Domanda invalidità civile e accertamento sanitario: come funziona
La presentazione della domanda per ricevere l'indennità di accompagnamento prevede l'accertamento sanitario della propria condizione di invalidità civile da parte di una Commissione: vediamo come funziona questa procedura.
Sul sito dell’INPS è disponibile il servizio di accertamento sanitario con il quale verificare il possesso dei requisiti da rispettare per il riconoscimento di:
- invalidità civile;
- cecità civile;
- sordità;
- disabilità;
- handicap.
Si rivolge ai cittadini italiani con la residenza in Italia, ai cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel nostro Paese e che siano iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno da almeno 1 anno, ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico per l’immigrazione.
Domanda accertamento sanitario invalidità civile: procedura
La domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità prevede, come prima cosa, una visita al proprio medico certificatore: si dovrà chiedere a quest’ultimo di rilasciare il certificato medico introduttivo.
Tale certificato dovrà indicare dati anagrafici del soggetto richiedente, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la diagnosi. Avrà una durata pari a 90 giorni.
Il certificato viene compilato dal medico certificatore direttamente online e inoltrato all’INPS:
- viene poi stampata la relativa ricevuta, nella quale è indicato il numero univoco del certificato della procedura attivata;
- la ricevuta viene quindi consegnata al paziente, assieme a una copia del certificato medico originale, che dovrà essere mostrato al momento della visita medica.
La fase successiva consiste nell’accertamento sanitario da parte di una Commissione medico-legale, che potrà svolgersi:
- presso le ASL, integrate con un medico INPS;
- presso i Centri medico-legali dell’INPS, in quelle Regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS.
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Non trasportabilità
Nell’ipotesi in cui non fosse possibile spostarsi da casa (non trasportabilità) sarà sempre compito del medico certificatore quello di inviare la richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita medico-legale.
Il richiedente riceverà dunque dal Presidente della Commissione medica, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, indicazioni circa la data e l’ora della visita domiciliare.
Come funziona la visita medica
Negli altri casi, si ha diritto a essere convocati per la visita medica una seconda volta, qualora si avessero degli impedimenti per la data fissata per la prima. Eventuali assenze successive, saranno considerate in automatico una rinuncia e comporteranno il decadimento della domanda.
Alla visita medica, il richiedente dovrà portare con sé:
- la documentazione sanitaria rilasciata dal medico certificatore;
- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Commissione sanitaria compilerà il verbale di visita in formato elettronico e lo invierà in duplice copia:
- una nella quale sono contenuti tutti i dati sanitari, anche quelli sensibili;
- una con il solo giudizio finale.
Nell’ipotesi in cui si dovessero avere delle minorazioni che potrebbero migliorare nel tempo, nel verbale di visita sarà indicata anche la data entro la quale presentarsi per una nuova visita, la quale si svolgerà presso un Centro medico-legale INPS. Il primo verbale emesso resterà valido fino al termine dell’accertamento sanitario di revisione.
Per le invalidità superiori al 74%, la legge prevede poi il riconoscimento di prestazioni economiche, quali la pensione di invalidità, e benefici di natura non economica, quali permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio, assistenza sanitaria.
Come presentare la domanda di accertamento sanitario
La domanda per invalidità civile va presentata dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo:
- online, direttamente sul sito dell’INPS;
- per mezzo del patronato o un’associazione di categoria dei disabili, come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.
Se la domanda viene presentata per conto di un minore, si dovranno utilizzare le sue credenziali e non quelle di un genitore o un tutore.
Se la procedura in corso non è terminata oppure non sia stata emanata una sentenza passata in giudicato, nell’ipotesi di ricorso giudiziario, non sarà possibile presentare una nuova domanda.
Visita di revisione
Per i soggetti che hanno un verbale sanitario nel quale è stata inserita una data di revisione, oppure per chi abita in un’area in cui l’INPS si occupa dell’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni e abbia presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, si dovrà presentare online l’allegazione della documentazione sanitaria per invalidità civile.
In merito alla revisione, l’interessato riceverà un invito a trasmettere online la documentazione sanitaria aggiornata; dopo averla ricevuta, la Commissione medica potrà emettere un nuovo verbale. Qualora quanto ricevuto dovessero essere sufficiente, l’interessato sarà nuovamente convocato, tramite raccomandata A/R, per una visita di revisione.
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Patologie esenti da visite di revisione
Il decreto ministeriale del 2 agosto 2007 ha individuato le patologie che sono esenti dagli accertamenti di controllo, ovvero individua 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
Patologie esente da revisione dello stato invalidante | Di cosa si tratta |
1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici |
2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso |
3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione prognostica Indicazione di trattamento dialitico in corso |
4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili |
5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8 | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8 |
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Persistente compromissione neurologica Referti di esami specialistici |
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Stadiazione internazionale della specifica patologia Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati |
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione prognostica Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili |
9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione prognostica Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati |
10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione prognostica Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale |
11) Deficit totale della visione | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini |
12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi |
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