Il Governo rafforza la lotta alla tratta di esseri umani: novità nel Codice penale e tutele per le vittime
Il recente decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2024/1712 introduce importanti modifiche all'impianto normativo antitratta: dalla gestazione per altri alle sanzioni per i "clienti consapevoli", passando per indennizzi più consistenti e una formazione rafforzata per gli operatori del settore.
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente adottato uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva europea 2024/1712 in materia di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani. Il provvedimento, sottoscritto dai ministri Foti e Roccella, si articola in quattordici disposizioni e incide su diversi fronti del sistema penale e assistenziale. Analizziamoli.
Ampliamento delle condotte punibili dal Codice penale
Sul piano del diritto sostanziale, il decreto interviene sugli articoli 600 e 601 del Codice penale, aggiornando il catalogo dei comportamenti rilevanti ai fini dei reati di riduzione in schiavitù e tratta.
Alle fattispecie già previste – sfruttamento lavorativo, sessuale, accattonaggio, prelievo di organi – si aggiungono ora la gestazione per altri (comunemente nota come maternità surrogata), le adozioni illegali e i matrimoni forzati. Viene inoltre estesa la nozione di sfruttamento sessuale, includendovi la produzione di immagini, video e materiale analogo di natura sessuale.
Tra le disposizioni ancora in fase di definizione spicca la proposta di introdurre una nuova norma – il futuro articolo 601.1 c.p. – che punirebbe chi utilizza consapevolmente prestazioni sessuali rese da soggetti vittime di tratta o riduzione in schiavitù.
La pena ipotizzata va fino a tre anni di reclusione, cui si affianca una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro. Si tratta di una disposizione ancora soggetta a confronto interno all’Esecutivo, mutuata per certi versi dall’approccio già adottato in altri ordinamenti europei sul fronte della prostituzione.
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Formazione specialistica e figure istituzionali di riferimento
Il decreto rafforza significativamente i percorsi formativi destinati a pubblici ufficiali, operatori sociali e magistrati. Non si tratta più di una previsione generica: le amministrazioni competenti saranno tenute a organizzare moduli periodici e specialistici, mentre il ministero della Giustizia dovrà inserire la tematica nelle linee programmatiche annuali destinate alla Scuola superiore della magistratura.
Sul piano organizzativo, viene individuato nel Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio il coordinatore nazionale antitratta, supportato da una cabina di regia interistituzionale e da un comitato tecnico. Viene inoltre riconosciuta copertura normativa al numero di pronto intervento gratuito per le vittime, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.
Indennizzi più elevati e tutele ampliate
Il testo interviene anche sul versante delle misure di sostegno alle vittime. Gli indennizzi a carico del Fondo antitratta, finora fissi a 1.500 euro, diventano variabili, con una forbice che va da 1.500 fino a 10.000 euro. Il programma di assistenza e integrazione sociale viene poi esteso anche alle cosiddette vittime presunte, anticipando la tutela a una fase precedente all’accertamento formale dello status.
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Pianificazione strategica e raccolta dati
Il decreto delinea infine la cornice del Piano nazionale antitratta, da aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale, e disciplina il meccanismo nazionale per l‘identificazione precoce delle vittime. I dati statistici raccolti dall’Istat saranno trasmessi annualmente alla Commissione europea entro il 30 settembre, con una dotazione di 200.000 euro già stanziata per l’adeguamento dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia.
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