Induzione e costrizione all’accattonaggio: cosa è cambiato con il nuovo Decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza ha introdotto poche ma rilevanti modifiche al reato di induzione e costrizione all’accattonaggio. Vediamo cosa prevede la norma dopo i recenti interventi riformatori.
- Il Decreto Sicurezza ha innalzato l’età della vittima del reato di induzione e costrizione all’accattonaggio da 14 anni a 16 anni.
- Tale reato è punito con una pena della reclusione più severa se la vittima è un minore o un soggetto incapace o nel caso di costrizione con violenza o minaccia.
- La nuova versione del reato di induzione e costrizione all’accattonaggio è entrata in vigore lo scorso 10 giugno 2025.
Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 90) ha modificato in modo significativo il reato di cui all’art. 600 octies c.p., comunemente noto come induzione e costrizione all’accattonaggio (nello specifico, la rubrica della norma riporta Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio).
Al fine di migliorare l’ordine pubblico e il decoro dei centri urbani, le Amministrazioni comunali, per sopperire alla mancanza di una regolamentazione normativa di tale fenomeno, hanno emanato una serie di regolamenti locali, che vietano l’accattonaggio, punendolo con la sanzione pecuniaria, di fatto quasi sempre mai riscossa.
Il nuovo Decreto Sicurezza ha ampliato l’ambito di applicazione della fattispecie penale, attraverso un duplice intervento che ha riguardato l’età della vittima del reato e le pene previste.
Cos’è l’accattonaggio
Per accattonaggio si intende la pratica di chiedere l’elemosina, ovvero un’offerta di denaro, una donazione o in generale un elargizione. Tale fenomeno si svolge presso luoghi pubblici o aperti al pubblico. In Italia, il mero accattonaggio non è più considerato un reato, essendo stato abrogato l’art. 670 c.p., per effetto della Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Ciò salvo il caso in cui sia commesso con comportamenti vessatori o simulando deformità o malattie, oppure attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.
In tale caso, ai sensi dell’art. 669 bis c.p., è punito con la pena dell‘arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. La citata norma stabilisce anche il sequestro di tutto ciò che è servito o è stato destinato a commettere l’illecito o che ne costituisce il provento.
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Decreto sicurezza e reato di accattonaggio
Le modifiche apportate dal Decreto sicurezza al reato di induzione o costrizione all’accattonaggio, già inserito nel codice penale dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94, non sono molteplici, ma sono senza dubbio significative.
Le novità, infatti riguardano essenzialmente:
- l’innalzamento del limite di età della vittima;
- l’inasprimento della pena.
È importante rilevare che il reato di induzione o costrizione all’accattonaggio trova applicazione salvo che il fatto costituisca più grave reato, come, per esempio, la riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p. Per comprendere l’ambito applicativo del reato, può rivelarsi utile “scomporre” la norma.
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Reato di accattonaggio di un minore
Il primo comma dell’art. 600 octies c.p. si concentra sulla tutela di minori di anni 16 (non più 14) o di una qualsiasi persona ritenuta non imputabile, individuando tre diverse condotte, ordinate secondo una progressiva crescita di gravità.
Si tratta di una norma molto ampia, proprio per comprendere una casistica altrettanto ampia di comportamenti a tutela di soggetti considerati “fragili“. Da ciò ne consegue che l’imputabilità o la minore età rappresentano condizioni in mancanza delle quali il reato, di cui al primo comma, non si configura.
Secondo il dettato normativo, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, chiunque per mendicare:
- si avvalga della collaborazione di un minore o di un soggetto incapace;
- permetta (e, dunque, non si opponga) che un minore o persona incapace, sottoposto alla sua autorità o affidato alla sua custodia o vigilanza, mendichi;
- consenta ad altri di approfittare di soggetti incapaci per praticare l’accattonaggio.
L’obiettivo della norma è chiaro: tutelare la libertà psico-fisica del minore o del non imputabile, per i quali ribellarsi potrebbe risultare più difficile.
Con la previsione di tali condotte, si punisce il genitore, il tutore e in generale chiunque eserciti la potestà genitoriale o chi abbia in affidamento di un minore o un soggetto incapace, ma anche chi non impedisce che tali soggetti fragili possano essere sfruttati per mendicare.
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Induzione all’accattonaggio: cosa comporta
Il secondo comma dell’art. 600 octies c.p., sanziona la condotta di chiunque induce o si avvalga di terzi per mendicare o ancora organizzi o favorisca l’altrui accattonaggio. Il concetto di induzione, nell’ordinamento penale, è particolarmente ricorrente e indica il comportamento di chi causi una altrui condotta o un vizio dell’altrui volontà.
In tal senso, l’induzione si differenzia dalla istigazione che, invece, si configura quando si rafforza un altrui proposito già in qualche modo precedentemente maturato.
L’induzione è penalmente rilevante e, dunque, è punita dalla legge nel caso in cui il terzo indotto compie effettivamente l’azione delittuosa. Al contrario, nel caso in cui l’azione del terzo non arriva a compimento, può, qualora previsto, integrarsi solo un tentativo.
La condotta, prevista dal secondo comma dell’art. 600 octies c.p., non prevede limiti di età, poiché punisce, con la reclusione da due a sei anni, l’induzione, ma anche lo sfruttamento di soggetti adulti, che liberamente hanno scelto di mendicare.
La pena è aumentata da un terzo alla metà, se l’induzione riguarda una persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.
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Costrizione all’accattonaggio: cos’è
L’ultima parte dell’ultimo comma dell’art. 600 octies c.p., così come modificato dal Decreto Sicurezza, disciplina la costrizione all’accattonaggio.
La condotta, punita dalla norma, si realizza con l’uso di violenza (intesa sia come violenza fisica, ovverosia come intromissione nella sfera fisica altrui, sia anche come violenza psicologica perpetrata con atti di disprezzo e umiliazione, ingiurie e privazioni ecc.) o della minaccia (integrata nelle ipotesi in cui si prospetta un male ingiusto ad altri, al solo fine di instillare un senso di costrizione per il compimento di un atto).
In ragione del particolare disvalore della condotta della costrizione di altri all’accattonaggio, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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