. Inoltre, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

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Modifiche all’art. 600 ter Codice penale

La norma è stata modificata dalla Legge 38/2006, che ne ha ampliato la portata per contrastare con maggiore efficacia i reati legati alla pornografia minorile. L’introduzione del termine “utilizzare” al posto di “sfruttare”, che compariva originariamente nella norma è significativa, poiché consente di perseguire penalmente anche condotte che non implicano necessariamente un profitto economico o una finalità commerciale.

A tal proposito giova segnalare che la Corte di Cassazione (Sezione 5, sentenza 16616/2015) ha chiarito che il reato si integra ogni volta che la condotta di utilizzo del minore per fini pornografici implica un pericolo concreto di diffusione del materiale e che non è necessario dimostrare che il materiale sia stato effettivamente distribuito o utilizzato a scopo di lucro.

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Pornografia minorile: il reato sussiste anche senza nudità 

La Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni sul reato di pornografia minorile. Tra le varie pronunce che meritano attenzione, troviamo la sentenza n. 40609 del 6 luglio 2022.

Con tale decisione, la Corte prevede che la rappresentazione del compimento di un’attività sessuale – nel caso in esame si trattava dell’esibizione degli organi genitali di un adulto dinanzi alla telecamera – realizzata rendendo partecipe il minore, associato nell’immagine, concretizza il compimento di attività sessuali esplicite con il minore.

Il minore, in particolare, veniva ritratto vestito dinanzi alla telecamera, mentre l’adulto compiva gesti sessuali espliciti. Come tale, la condotta in oggetto è punita, stante la norma, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24.000 a 240.000 euro.

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Reato di pornografia minorile: Cassazione

Il reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico tramite mezzi telematici, disciplinato dal terzo comma dell’articolo 600 ter del Codice Penale, è configurato dall’immissione in rete del materiale stesso. Tale condotta è ritenuta sufficiente a integrare il reato, poiché crea un concreto rischio di diffusione del materiale, potenzialmente accessibile a un numero indefinito di persone.

In merito, secondo la sentenza 28524/2009 della Corte di Cassazione, sezione penale, è sufficiente l’idoneità della condotta a diffondere il materiale. Non è necessario dimostrare che qualcuno abbia effettivamente visualizzato o scaricato il contenuto. L’autore della condotta risponde per il solo fatto di aver immesso il materiale in un contesto accessibile al pubblico. Qualsiasi azione che comporti l’inserimento di materiale pedopornografico in un contesto accessibile tramite internet, come siti web, piattaforme di file sharing o social network, configura il reato.

Il materiale pedopornografico non deve necessariamente essere pubblicizzato o segnalato attivamente per integrare il delitto, né l’intento di diffondere obbligatoriamente dimostrato: basta che la condotta sia idonea a creare un rischio concreto di diffusione.

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Sentenza n. 19174/2015

Un’altra sentenza, invece, ovvero la n. 19174/2015 della Corte di Cassazione, ha previsto che la sussistenza del reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico, in riferimento all’art. 600-ter, comma terzo del codice penale, non è automaticamente integrata dall’utilizzo di programmi di file sharing. Cosa significa?

Che la semplice condivisione di file in rete, attraverso strumenti che comportano acquisizione e condivisione automatica di materiale pedopornografico, non è sufficiente a configurare il reato, salvo che siano presenti ulteriori elementi che dimostrino la volontà dell’agente di divulgare il materiale intenzionalmente

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Alessandra Caparello
Esperta di diritto tributario, fisco, tasse, previdenza.
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa, dal 2012 scrive online collaborando con diverse testate in materia di fisco, tasse, previdenza, risparmio ed economia.
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