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Assenza alla visita di controllo INPS: come fare ricorso contro i 10 giorni di indennità di malattia decurtata

Quando l'INPS contesta l'assenza a una visita fiscale e taglia l'indennità di malattia per i primi dieci giorni, la legge riconosce al lavoratore precisi strumenti di difesa, dal reclamo in autotutela al ricorso giudiziario.

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Redazione deQuo
13 Agosto 2026
ricorso malattia
  • L’assenza ingiustificata alla visita di controllo INPS comporta la perdita dell’indennità di malattia per i primi dieci giorni dell’evento morboso, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 638/1983.
  • Il lavoratore può evitare la sanzione dimostrando un giustificato motivo, quale una visita specialistica non rinviabile e documentata con referti medici.
  • Contro la decurtazione dell’indennità sono previsti il reclamo in autotutela, il ricorso amministrativo al comitato provinciale INPS e, in ultima istanza, il ricorso al tribunale del lavoro.

L’assenza alla visita di controllo INPS genera spesso situazioni delicate per chi, pur trovandosi in una condizione di malattia seria, si vede recapitare una comunicazione che dichiara ingiustificata la propria assenza da casa. È il caso di una lettrice che si reca personalmente in una sede INPS per farsi visitare, secondo quanto le era stato richiesto dall’Istituto, e mesi dopo scopre che l’assenza al proprio domicilio, in un giorno diverso, viene considerata priva di giustificazione. Un caso come questo aiuta a capire quali strumenti la legge ti offre per contestare una decisione di questo tipo.

Perché l’INPS decurta l’indennità di malattia

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia deve restare reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie stabilite dal decreto ministeriale 8 gennaio 1985, per consentire al medico dell’INPS di effettuare la visita di controllo, la cosiddetta visita fiscale.

Fino al 2023 gli orari differivano tra settore privato (10-12 e 17-19) e settore pubblico (9-13 e 15-18). Dal dicembre 2023, con il messaggio INPS n. 4640/2023, le fasce sono state uniformate per tutti i lavoratori su quelle già previste per il pubblico impiego.

L’articolo 5, comma 14, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che il lavoratore, pubblico o privato, risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico di malattia. La sanzione si applica in modo progressivo:

  • alla prima assenza ingiustificata, il lavoratore perde il 100% dell’indennità per i primi dieci giorni dell’evento morboso;
  • alla seconda assenza ingiustificata, la decurtazione scende al 50% per il periodo residuo di malattia;
  • alla terza assenza, o alle successive, l’indennità viene interrotta del tutto dal giorno dell’ulteriore assenza.

La sanzione non riguarda i giorni di ricovero ospedaliero né quelli già accertati da una precedente visita di controllo. Si applica a prescindere dall’effettiva gravità della malattia: la norma punisce la violazione dell’obbligo di reperibilità in sé, non la simulazione dello stato morboso.

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Cosa vale come giustificato motivo

Non ogni assenza da casa durante le fasce di reperibilità è sanzionabile. La giurisprudenza riconosce come giustificato motivo le situazioni di forza maggiore e la necessità di sottoporsi a una visita specialistica, quando il lavoratore dimostra che l’appuntamento non poteva svolgersi in un orario diverso da quello coperto dalla reperibilità.

Il Pretore di Monza, con la sentenza del 4 ottobre 1995, ha chiarito che il giustificato motivo può consistere anche nella necessità di recarsi dal proprio medico curante, a condizione che la visita risulti necessaria e indifferibile rispetto allo stato di salute del lavoratore. Lo stesso principio vale per le visite presso strutture specialistiche o presso la stessa sede INPS, purché la documentazione indichi con precisione data, orario e motivo dell’appuntamento.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019, ha confermato che l’obbligo di reperibilità si applica anche in presenza di una diagnosi grave e che la sua violazione legittima le sanzioni previste dalla legge, comprese quelle disciplinari decise dal datore di lavoro.

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Quando l’assenza coincide con una convocazione dell’INPS

Se il medico di controllo non trova il lavoratore al domicilio, l’INPS invia una convocazione a presentarsi il giorno successivo non festivo presso i propri uffici. Può succede, però, che il lavoratore si presenti in sede INPS in un giorno diverso da quello dell’assenza domiciliare contestata. In questi casi la ricostruzione cronologica degli eventi, con le relative comunicazioni INPS, diventa decisiva per valutare se la visita in sede giustifichi davvero la prima assenza o se si tratti di due episodi distinti.

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Come contestare la sanzione

Il primo passo consiste nel presentare un reclamo in autotutela alla sede INPS che ha emesso il provvedimento, allegando tutta la documentazione clinica disponibile: referti di risonanza magnetica, ecografie, prescrizioni specialistiche e certificati che attestino la necessità e l’urgenza della visita che ha impedito la reperibilità. Il reclamo permette all’Istituto di riesaminare il caso senza attivare un contenzioso formale.

Se il reclamo non porta a un esito favorevole, il lavoratore può presentare ricorso amministrativo al comitato provinciale INPS, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il ricorso si presenta online tramite il portale INPS, con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato. Il comitato ha novanta giorni di tempo per decidere; trascorso inutilmente questo termine, si forma il silenzio-rigetto e il lavoratore può rivolgersi al giudice.

In caso di rigetto, esplicito o tacito, resta la via giudiziaria: il ricorso si propone davanti al tribunale del lavoro competente per territorio, con atto introduttivo ai sensi dell’articolo 414 del Codice di procedura civile. Data la complessità della materia previdenziale e i termini di decadenza applicabili, conviene rivolgersi a un avvocato fin dalle prime fasi, per calcolare correttamente le scadenze e impostare la difesa sulla documentazione medica disponibile.

A conti fatti, dunque, la documentazione clinica ha un ruolo centrale, ma non basta dimostrare la gravità della patologia: bisogna provare che l’assenza da casa era necessaria e non rinviabile in un orario diverso da quello di reperibilità. Se hai bisogno di assistenza legale, in avvocato esperto in diritto del lavoro e previdenziale può verificare i termini per agire e costruire la difesa più efficace sul singolo provvedimento INPS.

Ricorso per indennità di malattia decurtata – Domande frequenti

Cosa succede se sono assente alla prima visita di controllo INPS senza motivo?

Perdi il diritto all’indennità di malattia per i primi dieci giorni dell’evento morboso, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 638/1983.

Cosa succede se l’assenza ingiustificata si ripete?

Alla seconda assenza la decurtazione è del 50% per il periodo residuo; dalla terza, l’indennità si interrompe del tutto.

Quanto tempo ho per presentare le giustificazioni all’INPS?

Generalmente dieci giorni dalla comunicazione della sanzione, corredate dalla documentazione a supporto dell’assenza.

La documentazione medica basta a giustificare l’assenza dalla visita fiscale?

Deve dimostrare che la visita esterna era necessaria e indifferibile in quell’orario, non solo la gravità della malattia.

Posso fare ricorso se l’INPS respinge le mie giustificazioni?

Sì: puoi presentare reclamo in autotutela, poi ricorso amministrativo al comitato provinciale e, se necessario, ricorso al tribunale del lavoro.

Riferimenti normativi

  • decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 5;
  • decreto ministeriale 8 gennaio 1985, fasce di reperibilità per le visite di controllo domiciliari;
  • legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 46, ricorso amministrativo INPS;
  • Codice di procedura civile, articolo 414, ricorso al tribunale del lavoro;
  • messaggio INPS n. 4640/2023, uniformazione delle fasce di reperibilità.
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