Tirocinio e apprendistato: qual è la differenza?
Il tirocinio e il contratto di apprendistato sono le modalità più frequenti di ingresso nel mercato del lavoro, soprattutto per i giovani. In questa guida analizziamo le differenze tra questi due strumenti.
- Il contratto di apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro, mentre il tirocinio è un’esperienza formativa.
- Il tirocinio non è direttamente finalizzato all’assunzione e non sempre prevede un’indennità per il tirocinante.
- L’apprendistato, invece, gode delle tutele del lavoro subordinato, prevede una retribuzione e, al termine del periodo formativo, si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel contesto socio-economico attuale, è sempre più raro fare ingresso nel mercato del lavoro con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre è più frequente per chi è alle prime armi avere esperienze di tirocinio, oppure essere assunti con contratto di apprendistato.
Questi due istituti giuridici, pur condividendo le finalità formative, sono molto differenti in termini di natura giuridica, regolamentazione e finalità. In questo articolo scopriamo come funzionano entrambi.
Che tipo di contratto è un tirocinio?
Il tirocinio, noto anche come stage, è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento, alla formazione professionale e a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
A differenza del contratto di apprendistato, dunque, il tirocinio non è un contratto di lavoro e non comporta l’assunzione alle dipendenze del soggetto ospitante.
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Tipologie di tirocinio
Il tirocinio può avere una diversa natura a seconda che esso sia:
- funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto: in tal caso si definisce tirocinio curriculare. In questo caso non è garantito al tirocinante alcun compenso o rimborso spese;
- rivolto a favorire un contatto diretto tra persone in cerca di occupazione e il soggetto ospitante: in questa ipotesi, è detto tirocinio extracurricolare e il tirocinante percepisce un’indennità.
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Normativa
La disciplina dei tirocini è complessa e frammentata in quanto esso è regolato in via generale dal D.M. 25 marzo 1998, ma la maggior parte della disciplina è affidata a normative regionali.
Per tale motivo, la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 34) ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome la definizione di Linee guida finalizzate a stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini. Ad oggi tali Linee guida disciplinano gli aspetti fondamentali dei tirocini.
Per approfondire, leggi anche Contratto di tirocinio, cos’è e cosa prevede la Legge
Come si attivano i tirocini?
I tirocini si attivano mediante una convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla convenzione va allegato il Progetto Formativo Individuale del tirocinante. Il Progetto Formativo è un documento fondamentale per la regolarità del tirocinio.
Esso deve contenere:
- l’anagrafica dei soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali del tirocinio;
- la determinazione dell’indennità;
- le garanzie assicurative, nonché il contenuto del progetto formativo (attività affidate al tirocinante, modalità di svolgimento del tirocinio, obiettivi formativi).
Sia il promotore, sia il soggetto ospitante devono nominare un tutor. Il tutor del promotore si occuperà della stesura del progetto formativo e del monitoraggio, quello del soggetto ospitante si occuperà dell’inserimento in concreto del tirocinante.
Al termine della sua esperienza formativa, il tirocinante riceverà un’attestazione finale che certifica le attività che questi ha svolto durante il periodo di formazione.
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Cos’è il contratto di apprendistato
A differenza del tirocinio, il contratto di apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro. Difatti, l’apprendistato è espressamente definito dal legislatore come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani.
Per questo motivo, l’apprendistato è un contratto a causa mista, nel quale cioè accanto alla causa tipica del contratto di lavoro subordinato (prestazione lavorativa per retribuzione) si pone la finalità formativa.
Il contratto di apprendistato può assumere tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: è utilizzato per il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma. La durata varia a seconda del titolo che si intende ottenere e l’apprendista riceve formazione sia pratica, sia teorica;
- apprendistato professionalizzante (il più diffuso): è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni ed è finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche di tipo tecnico-professionale. Può durare dai 6 mesi ai 3 anni e anche in questo caso il datore di lavoro ha degli obblighi di formazione nei confronti dell’apprendista;
- apprendistato di alta formazione e ricerca: è destinato ai giovani dai 18 ai 29 anni, mira all’acquisizione di titoli di studio superiori come lauree, master e dottorati ed è regolato da convenzioni con università o istituti di ricerca.
L’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 prevede, infine, la possibilità di ricorrere all’apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. In tal caso non è previsto alcun limite di età per la stipulazione del contratto, né sono individuati limiti di durata.
Per approfondire, leggi anche Cos’è il contratto di apprendistato: come funziona, durata e retribuzione
Come funziona il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato deve essere sempre redatto per iscritto ai fini della prova e deve prevedere il Piano Formativo Individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Il Piano Formativo Individuale deve contenere:
- i dati dell’apprendista e dell’azienda;
- gli obiettivi formativi;
- l’inquadramento iniziale e quello finale;
- l’individuazione di un tutor all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro può, inoltre, sotto-inquadrare il lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante agli addetti alle stesse mansioni al cui conseguimento il contratto è finalizzato o, in alternativa, determinare la retribuzione in misura percentuale rispetto all’anzianità di servizio.
L’apprendista riceve dunque una retribuzione commisurata all’inquadramento e gode delle tutele del lavoro subordinato. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle due parti recede dal rapporto di lavoro, l’apprendistato si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È molto importante che l’azienda assolva i propri obblighi formativi previsti dal PFI e che provveda alla designazione di un tutor, altrimenti il contratto di lavoro potrebbe essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se hai dubbi sul funzionamento del tirocinio o del contratto di apprendistato rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro.
Tirocinio e apprendistato differenze – Domande frequenti
L’indennità è prevista per i tirocini extra-curriculari, mentre non è prevista per i tirocini curriculari.
Sì, questa è la principale caratteristica in comune tra i due istituti, i quali, oltre a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, hanno una specifica finalità formativa.
Sì, sia in caso di tirocinio, che di contratto di apprendistato.
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