Modello 730 precompilato 2026: come faccio a vederlo, come si modifica e quando si può inviare
Dal 30 aprile 2026 il modello 730 precompilato è disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’invio parte dal 14 maggio e si chiude il 30 settembre. Ecco una guida dettagliata che illustra tutte le novità e le date da ricordare.
- Sul portale dell’AdE è disponibile il modello 730 precompilato 2026, che può essere consultato, modificato e inoltrato dal 30 aprile al 30 settembre 2026.
- Se il contribuente si accorge di un errore dopo l’invio del modello, può annullare l’invio ed effettuare nuovamente la procedura entro il 20 giugno 2026.
- Qualora ci si accorga di un errore dopo il 20 giugno, a seconda delle situazioni, è possibile presentare un modello 730 integrativo oppure il modello redditi persone fisiche.
Il modello 730 precompilato 2026 – relativo ai redditi 2025 – è disponibile dal 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS. Dal 14 maggio 2026, è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione, con scadenza fissata al 30 settembre 2026. Il sistema include automaticamente redditi, spese mediche e detrazioni.
È possibile modificare, integrare o accettare la dichiarazione. Qualora quest’ultima venga accettata senza modifiche, non si subiranno controlli documentali da parte del Fisco.
Nelle righe che seguono ti illustro in maniera chiara e dettagliata tutto quello che devi sapere su consultazione, modifica/integrazione e invio del documento.
Cos’è la dichiarazione precompilata
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello redditi persone fisiche) con vari dati già inseriti, come spese sanitarie, bonifici relativi a lavori di ristrutturazione edilizia, premi assicurativi, spese universitarie, ecc.
Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, attraverso cui si possono consultare le proprie informazioni e i propri dati più agevolmente e mediante un percorso guidato che utilizza una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del documento fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in modo automatico nel modello 730 da trasmettere.
La modifica e l’invio del modello sono consentiti dal 14 maggio fino al 30 settembre 2026 accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS.
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Modello 730 precompilato: le novità 2026
Il modello 730 precompilato 2026 porta con sé diverse novità legate alla riforma fiscale, all’aggiornamento delle detrazioni e a una gestione più ampia delle informazioni da inserire nella dichiarazione.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la conferma dell’IRPEF a tre scaglioni;
- il nuovo assetto del cuneo fiscale e delle detrazioni da lavoro dipendente;
- il ridisegno delle regole sui familiari a carico;
- alcune innovazioni che concernono il quadro T e la gestione di specifiche fattispecie, come le cripto-attività.
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Da quando è possibile consultare il modello 730 precompilato 2026?
Dal 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio portale il modello 730 precompilato per la sola consultazione.
Nelle prime settimane, il contribuente potrà prendere visione del documento per verificare la presenza di eventuali errori. Nonostante il Fisco abbia già inserito tutti i dati necessari, come visite mediche, spese farmaceutiche, premi assicurativi, ecc., è bene effettuare un attento controllo degli stessi, dal momento che il sistema non è infallibile.
Grazie alla consultazione, dunque, sarà possibile vedere se la CU 2026 inviata dal datore di lavoro è corretta e se mancano detrazioni, come quelle che riguardano le spese sostenute per i familiari a carico o i bonus edilizi.
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Quando è possibile modificare la dichiarazione precompilata?
Dal 14 maggio 2026 il contribuente può seguire alternativamente due strade:
- accettazione semplice;
- modifica o integrazione.
Qualora i dati inseriti siano corretti e completi, il contribuente può procedere con la conferma del documento. Con l’accettazione semplice, il contribuente non sarà sottoposto a controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.
Nel caso in cui manchino fatture o scontrini, gli stessi possono essere inseriti manualmente, ma l’AdE si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli in un secondo momento.
La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille è, invece, obbligatoria sia per chi accetta la precompilata sia per chi apporta modifiche al modello.
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Si può annullare il modello 730 precompilato dopo l’invio?
Si, se ci si accorge di un errore dopo l’invio del modello, è possibile effettuare la procedura di annullamento entro il 20 giugno 2026.
L’operazione in questione resetta la posizione del contribuente, consentendo a quest’ultimo di ricaricare i dati e procedere a un nuovo invio. Si tratta di una procedura gratuita, che può essere effettuata una sola volta.
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Cosa fare se mi accorgo di un errore in ritardo?
Se il contribuente si accorge di un errore dopo la data del 20 giugno, può:
- presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026, se l’errore è a suo favore (per esempio, ha dimenticato di inserire una spesa medica da 1.500 euro);
- presentare il modello redditi entro il 30 novembre 2026, se l’errore è a suo sfavore (per esempio, sono stati dichiarati meno redditi rispetto a quelli percepiti).
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Modello 730 precompilato 2026 – Domande frequenti
Per consultare il modello 730 2026 è necessario entrare nel portale infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it accedendo con SPID, CIE, CNS o credenziali Fisconline/Entratel (per soggetti abilitati).
Per la dichiarazione di una persona deceduta, l’erede deve accedere con le proprie credenziali e dichiarare la qualità di erede.
Non sono precompilati:
– i redditi da indicare nel quadro C del 730 derivanti da pensioni estere;
– alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730 , tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero;
– i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
– i redditi di capitale certificati nella Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati);
– le plusvalenze di natura finanziaria;
– gli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale;
– i redditi prodotti a Campione d’Italia, rivalutazione del valore dei terreni e redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva.
L’esito del calcolo è segnalato come “non liquidabile” quando occorre inserire o integrare alcuni dati. Il messaggio è anche accompagnato dall’indicazione del quadro, o dei quadri, da compilare.
Se la dichiarazione è a credito, il rimborso viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nella busta paga o nel cedolino a partire da luglio/agosto. In assenza di sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate fornendo l’IBAN.
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